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View Full Version : [VENDO] Fucile Sniper



zandro
18th May 2009, 11:27
edit by Axelfolie. Vendita illegale.

zandro
18th May 2009, 11:47
Edit by Axelfolie. Vendita Illegale.

Axelfolie
18th May 2009, 14:07
Questa NON è la sezione FUN! Mode, battute, etc. sono fuori luogo, grazie.

P.S. Devo documentarmi su quanto sia legittimo vendere armi con modifiche che le rendono vietate per l'uso sportivo.

zandro
18th May 2009, 15:38
Questa NON è la sezione FUN! Mode, battute, etc. sono fuori luogo, grazie.

P.S. Devo documentarmi su quanto sia legittimo vendere armi con modifiche che le rendono vietate per l'uso sportivo.

aspetta, softair e uso sportivo non sono propriamente la stessa cosa...
il softair si, è vietato a prescindere dall'originale potenza dell'arma, mentre per l'uso sportivo ossia tiro al bersaglio (non umano per intenderci...ma immobile o piattello), è regolare.

Axelfolie
18th May 2009, 16:05
quello che mi interessa sapere è se le modifiche apportate sono legali o meno..

zandro
18th May 2009, 16:30
quello che mi interessa sapere è se le modifiche apportate sono legali o meno..

mmhh dunque, io l'ho comprato in armeria con regolare scontrino e documento di proprietà regolarmente dichiarato con la modifica già apportata dall'armiere e con l'esplicita dichiarazione sua di ciò che mi stava vendendo.
Quindi fino a questo punto ti direi che è legale.

Lyuknet
18th May 2009, 16:44
che io sappia dopo i 7,5 joule serve il porto d'armi, difatti con 30joule puoi tranquillamente bucare una persona...

ergo senza mod è legale ma come lo hai moddato tu o il negoziante è legale solo se hai un porto d'armi per la legge italiana.... (almeno per quello che so io)

ps: si può vedere una foto ?

qui trovi cosa dice la legge , preso da un sito di softair
La legge e le Asg

La disciplina legale delle Soft air, armi nell’aspetto, ma giocattoli nella sostanza, innocui grazie a precisi vincoli da rispettare già in fase di costruzione. Le circolari del ministero, la questione del “tappo rosso”, la giurisprudenza

Di Vincenzo Minardi - Avvocato presso il foro di Ravenna

Le repliche per il Soft air (comunemente denominate Asg o Aeg, acronimi rispettivamente di Air soft gun e Automatic electric gun), sono costruite con l’utilizzo prevalente di materiali plastici per le parti esterne e leghe metalliche di bassa qualità e resistenza per il cosiddetto gear box. Da qualche tempo, il mercato offre anche repliche full metal, ma, anche in questo caso, le leghe utilizzate per i gusci esterni e altri accessori in “metallo” sono assolutamente inidonee a sopportare le sollecitazioni e le temperature derivanti dalla detonazione di una cartuccia “vera”. In definitiva, le Asg sono repliche giocattolo di armi: molto realistiche nell’estetica, certamente, ma assolutamente non modificabili in vere e proprie armi da fuoco. La meccanica di una Asg (di qualunque marca reperibile sul mercato) non consente in alcun modo l’utilizzo di vere munizioni, è progettata per “sparare” esclusivamente pallini di plastica del peso di pochi decimi di grammo e di 6 mm di diametro, usando come propellente l’aria compressa (o il gas).

