powerdegre
31st October 2012, 14:11
Mi ricordo che gia' se ne discusse da qualche parte ma non ritrovo il thread... in ogni caso, discreto WOT legale, se avete il tempo e la voglia apprezzerei un parere in merito, altrimenti prima o poi mi prendo un giorno di ferie e scendo a Londra per chiedere al consolato.
Molto in breve, un cittadino italiano non iscritto all'AIRE che pero' vive e lavora permanente in UK, deve fare la dichiarazione dei redditi in Italia?
In teoria, per la legislazione Italiana, se sei residente in Italia paghi le tasse in Italia, e non essere iscritto all'AIRE decisamente ti qualifica come residente in Italia, pero' c'e' un paragrafo che sembra dire il contrario negli accordi bilaterali:
http://www.europejazz.net/legal/i_uk.htm
Art. 4
Domicilio fiscale
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato contraente soltanto per i redditi provenienti da fonti ivi situate.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo (1) del presente articolo, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata in conformita' alle seguenti disposizioni:
a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale dispone di un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente nello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non dispone di un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;
d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti ovvero non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo (1) del presente articolo, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Da quel che leggo, in base all'articolo 2, dice che se sono considerato residente in entrambi gli stati, quindi abito in Inghilterra ma non sono iscritto all'AIRE e non ho interessi in Italia, sarei in virtu' di questo accordo residente solo in Inghilterra ai fini fiscali, perche' qui ho un'abitazione permanente, quindi non dovrei dichiarare in Italia.
Questo articolo dunque surclasserebbe la definizione generica di domicilio fiscale poiche' tratta di questo specifico in cui io ho doppia residenza Inghilterra-Italia.
Pero', se pur abitando e lavorando in Inghilterra, avessi ancora la residenza e mandassi regolarmente dei soldi alla famiglia in Italia, oppure avessi delle proprieta' in Italia, in tal caso il centro dei miei interessi sarebbe in Italia e quindi dovrei dichiarare.
Poi leggo questo:
Art. 24
Eliminazione della doppia imposizione
1. La doppia imposizione dei redditi sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Fatte salve le disposizioni della legislazione del Regno Unito concernenti la concessione di una deduzione dall'imposta del Regno Unito dell'imposta dovuta in un paese diverso dal Regno Unito (che non modificano il principio generale qui previsto):
a) l'imposta italiana dovuta ai sensi della legislazione italiana conformemente alla presente Convenzione, sia direttamente che per detrazione, sugli utili o redditi provenienti da fonti site in Italia (fatta eccezione nel caso dei dividendi, dell'imposta dovuta sugli utili con i quali sono pagati i dividendi stessi) è ammessa in deduzione dall'imposta del Regno Unito calcolata sugli stessi utili o redditi per i quali è stata calcolata l'imposta italiana;
b) nel caso di dividendi pagati da una società residente in Italia ad una società residente nel Regno Unito che controlla direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento del potere di voto nella società che paga i dividendi, la deduzione tiene conto (in aggiunta a qualsiasi imposta italiana deducibile ai sensi del sub-paragrafo (a) del presente paragrafo) dell'imposta italiana dovuta dalla società sugli utili con i quali sono stati pagati i dividendi stessi.
3. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili nel Regno Unito, l'Italia nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscono diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata nel Regno Unito, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.
4. Ai fini dei paragrafi (2) e (3) del presente articolo, gli utili e i redditi posseduti da un residente di uno stato contraente che possono essere tassati nell'altro Stato contraente in conformità alla presente Convenzione si considerano provenienti da fonti situate in detto altro Stato contraente.
Qui se ho ben capito dice invece che se un residente dell'Italia ha redditi imponibili nel Regno Unito, deve comunque dichiarare e poi gli scale le imposte gia' versate, mi vien quindi da pensare che qui si riferiscano alla residenza fiscale, poiche' in quanto residente fiscalmente in Italia in virtu' dell'art.4 sopra riportato sul domicilio fiscale, allora anche se iscritto all'AIRE hanno determinato che fiscalmente risiedo in Inghilterra.
Non fa fede la residenza in base alla mia registrazione anagrafica... oppure la mia registrazione anagrafica in Italia invalida il tutto perche' sulla base del DPR 917/1986 (http://www.comune.jesi.an.it/MV/leggi/dpr917-86.htm) Art.2 dice che per essere altresi' residente devo cancellarmi dall'anagrafe.
Articolo 2
Soggetti passivi.
1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello
Stato.
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del
periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello
Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.
2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi
della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato,
individuati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale .
NB.
Quanto sopra a prescindere dal fatto che la legge n.470 del 1988 stabilisce che tutti i cittadini italiani che trasferiscono all'estero la loro residenza devono, entro 90 giorni dalla data di arrivo nel Paese di destinazione, fare apposita dichiarazione presso il competente Ufficio consolare, quindi se vivi qui e non sei iscritti all'AIRE sei fuorilegge, almeno non vi sono sanzioni.
