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Nel diritto europeo, già con la Res. No. A3-0028/94 dell’8 febbraio 1994 la Comunità Europea aveva emanato una disciplina per la parità dei diritti delle coppie omosessuali. Successivamente, nella Raccomandazione del 16 marzo 2000 sul rispetto dei diritti umani nell'Unione Europea, si chiese agli Stati membri dell’UE di "garantire alle famiglie monoparentali, alle coppie non sposate e alle coppie dello stesso sesso parità di diritti rispetto alle coppie e alle famiglie tradizionali, in particolare in materia di legislazione fiscale, regime patrimoniale e diritti sociali". In seguito, la Risoluzione del 4 settembre 2003 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione Europea, il Parlamento europeo, oltre a richiedere di favorire il riconoscimento delle coppie di fatto (punto 81), ha sollecitato gli Stati membri dell’UE ad attuare il diritto al matrimonio e all'adozione di minori da parte di persone omosessuali (punto 77). Poi, con la Risoluzione del Parlamento Europeo del 13 marzo 2012 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione Europea, è stato votato a maggioranza che gli Stati membri dell'UE non devono dare al concetto di famiglia "definizioni restrittive" allo scopo di negare protezione alle coppie omosessuali e ai loro figli. Inoltre, la Corte di Giustizia Europea, con sentenza del 12 dicembre 2013, in base al principio della parità di trattamento, ha dichiarato che il lavoratore dipendente unito in un PACS con una persona del medesimo sesso, qualora la normativa nazionale dello Stato membro dell’UE non consenta alle persone del medesimo sesso di sposarsi, deve godere dei giorni di congedo parentale e del premio stipendiale, concessi ai dipendenti in occasione del loro matrimonio, “allorché, alla luce della finalità e dei presupposti di concessione di tali benefici, detto lavoratore si trova in una situazione analoga a quella di un lavoratore che contragga matrimonio.”
la sentenza citata da rand
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La Corte Europea dei Diritti Umani (CEDU) che, con sentenza del 21 luglio 2015, ha condannato l’Italia per avere violato, ai sensi dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani, il diritto al rispetto della vita privata e familiare di tre coppie omosessuali, ritenendo che nel nostro Paese “la tutela legale attualmente disponibile per le coppie omosessuali non solo fallisce nel provvedere ai bisogni chiave di due persone impegnate in una relazione stabile, ma non è nemmeno sufficientemente affidabile.”
w bersanicum et komunistorum, lolloris