Cosa dice la legge

Passando all’aspetto strettamente legale, non è un compito facile cercare di sintetizzare in poche righe l’ambito legislativo in cui si inserisce il cosiddetto Soft air, attività ludico-sportiva ormai in voga da più di un decennio. I parametri di riferimento si possono suddividere in due categorie: derivanti dalla Costituzione (articoli 2, 3 e 18) e dalle norme del codice civile (articolo 36 e seguenti), per quanto riguarda l’aspetto “associazionistico” della disciplina (tutti i club “ufficiali”, associati o meno all’Asnwg, sono costituti in forma di associazioni non riconosciute, cioè non provviste di autonoma personalità giuridica); derivanti dalla normativa in materia di armi, cioè dal Tulps e relativo regolamento di esecuzione, dalle leggi 110/75, 36/90 e 526/99, dalla circolare ministeriale 31 ottobre 1996 n. 559/C-50. 824-E-93 (96) e relativa nota della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi del 19 giugno 1995, dal decreto ministeriale n. 362 del 2001, dal codice penale (art. 585, 704, 695 e seguenti) e da innumerevoli pronunce della suprema corte di Cassazione. Analizziamo il contenuto delle varie norme, nel modo più semplice possibile. L’articolo 1 della legge 110/75 tratta delle armi da guerra e tipo guerra, nonché del relativo munizionamento. Quindi non è strettamente attinente al tema trattato, ma è utile per cominciare a delimitarne il settore. Ancora più utile risulta l’articolo 2, che, ai commi 1, lettere a-h e 2, definisce quali armi rientrino nella categoria delle “armi comuni da sparo”. Il successivo comma 3, testualmente recita: “sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate “da bersaglio da sala”, o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un’energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all’art. 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l’attitudine a recare offesa alla persona”. Questo comma, così sostituito dall’articolo 1 della legge 36/90 e successivamente modificato dall’articolo 11 comma 2 della legge 526/99, è fondamentale per fare chiarezza circa la piena legalità delle repliche per il Soft air. Il significato della norma è estremamente chiaro: le armi (o repliche di armi…) ad aria compressa o gas compressi (per esempio Co2) di potenza superiore ai 7,5 joule sono considerate vere e proprie armi comuni da sparo, agli effetti delle leggi penali e di pubblica sicurezza attualmente vigenti, nonché delle altre disposizioni legislative o regolamentari dettate in materia. L’articolo 4, intitolato “Porto di armi od oggetti atti ad offendere”, pur importantissimo, non riguarda direttamente il Soft air. Numerosissime sentenze della Corte di Cassazione, però, ne escludono la violazione circa l’annosa questione del “tappo rosso”, come vedremo. Di ben altro rilievo è l’articolo 5, che afferma: “c1- Le disposizioni di cui al primo comma dell’articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18.06.1931 n. 773 e successive modificazioni, non si applicano alla vendita al minuto delle cartucce da caccia a pallini, dei relativi bossoli o inneschi nonché alla vendita dei pallini per le armi ad aria compressa e dei giocattoli pirici; c2- omissis; c3- le disposizioni del citato testo unico, del regio decreto 06/05/1940 n.635 e quelle della presente legge non si applicano ai giocattoli; c4- I giocattoli riproducenti armi non possono essere fabbricati con l’impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano l’utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all’offesa della persona. Devono inoltre avere l’estremità della canna parzialmente o totalmente occlusa da un visibile tappo rosso incorporato; c5- Nessuna limitazione è posta all’aspetto dei giocattoliriproducenti armi destinati all’esportazione; c6- Chiunque produce o pone in commercio giocattoli riproducenti armi senza l’osservanza delle disposizioni del quarto comma è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 516 ad euro 2.582; c7- Quando l’uso o il porto d’armi è previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o è aggravato anche qualora si tratti di arma per uso scenico o di giocattoli riproducenti armi la cui canna non sia occlusa a norma del quarto comma”. Anche in questo caso, il testo riportato è quello risultante dalle modifiche apportate al testo originale dal citato articolo 2 della legge 36/90 e attualmente in vigore. La norma non lascia spazio a interpretazioni fantasiose: le norme riguardanti le armi, siano esse dettate dal Tulps, dal relativo regolamento attuativo o dalla stessa legge 110/75 non sono applicabili ai giocattoli. Questi ultimi non possono in alcun modo essere trasformabili in armi da fuoco (da guerra