Quote:
L’espansione del mercato delle criptovalute, che nella seconda metà del 2017 ha portato l’attenzione dei media generalisti su un argomento fino ad allora riservato a una nicchia di appassionati di informatica e finanza, e che ha attratto moltissimi nuovi investitori, ha colto di sorpresa i governi e le istituzioni economiche internazionali. Tra novembre e gennaio, cioè quando il valore di Bitcoin e delle altre criptovalute è arrivato ai suoi massimi storici – prima di crollare, riprendersi, e poi crollare di nuovo – si sono susseguiti annunci dei governi di tutto il mondo riguardo alle intenzioni di regolamentare un mercato che fino ad allora aveva operato sostanzialmente in una zona grigia, cioè priva di leggi chiare e specifiche, oppure di difficile interpretazione.
I casi che hanno attirato più attenzione sono quelli della Cina e della Corea del Sud, due paesi in cui il mercato delle criptovalute si è espanso prima e più in fretta, e in cui i governi hanno adottato approcci molto differenti. In Cina nel corso del 2017 il governo ha adottato misure molto rigide e concrete, mentre la Corea del Sud ha fatto annunci confusi e contraddittori nelle prime settimane del 2018, secondo qualcuno contribuendo a generare panico e incertezze nel settore. E in Italia?
La tassazione
La prima da cosa da dire sull’Italia è che la situazione è poco chiara e si presta a diverse interpretazioni, come in molti altri paesi del mondo. Questo riguarda anche la tassazione: al momento in Italia la posizione dell’Agenzia delle entrate sulle criptovalute è definita unicamente dalla Risoluzione 72 pubblicata nel settembre del 2016. Ma è la risposta a quello che viene definito un “interpello”, cioè una richiesta di chiarimenti, e quindi non ha valore di legge. La risoluzione – spiega il sito Coinlex, che si occupa di questioni giuridiche e fiscali sulle criptovalute – assimila le criptovalute alle valute estere.
Questa equiparazione ha senso da certi punti di vista, ma comporta anche molti problemi, ha spiegato al Post Paolo Luigi Burlone, dottore commercialista dello Studio Burlone Crisà e fondatore di Coinlex. Applicare per le imprese lo stesso trattamento fiscale sui capitali in valute tradizionali e su quelli in criptovalute non sempre ha senso, secondo Burlone. Questo perché le valute con corso legale, cioè quelle tradizionali come dollari o franchi svizzeri, sono immediatamente utilizzabili, a differenza delle criptovalute: avere dieci bitcoin su un portafogli virtuale non significa possedere l’equivalente in euro di dieci bitcoin, perché prima bisogna trovare qualcuno disposto ad accettare quell’equivalente.
Se si possiede un milione di dollari, poi, si è ragionevolmente sicuri che tra due mesi il loro valore sarà pressappoco uguale: cosa che non si può affatto dire per le criptovalute, che oscillano moltissimo in poco tempo. Se un’impresa avesse comprato un bitcoin nell’aprile del 2017, e avesse dovuto chiudere il bilancio a dicembre, avrebbe dovuto pagare tasse su un guadagno di quasi il 2000%, per poi vedere il proprio capitale perdere due terzi del suo valore a inizio febbraio.
Anche per le persone che investono privatamente in criptovalute, la situazione non è molto chiara. In teoria, esattamente come possedere valute straniere, possedere criptovalute non è considerata un’operazione speculativa che genera reddito, e quindi le plusvalenze non sono tassate. Per le valute straniere è però prevista una soglia: se si possiede per almeno sette giorni consecutivi almeno l’equivalente di 51mila euro, non è più considerato un normale possedimento di valute straniere ma un’attività speculativa, a cui viene quindi applicata un’aliquota del 26 per cento. Questo tassa in teoria si applica anche alle criptovalute, ma essendoci un bilancio da chiudere va pagata solo nel momento in cui eventualmente si ottiene la plusvalenza, cioè per esempio vendendo i bitcoin in cambio di euro.
C’è però un ulteriore problema: se si possiedono dei bitcoin su un portafogli di un sito con sede all’estero – come Coinbase, Binance o gli altri più diffusi – in realtà chi li detiene è il sito, dal quale possiamo prelevarli (in teoria) quando vogliamo. È quindi un capitale investito all’estero, indipendentemente dal suo ammontare: per questo andrebbe indicato nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, riservato al monitoraggio dei capitali detenuti all’estero.
Vista la difficoltà di interpretare la regolamentazione in un ambito così complesso, il consiglio di Burlone è rivolgersi a un esperto per avere più certezze sulle tasse da pagare sui propri investimenti in criptovalute.
Lo stato della regolamentazione per i siti di exchange in Italia
I siti di exchange più grandi e popolari sono stranieri: le autorità italiane non hanno quindi giurisdizione diretta nei loro confronti, anche se possono provare a limitare le loro operazioni nel nostro territorio. Può capitare quindi che vengano bloccate le inserzioni pubblicitarie a un sito o a una criptovaluta ritenuti una truffa. Ma esiste una legge che stabilisce delle norme per chi opera professionalmente nel settore delle criptovalute.
Nel luglio del 2017 è infatti entrata in vigore la IV Direttiva antiriciclaggio, una legge che per la prima volta prende in considerazione il settore delle criptovalute e le inserisce nelle leggi che servono a contrastare il riciclaggio di denaro. La legge ha definito le criptovalute e i “prestatori di servizi” del settore, e li ha sostanzialmente assimilati – negli obblighi che devono rispettare – ai cambiavalute: cioè a chi cambia le valute tradizionali l’una con l’altra, come, per capirsi, gli sportelli agli aeroporti o alle stazioni. Sono quindi considerati “operatori non finanziari”, che si differenziano da banche, promotori finanziari, società di investimento o consulenti finanziari, che invece sono operatori finanziari.
La legge ha dato delega al governo per un decreto attuativo, la cui bozza consultiva è stata pubblicata a inizio febbraio, ed è stata aperta una finestra di un paio di settimane per ricevere commenti e critiche. Il decreto, in sostanza, propone l’istituzione di un registro speciale tenuto dall’Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM), un ente istituito nel 2010 che registra e monitora gli «agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi», cioè i consulenti finanziari, gli intermediari, chi conclude contratti per finanziamenti, e le altre figure professionali simili. Il registro speciale comprenderà, dice il Dipartimento del Tesoro, «chiunque sia interessato a svolgere sul territorio italiano l’attività di prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale». Il registro sarà in possesso della Guardia di Finanza, che avrà così un database di società che operano nel settore delle criptovalute. Il decreto non parla di nuove tasse né modifica gli obblighi già previsti dalla IV Direttiva antiriciclaggio.
Il principale problema, ha spiegato Burlone, è che il decreto include nella lista di chi deve iscriversi al registro dell’OAM non solo quelle società che operano nello scambio, nell’utilizzo, nella conservazione e nella conversione di criptovalute, come i siti di exchange, ma anche i singoli commercianti e imprenditori che accettano i pagamenti in Bitcoin. Questo, dice Burlone, porterebbe a un numero eccessivo di iscritti al registro, che potrebbe renderlo poco efficace. Ma soprattutto, includendo questa categoria tra quelle interessate dal decreto, secondo Burlone il decreto potrebbe essere incostituzionale per “eccesso di delega”: nella direttiva del Parlamento europeo, infatti, questa inclusione non è indicata. Non ci sono in ogni caso certezze sui tempi della legge, che potrebbe anche rimanere una bozza per altri mesi o anni.