Ma visto che DEVO iscrivermi, se per caso decidessero di inviarmi una cartella, non basterebbe dichiarare che non mi ero iscritto all'AIRE, fare l'iscrizione e far decadere il tutto in quanto residente all'estero?
Molto in breve, un cittadino italiano non iscritto all'AIRE che pero' vive e lavora permanente in UK, deve fare la dichiarazione dei redditi in Italia?
In teoria, per la legislazione Italiana, se sei residente in Italia paghi le tasse in Italia, e non essere iscritto all'AIRE decisamente ti qualifica come residente in Italia, pero' c'e' un paragrafo che sembra dire il contrario negli accordi bilaterali:
http://www.europejazz.net/legal/i_uk.htm
Art. 4
Domicilio fiscale
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato contraente soltanto per i redditi provenienti da fonti ivi situate.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo (1) del presente articolo, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata in conformita' alle seguenti disposizioni:
a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale dispone di un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente nello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non dispone di un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;
d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti ovvero non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo (1) del presente articolo, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Da quel che leggo, in base all'articolo 2, dice che se sono considerato residente in entrambi gli stati, quindi abito in Inghilterra ma non sono iscritto all'AIRE e non ho interessi in Italia, sarei in virtu' di questo accordo residente solo in Inghilterra ai fini fiscali, perche' qui ho un'abitazione permanente, quindi non dovrei dichiarare in Italia.
Questo articolo dunque surclasserebbe la definizione generica di domicilio fiscale poiche' tratta di questo specifico in cui io ho doppia residenza Inghilterra-Italia.
Pero', se pur abitando e lavorando in Inghilterra, avessi ancora la residenza e mandassi regolarmente dei soldi alla famiglia in Italia, oppure avessi delle proprieta' in Italia, in tal caso il centro dei miei interessi sarebbe in Italia e quindi dovrei dichiarare.
Poi leggo questo:
Art. 24
Eliminazione della doppia imposizione
1. La doppia imposizione dei redditi sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Fatte salve le disposizioni della legislazione del Regno Unito concernenti la concessione di una deduzione dall'imposta del Regno Unito dell'imposta dovuta in un paese diverso dal Regno Unito (che non modificano il principio generale qui previsto):
a) l'imposta italiana dovuta ai sensi della legislazione italiana conformemente alla presente Convenzione, sia direttamente che per detrazione, sugli utili o redditi provenienti da fonti site in Italia (fatta eccezione nel caso dei dividendi, dell'imposta dovuta sugli utili con i quali sono pagati i dividendi stessi) è ammessa in deduzione dall'imposta del Regno Unito calcolata sugli stessi utili o redditi per i quali è stata calcolata l'imposta italiana;
b) nel caso di dividendi pagati da una società residente in Italia ad una società residente nel Regno Unito che controlla direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento del potere di voto nella società che paga i dividendi, la deduzione tiene conto (in aggiunta a qualsiasi imposta italiana deducibile ai sensi del sub-paragrafo (a) del presente paragrafo) dell'imposta italiana dovuta dalla società sugli utili con i quali sono stati pagati i dividendi stessi.
3. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili nel Regno Unito, l'Italia nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscono diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata nel Regno Unito, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.
4. Ai fini dei paragrafi (2) e (3) del presente articolo, gli utili e i redditi posseduti da un residente di uno stato contraente che possono essere tassati nell'altro Stato contraente in conformità alla presente Convenzione si considerano provenienti da fonti situate in detto altro Stato contraente.
Qui se ho ben capito dice invece che se un residente dell'Italia ha redditi imponibili nel Regno Unito, deve comunque dichiarare e poi gli scale le imposte gia' versate, mi vien quindi da pensare che qui si riferiscano alla residenza fiscale, poiche' in quanto residente fiscalmente in Italia in virtu' dell'art.4 sopra riportato sul domicilio fiscale, allora anche se iscritto all'AIRE hanno determinato che fiscalmente risiedo in Inghilterra.
Non fa fede la residenza in base alla mia registrazione anagrafica... oppure la mia registrazione anagrafica in Italia invalida il tutto perche' sulla base del DPR 917/1986 (http://www.comune.jesi.an.it/MV/leggi/dpr917-86.htm) Art.2 dice che per essere altresi' residente devo cancellarmi dall'anagrafe.
Articolo 2
Soggetti passivi.
1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello
Stato.
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del
periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello
Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.
2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi
della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato,
individuati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale .
NB.
Quanto sopra a prescindere dal fatto che la legge n.470 del 1988 stabilisce che tutti i cittadini italiani che trasferiscono all'estero la loro residenza devono, entro 90 giorni dalla data di arrivo nel Paese di destinazione, fare apposita dichiarazione presso il competente Ufficio consolare, quindi se vivi qui e non sei iscritti all'AIRE sei fuorilegge, almeno non vi sono sanzioni.
Ma visto che DEVO iscrivermi, se per caso decidessero di inviarmi una cartella, non basterebbe dichiarare che non mi ero iscritto all'AIRE, fare l'iscrizione e far decadere il tutto in quanto residente all'estero?