o comuni da sparo) o utilizzarne il relativo munizionamento. Il produttore e il commerciante professionale al dettaglio di giocattoli riproducenti armi (quindi le Asg rientrano a pieno titolo nella categoria) sono obbligati a occludere la canna (parzialmente o totalmente) con un visibile tappo rosso “intimamente connesso” alla volata della replica. Non vi sono limiti riguardanti l’aspetto della replica. Chi commette un reato che prevede l’uso o il porto di armi quale elemento costitutivo o circostanza aggravante, per esempio rapina a mano armata (art.628 codice penale), ne risponderà anche in caso di utilizzo di una replica giocattolo, Asg o meno che sia. Visto quanto affermato in premessa, il dettato dell’articolo 5 della legge 110/75 è, quindi, perfettamente rispettato. Alle medesime conclusioni sono giunti anche i tecnici del ministero dell’Interno: infatti, proseguendo nell’analisi della normativa vigente, un apporto fondamentale per far chiarezza circa il fatto che le Asg possono essere considerate a tutti gli effetti giocattoli (destinati all’uso di adulti, ma pur sempre giocattoli) è dato dalla circolare ministeriale n. 559/C50. 824 –E-93 del 1996. Nel testo, fin dal secondo capoverso, si legge “…funzionano ad aria compressa o a gas compresso, sono attivati da meccanismi a molla o elettrici e per costruzione sono in grado di espellere esclusivamente pallini di plastica”. Ogni commento è superfluo. Al capoverso successivo, in modo altrettanto chiaro: “Prima della loro immissione in commercio i prototipi degli strumenti in questione vengono sottoposti all’esame della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, al fine di accertare – e se del caso escludere – ai sensi dell’art. 2 c. 3 della L. 110/1975, la loro attitudine a recare offesa alla persona. Le Soft air finora riconosciute come non idonee a recare offesa alla persona (energia alla volata non superiore a 1 joule) sono state inserite in apposito elenco…”. L’articolo 1 del decreto ministeriale 362/01, poi, offre un’ulteriore definizione “1- le armi ad aria o gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili sono dotati di un’energia cinetica, misurata all’origine, non superiore a 7,5 joule, sono armi con modesta capacità offensiva non assimilate alle armi comuni da sparo. 2- le armi di cui al comma 1 possono utilizzare esclusivamente il funzionamento semiautomatico od a ripetizione semplice ordinaria e sono destinate al lancio di pallini inerti non idonei a contenere o trasportare altre sostanze o materiali”. Circa la detenzione e il porto, così gli articoli 8 e 9: “La detenzione delle armi di cui all’art.1 non è sottoposta all’obbligo di denuncia previsto dall’art. 38 R.D. 773/31. Per tali armi non si applicano i limiti alla detenzione previsti per le armi comuni da sparo…Il porto delle armi di cui all’art. 1 non è sottoposto ad autorizzazione dell’Autorità di pubblica sicurezza. Le armi di cui al c. 1 non possono essere portate fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa senza giustificato motivo. Non possono inoltre essere portate in riunioni pubbliche. L’utilizzo delle armi di cui a c. 1 è consentito esclusivamente a maggiori di età o minori assistiti da soggetti maggiorenni, fatta salva la deroga per il tiro a segno nazionale, in poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico”. Per ultimo l’articolo 11: “Le parti delle armi di cui all’art. 1 non si considerano parti di arma comune da sparo”. La materia è sufficientemente delineata per poter cominciare a trarre conclusioni. Le repliche utilizzate nel Soft air, entro il limite di potenza di 1 joule, possono essere tranquillamente utilizzate in game, data la loro certificata inidoneità a recare danno alle persone (indossare le più comuni protezioni, come gli occhiali, esclude completamente il rischio di seri danni). Possono considerarsi a tutti gli effetti di legge giocattoli e possono funzionare, perciò, in modalità full auto. L’obbligo dell’occlusione della canna con il tappo rosso sussiste solo in capo a produttori e commercianti. Ancora, non devono poter essere trasformate in armi da fuoco e, in effetti, questa è un’operazione impossibile: inoltre, la bassa potenza le rende inadatte a lanciare pallini di ferro o piombo. Il discorso cambia per le repliche di potenza superiore a un joule: queste sono considerate “armi di modesta capacità offensiva” se non superano i 7,5 joule di potenza, quindi i possessori devono sottostare alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 362/01. Possono essere utilizzate solo su bersagli inanimati, quindi solo per il Tiro a segno. Oltre i 7,5 joule si rientra nel campo normativo delle armi comuni da sparo.

La giurisprudenza

La corte di Cassazione è intervenuta numerose volte nel corso degli anni, rendendo importanti pronunce, indispensabili per la corretta interpretazione della materia. Analizzeremo solo le più significative. In merito all’uso delle repliche giocattolo, al loro porto fuori dall’abitazione e alla mancanza del tappo rosso, la sentenza n. 3394 del 1992 resa dalla Cassazione penale a sezioni unite così recita: “Il semplice uso o porto fuori della propria abitazione di un giocattolo riproducente un’arma sprovvisto di tappo rosso non è previsto dalla legge come reato. L’uso o porto fuori della propria abitazione di un tale giocattolo assume rilevanza penale soltanto se mediante esso si realizzi un diverso reato del quale l’uso o porto di un’arma rappresenti elemento costitutivo o circostanza aggravante, come avviene quando il giocattolo riproducente un’arma sprovvisto del tappo rosso, sia portato in aeromobile in violazione della legge 694/74, o quando sia usato nella commissione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, di reati di natura elettorale, nei delitti di rapina aggravata (art. 628 c.3 n. 1 c.p.), di violenza o resistenza aggravata a pubblico ufficiale (art. 339 c.p.), di estorsione aggravata (art. 629 c.p.), di minaccia aggravata (art.612 cpv c.p.), o quando venga portato indosso nella commissione del reato di furto”. A questa massima si sono uniformate le pronunce successive di altre sezioni semplici della corte di Cassazione (Cass. Pen., sez. I, 4.12.1992, n. 11.640; Cass. Pen., sez. II, 5.05.1993, n. 4.594; Cass. Pen., sez. V, 09.04.2003, n. 16.647). Molto significativa è anche la sentenza n. 1.911 del 2 giugno 1994 sempre della Suprema Corte, sezione I penale, la cui motivazione recita “Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 5, commi quarto e sesto, L. n.110 del 1975, consistente nella produzione o commercializzazione di “giocattoli riproducenti armi” che non abbiano la “estremità della canna parzialmente o totalmente occlusa da un visibile tappo rosso incorporato”, per “giocattoli” devono intendersi non solo gli oggetti prodotti per l’infanzia ma anche tutti quelli che abbiano come funzione naturale quella di essere destinati al divertimento, ivi compresi quelli relativi alle attività ludiche degli adulti, di tal che il tappo rosso destinato a distinguere le armi giocattolo da quelle vere va apposto anche ai modelli non destinati ai bambini (La Cassazione ha altresì rilevato che la circostanza che nel D.Lgs. 27.09.1991 n. 313, concernente l’attuazione della direttiva n. 88/378/Cee relativa al riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, siano menzionati tra i prodotti non considerati giocattoli “le armi ad aria compressa” e le “imitazioni fedeli di armi da fuoco reali” non significa che esse giocattoli non siano, ma soltanto che si tratta di oggetti fabbricati per l’attività ludica degli adulti, per la costruzione dei quali non è necessaria l’osservanza delle specifiche cautele dettate per i prodotti destinati ad essere usati dai bambini, nda)”.

Conclusioni

Ogni dubbio circa la legalità delle repliche utilizzate nell’attività ludico sportiva del Soft air è ampiamente fugato. Si tratta, se rispondenti alle caratteristiche descritte, di giocattoli destinati al divertimento degli adulti i quali, comunque, non otterranno alcuno sconto di pena utilizzando quegli stessi giocattoli per commettere reati che prevedano l’uso di armi (quelle vere) come elemento costitutivo o circostanza aggravante. In merito alle illazioni circa la “facile modificabilità” di una Asg in una micidiale arma da fuoco, la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi ha da tempo dissipato ogni perplessità e come abbiamo visto, ha logicamente concluso escludendo tale eventualità. Qualsiasi consulente tecnico nominato da un tribunale, dopo un’attenta analisi di una Asg, non potrà che confermare la veridicità di simili affermazioni.

Articolo gentilemente concesso dalla redazione di "Armi e Tiro". Pubblicata sulla omonima rivista in data Settembre 2006.

Axelfolie
18th May 2009, 17:07
esatto: oltre il 7,5 joule serve il porto d'armi. edito e chiudo.

Wayne
18th May 2009, 18:48
Vado "oltre" la chiusura del mod per confermare quanto deciso :)

Non avremmo accettato - ne' accetteremo - la vendita di armi, qui sul forum, con porto d'armi o meno.

:wave: