Guardatevi soprattutto dal tredicesimo minuto in poi.
Sono altamente allibito e senza parole.
il testo (solo la parte su Carnevale):
<....parlando delle leggi ad personam fatte da questo governo....>
La sesta è quella che Liana Milella ci rivela questa mattina su Repubblica.
Qui, per fortuna, qualcuno dell'opposizione se n'è accorto.
Soprattutto due rarissimi parlamentari che se ne intendono: Gerardo D'Ambrosio e Felice Casson, ex magistrati entrambi.
Che cosa hanno scoperto? Che l'altro giorno, infilato nella norma che incentiva i magistrati che si recano nelle sedi disagiate con aumenti di stipendio, hanno inserito un piccolo codicillo che abroga una norma approvata nel 2007 dal governo Prodi.
Cosa diceva quella norma? Che i magistrati non possono ricoprire incarichi direttivi oltre i 75 anni se sono stati reintegrati in base alla legge che consentiva ai funzionari pubblici, sospesi o dimissionari per processi o condanne, che poi venivano assolti e potevano essere reintegrati.
In caso di reintegro, comunque il magistrato non può ricoprire incarichi direttivi se ha compiuto 75 anni.
Uno dirà: "ma di chi stanno parlando? Fate nomi e cognomi!".
Chi è il magistrato che è stato reintegrato dopo che si era dimesso perché era stato condannato, poi era stato assolto ed è ritornato in carica e ha compiuto 75 anni? Non ce ne sono mica tanti: ce n'è uno.
Si chiama Corrado Carnevale.
E' una vecchia conoscenza, soprattutto di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che lo consideravano l'avversario numero uno.
Subito dopo la mafia c'era colui che alla presidenza della prima sezione penale della Cassazione si incaricava di cassare, annullare, decine di sentenze di condanna emesse dai giudici di Palermo nei confronti dei capi mafia.
Ma non solo di quelle di Palermo: assolveva anche i clan processati e condannati a Torino, ad esempio.
Sempre con cavilli, virgole mancanti, timbri incompleti. Era il re del garbuglio. Lo chiamavano "l'ammazza sentenze".
Secondo alcuni testimoni, suoi colleghi in Cassazione e alcuni pentiti di mafia questo signore non annullava le sentenze perché andavano annullate ma perché era d'accordo con la mafia.
Si è fatto un processo, Carnevale è stato assolto in primo grado, condannato in appello e poi la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza.
Senza rinvio vuol dire che non ha disposto un nuovo processo in appello, come spesso avviene, ha annullato definitivamente stabilendo che le prove utilizzate dalla Corte d'Appello, quelle decisive, non erano più utilizzabili.
Come mai? Dei colleghi di Carnevale in Cassazione, che raccontavano di come lui facesse pressioni per ottenere l'annullamento delle condanne dei mafiosi anche quando non c'entrava niente perché non presiedeva il collegio - figurarsi quando lo presiedeva... c'erano racconti di suoi colleghi che dicevano: "quando eravamo in camera di consiglio lui ci diceva di annullare". Ma anche quando non era in camera di consiglio chiamava alcuni colleghi e diceva: "mi raccomando, annullate".
La Corte ritiene utilizzabili queste dichiarazioni nel senso che ritiene, come si era sempre ritenuto fino a quel momento, che se in camera di consiglio dove vige il segreto più assoluto - nessuno può rivelare cosa succede in camera di consiglio - si commettono dei reati, metti che il presidente malmena uno degli altri giudici, il giudice quando esce con l'occhio nero potrà dire "mi ha menato il presidente"... anche se la camera di consiglio è segreta, se si tratta di scoprire se sono stati commessi dei reati e chi li ha commessi si può divulgare cosa è avvenuto.
La Cassazione, sconvolgendo e ribaltando questa impostazione originaria, ha detto no: "non si può rivelare nulla della camera di consiglio, nemmeno quando si tratta di processare qualcuno per qualcosa fatto all'interno della camera di consiglio".
Quindi ha dichiarato inutilizzabili le dichiarazioni dei magistrati di cassazione che dichiaravano di aver subito pressioni in camera di consiglio da Carnevale.
Quindi, se la prova non vale più perché sono cambiate le regole durante la partita è evidente che a quel punto Carnevale, anche per questo motivo, è stato assolto.
La Corte non si è accorta di un altro fatto: alcuni colleghi di Carnevale, che lo accusavano, non raccontavano di pressioni avvenute dentro la camera di consiglio.
Raccontavano di pressioni che faceva quando non stava in camera di consiglio, perché non presiedeva il collegio.
Erano pressioni avvenute fuori e dovrebbero essere utilizzabili.
Han fatto un fritto misto, han messo tutto dentro, hanno detto che era tutto inutilizzabile e, anche per questo motivo, Carnevale è stato assolto.
A questo punto, dopo la condanna in appello, si era dimesso dalla magistratura, altrimenti il CSM l'avrebbe comunque sospeso o cacciato.
Dopo che la Cassazione lo ha assolto, lui ha ottenuto una legge per poter rientrare in magistratura dopo che si era messo in prepensionamento.
Legge che ha approvato la maggioranza di centrodestra nel 2003, con voti delle solite teste di cavolo di una parte del centrosinistra che quando si tratta di dare una mano nelle porcate non si tira mai indietro.
Questa maggioranza trasversale riportò Carnevale in magistratura, alla Cassazione, a presiedere una sezione della Cassazione.
Per il momento sezione civile, prima stava nel penale.
Ma non è che l'assoluzione della Cassazione cancella i fatti.
Per esempio, indagando su di lui i magistrati di Palermo l'avevano intercettato per un certo periodo e l'avevano sentito, subito dopo la morte di Falcone e Borsellino, parlare di loro con dei suoi colleghi.
Carnevale, in quelle telefonate intercettate, li chiamava - Falcone e Borsellino, i martiri dell'antimafia - "i Diòscuri", come se fossero Castore e Polluce.
Li prendeva in giro, da morti. Diceva che erano "due incapaci, con un livello di professionalità prossimo allo zero".
Chiamava Falcone "quel cretino", "faccia da caciocavallo" - cioè faccia da culo, detto molto chiaramente, è un modo di dire siciliano - e aggiungeva: "io i morti li rispetto, ma certi morti no".
Falcone e Borsellino manco da morti, li rispettava.
Aggiungeva: "a me Falcone non è mai piaciuto". Poi insinuava che Falcone avesse messo sua moglie, Francesca Morvillo morta anche lei a Capaci, nella corte d'Appello di Palermo per far confermare le condanne che Falcone otteneva in primo grado.
Lo accusava di aggiustare i processi, diceva al telefono, per "fregare qualche mafioso". Secondo lui condannare i mafiosi significava fregarli.
Questo lo diceva lui. Tant'è che quando l'hanno interrogato gli hanno chiesto: "ma lei conferma le cose che ha detto?" "Si si, io contro di loro ho un'avversione che non è venuta meno neanche dopo che la mafia li ha ammazzati".
Questo è il soggetto che in base a questa legge è tornato in Cassazione.
Ma c'era questa norma, fatta dal centrosinistra, che almeno ci metteva al riparto dalla beffa delle beffe. Carnevale è più vecchio di tutti proprio perché l'hanno reintegrato quando era over quota.
Il fatto che sia il più anziano degli altri lo pone in vantaggi in un'eventuale corsa alla presidenza della Cassazione.
Adesso un presidente c'è, si chiama Carbone, ma va in pensione nel 2010 e Carnevale lascerà la Cassazione nel 2013, quando avrà 83 anni.
Dagli 80 agli 83 anni, quando andrà in pensione Carbone, chi sarà il candidato unico, il più anziano, che ha più titoli per diventare primo presidente della Cassazione, il magistrato più importante d'Italia, quello che sta al vertice della piramide della magistratura sopra il quale non c'è più niente?
Sarà Carnevale.
In base a questa legge che stabilisce che anche se ha compiuto 75 anni ed è stato reintegrato, può diventare dirigente di un ufficio. Può diventare il primo presidente della Corte Suprema di Cassazione.
Così quando un famoso annullatore di sentenze come questo andrà a presiedere la Cassazione, tutti quelli che hanno delle sentenze che stanno per arrivare in Cassazione e che sperano che siano annullate, avranno buone speranze di ottenere il loro bravo annullamento.
Questa è la sesta legge ad personam che passa in Parlamento.
<continua sul sito di grillo>
14th October 2008
Hudlok
Uhm dovrebbe esserci abbastanza da ridire in difesa di Carnevale... [non riesco a vedere il video in biblioteca dell'univ]
Ma me ne han parlato ieri e risultava che dal canto suo, dal punto di vista legislativo etc, si era comportato correttamente.
Dopo confermo smentisco riporto :nod:
14th October 2008
Ipnotik
Quote:
Originally Posted by Hudlok
Uhm dovrebbe esserci abbastanza da ridire in difesa di Carnevale... [non riesco a vedere il video in biblioteca dell'univ]
Ma me ne han parlato ieri e risultava che dal canto suo, dal punto di vista legislativo etc, si era comportato correttamente.
Dopo confermo smentisco riporto :nod:
guardalo il video che è interessante, Travaglio descrive abbastanza accuratamente il processo di Carnevale. E' una cosa vergognosa.
14th October 2008
Dryden
Ci meritiamo tutto, spero vada ancora peggio.
14th October 2008
IamRoland
Il giorno che Travaglio parlera' di qualcosa con un contraddittorio serio (e quindi non con uno Sgarbi qualsiasi :sneer: ) allora forse lo ascoltero' di nuovo.
14th October 2008
Mellen
Basta andare sul blog di Grillo e c'è tutto l'intervento di Travaglio in file di testo (io non avevo voglia di ascoltare così tanti minuti di intervento).
14th October 2008
Glasny
Allora fanno una legge che secondo alcuni è ad personam rivolta a Carnevale che sarebbe mafioso e che gli impedirebbe di ricoprire cariche importanti. Lo scandalo sta nel non voler aiutare un vecchio mafioso ??? Non è mica chiaro. :scratch:
15th October 2008
Durncrag
Quote:
Originally Posted by IamRoland
Il giorno che Travaglio parlera' di qualcosa con un contraddittorio serio (e quindi non con uno Sgarbi qualsiasi :sneer: ) allora forse lo ascoltero' di nuovo.
non capisco questa questione del contraddittorio.
se si parla di fatti accaduti (presunti o meno) non credo ci sia bisogno del contraddittorio, basta che uno nei limiti del possibile cerchi di confermare la veridicità degli stessi. C'è davvero bisogno di un politico che spesso e volentierissimo devia astutamente il discorso sulla questione "travaglio si è arricchito" (che sarà anche vero, ma che devia dalla questione centrale) o, appunto, sull'assenza di un contraddittorio in tempo reale?
15th October 2008
marchese
Quote:
Originally Posted by Glasny
Allora fanno una legge che secondo alcuni è ad personam rivolta a Carnevale che sarebbe mafioso e che gli impedirebbe di ricoprire cariche importanti. Lo scandalo sta nel non voler aiutare un vecchio mafioso ??? Non è mica chiaro. :scratch:
no, hai capito il contrario
vogliono abrogare un legge che impedisce a chi si è dimesso a causa di problemi giudiziari di poter ricoprire incarichi dirigenziali (non mi ricordo il termine, ma per farti capire) al momento del rientro se ha superato gli 75 anni
e da quel che dice travaglio l'unica persona che rientra in quella categoria (rientro dopo dimissione per cause giudiziarie + eta superiore ai 75) è appunto carnevale
che a quanto dice sarebbe in pole position per la elezion a presidente della cassazione
calcolando che ho gia sentito parlare di carnevale nei termini che travaglio descrive non ritengo le tesi di travaglio totalmente infondate, visti anche gli agganci politici che ha (e inoltre per principio preferisco che 1 cazzo di uomo di 79 anni stia a casa a tenere i nipoti invece di avere incarichi di gestione di una societa di cui non sao e non glie ne frega un cazzo)
15th October 2008
Bortas
E' la vecchia morale filosofica, cercare il pelo per invalidare tutto il discorso anche se non ha pertinenza coi fatti accaduti si cerca sempre di avere qualcosa da ridire contro, tanti giornalisti e politici ormai vanno da anni in giro a parlare in tv o sui blog/internet senza un contraddittorio, non mi pare che anche a loro siano state rivolte tali critiche, lo facciamo su Travaglio perchè è il leitmotiv dei tempi, nessuno lo contraddice apertamente ma solitamente con proclami lontani da un confronto, quindi secondo alcuni si mette nella posizione di non accettare confronti, ergo si mette sul pulpito, ergo agisce in malafede. Tutte connessioni pertinenti ma non corrette, perchè si analizza dei fatti reali (che poi i fatti reali siano incompleti), non toglie significato alla realtà di fondo. Carnevale senza smentita ha agito male e senza tante giustificazioni, adesso siamo a conoscenza di tali fatti, magari non tutti ma questi restano, tanti ne prendono atto, altri usano sta cosa per cercare di rendere nullo il discorso, magari appellandosi a i soliti cavilli...
15th October 2008
Pazzo
Carnevale, per la cronaca, non era uno che annullava a cazzo sentenze sacrosante, anzi, quello che qua si definisce "cavilli, timbri mancanti, errori di procedura" si chiama LEGGE, e che piaccia o no, la legge va applicata comunque. Ce la si dovrebbe prendere coi giudici dei gradi precedenti di giudizio che hanno fatto cazzate mostruose, piuttosto che col giudice che ha cassato sentenze che andavano cassate.
btw per il discorso legge ad personam, ci tengo a precisare che nel caso lo fosse lo questa, lo era anche quella approvata dal governo Prodi, se è vero che l'unica persona in quella situazione era ed è Carnevale. Come dire, a volte si e a volte no? ehhh no, così non si ragiona.
mi permetto anche di riportare un pezzo, e aggiungere un grassetto:
Chi è il magistrato che è stato reintegrato dopo che si era dimesso perché era stato condannato, poi era stato assolto ed è ritornato in carica e ha compiuto 75 anni? Non ce ne sono mica tanti: ce n'è uno.
Si chiama Corrado Carnevale.
Devo proseguire o ci arrivate da soli?
Aggiungo qualche pezzo di sentenza, la trovate comodamente online, basta che scriviate senteza carnevale, anche senza i riferimenti.
Il Tribunale di Palermo, con sentenza 8 giugno 2000, assolveva l'imputato, ex art. 530 comma 2°
del codice di rito, per la ritenuta insussistenza del fatto ascrittogli.
Per i giudici di primo grado l'accusa non documentata da prove specifiche e rigorose, da riscontri
specifici e individualizzanti, ma si fonda su prove insufficienti o contraddittorie, e, comunque, i fatti
addebitati sono privi di quella efficienza causale necessaria alla integrazione della fattispecie
contestata.
L'indeterminatezza delle dichiarazioni dei c.d. collaboratori di giustizia impedirebbe di superare il
preliminare giudizio critico circa l'attendibilità intrinseca, stante il carattere generico
("assolutamente generico") delle accuse formulate, il loro carattere di opinioni e meri
convincimenti, frutto di circostanze apprese - spesso in termini generici - da terzi, e non di dirette
esperienze di vita.
Da quanto riferito dai magistrati della Cassazione non emergerebbero "elementi sufficienti per
sostenere che il dr. Carnevale potesse contare su un ristrettissimo numero di consiglieri sempre
pronti ad assecondarlo". Del resto i consiglieri della prima sezione penale della Cassazione hanno
escluso di avere ricevuto dall'imputato segnalazioni e pressioni. Unica voce dissodante è quella del
cons. La Penna, il quale,, con riferimento al secondo giudizio di legittimità del processo per
l'omicidio Basile, ha deposto nel senso che il presidente Carnevale "gli aveva segnalato il processo,
esortandolo ad assecondare la posizione del relatore, che sosteneva l'ipotesi dell'annullamento", ma
tale deposizione si colloca in un "quadro probatorio assolutamente contraddittorio e, come tale,
insufficiente ed inadeguato", profilandosi, inoltre, seri dubbi sulla stessa attendibilità intrinseca del
testimone.
D'altra parte la composizione del collegio giudicante è risultata in tutti i casi conforme alle tabelle
inviate al C.S.M.. Regolare anche l'andamento delle discussioni in camera di consiglio, come
riferito da coloro che vi hanno partecipato.
Nessuna "anomalia" è riscontrabile nel contenuto delle decisioni incriminate, e ciò a prescindere
dal. rilievo della insindacabilità delle sentenze di legittimità
[...]riassunto della sentenza di condanna[...]
4. Altra questione da esaminare preliminarmente è quella che proviene dall'affermazione della
corte territoriale, secondo cui non è precluso al giudice penale prendere in esame le "anomalie" di
un determinato procedimento giurisdizionale e il contenuto stesso del provvedimento finale al fine
di rinvenirne elementi a conferma della fondatezza di una prospettazione accusatoria, ove si assuma
che l'esito della decisione sia stato alterato o si sia tentato di alterare per scopi illeciti.
L'asserto va condiviso, ma necessita di talune riflessioni, che introducono un'indagine il cui esito -
va subito detto - depone, per più aspetti, a favore dei profili di doglianza inseriti dal ricorrente nel
secondo motivo di impugnazione e che investono il terzo errore "metodologico" ascritto alla corte
di merito, con ineluttabile riverbero sul vaglio di tutte le successive censure.
In effetti, come rileva il ricorrente, è mancato nella sentenza impugnata l'esame di un aspetto
specifico, strettamente collegato alle particolari funzioni di cui egli era investito e nel cui ambito -
attraverso cioè la strumentalizzazione delle stesse - si sarebbero poste in essere le pretese illiceità
attribuitegli: quello della natura collegiale delle sentenze pronunciate.
Giova ricordare in proposito che mentre nei giudizi monocratici è necessariamente inevitabile
riferire la deliberazione esclusivamente al giudizio dell'unico magistrato deliberante, in quelli
collegiali, invece, la decisione è un atto unitario, alla formazione del quale concorrono i singoli
componenti del collegio, in base allo stesso titolo e agli stessi doveri: sia essa sentenza, ordinanza o
decreto, non rappresenta la somma di distinte volontà e convincimenti, ma la loro sintesi - operata
secondo la regola maggioritaria - la quale rende la decisione impersonale e perciò imputabile al
collegio nel suo insieme.
Tanto comporta che, allorché, in punto di contestazione accusatoria, si sostenga che una determinata
decisione collegiale, anziché il prodotto di una autonoma scelta collettiva, imputabile quindi
all'organo collegiale nel suo complesso, rappresenti invece il risultato raggiunto attraverso la
alterazione del regolare procedimento formativo della volontà collegiale, addebitabile ad un singolo
soggetto, occorre fornire prova rigorosa di una condotta, da parte di quest'ultimo, se non di vera e
propria coartazione e prevaricazione, almeno di concreto condizionamento esercitato sulla volontà
dei componenti del collegio o di qualcuno di essi, che si siano perciò orientati ad operare proprio
in funzione di quell'illecito intervento.
Ora appare evidente, in questa ottica, che sul piano probatorio nessuna rilevanza possa attribuirsi, di
per sé sola, alla eventuale "autorevolezza" che caratterizzi la personalità del soggetto agente.
E una annotazione del genere va qui fatta, poiché nella sentenza impugnata frequente,
conformemente del resto al tenore del capo di imputazione, è il riferimento alla "posizione di
egemonia" assunta dall'imputato nella sezione F presieduta o nel singolo collegio, attuata peraltro
con atteggiamenti "autoritativi", spesso "arroganti".
Ma la "posizione di egemonia" rimanda ad un concetto astratto e nulla di significativo è idoneo ad
esprimere, se non si dimostri che sia stata strumentale ad una effettiva attività di condizionamento
illecito dell'operato altrui.
Sempre sul tema è pure richiamato in sentenza "il grande ascendente" esercitato dall'imputato su
quasi tutti i colleghi, siccome dovuto al fatto "che in ogni camera di consiglio egli era sempre
preparatissimo e molto persuasivo nelle sue argomentazioni".
A questo riguardo il giudice di primo grado aveva efficacemente osservato che l'elevato grado di
preparazione giuridica e di approfondita conoscenza degli atti, talora maggiore di quella degli stessi
relatori, costituiva un dato che non può certamente in alcun modo refluire negativamente sulla
posizione dell'imputato, non potendosi ragionevolmente ipotizzare che fosse strumentale
all'assunzione, in sede di discussione, di posizioni non contestabili da parte degli altri componenti e,
comunque, finalizzata all'agevolazione delle organizzazioni criminali.
Questo discorso non ha trovato, nella sentenza impugnata, una specifica confutazione, tale di certo
non potendosi ritenere quella che esalta la capacità, attribuita all'imputato, "di far leva sulla buona
fede, superficialità e condiscendenza dell'uno o dell'altro collega"; e che ha consentito al ricorrente
di efficacemente replicare come, ragionando in tal modo, si approda al solo risultato di vedere
annullata la volontà degli altri magistrati, degradandoli ad "amentes" e strumenti inconsapevoli
dell'altrui disegno criminoso.
Analoghe considerazioni vanno svolte quanto alle condotte realizzate attraverso la "composizione"
dei collegi giudicanti, anch'esse evocate nel capo d'accusa e valorizzate dal giudice di appello.
Si è osservato dal ricorrente che la scelta di un magistrato piuttosto che di un altro non rende affatto
scontata la decisione adottata dal collegio, se non si dia prova che il prescelto si sia, a sua volta, reso
portatore dì un atteggiamento predeterminato, che nessuna modifica possa subire per effetto del
libero confronto delle idee.
Il rilievo è giusto, poiché la composizione del collegio o 'la sostituzione di un suo membro, se
strumentale al perseguimento dell'alterazione della decisione, esige se non una "intesa" col
designato, per lo meno un'opera di condizionamento nei suoi confronti.
Peraltro va sottolineato - quale dato fattuale pacificamente emerso in processo e positivamente
valutato dal primo giudice - che l'esito delle indagini compiute a riguardo dall'Ispettorato Generale
del Ministero era stato nel senso che "non sono emersi elementi che possono far ritenere che le
sostituzioni (quelle operate dal Carnevale) siano state determinate da fini diversi da quelli di una
corretta amministrazione della giustizia".
[...]
Va detto, infine, della possibilità di sindacare, in chiave di accertamento di eventuali responsabilità
penali il contenuto dei provvedimenti giurisdizionali tra i quali la corte di merito include,
giustamente, anche quelli di legittimità.
Non si dubita che elementi rilevatori di un condizionamento esercitato sulla formazione della
volontà del giudice e, quindi, significativi di comportamenti rientranti nell'ambito di fattispecie
penali, possono essere desunti anche dallo stesso tenore della decisione.
Ma deve trattarsi, ben inteso, di un decisum apertamente arbitrario, in alcun modo giustificabile,
affetto da un grado di abnormità tale da superare ogni limite di ragionevolezza: non già solo
opinabile o semplicemente errato.
Poiché è evidente, come osserva il ricorrente, che eventuali errori per la dubbiezza giuridica o
complessità delle questioni esaminate sono sempre possibili, attesa la opinabilità della materia su
cui talvolta il magistrato è chiamato a pronunciare, senza dovere automaticamente implicare la
illiceità della pronuncia e la mala fede che la sottende, che devono sempre essere oggetto di
puntuale dimostrazione.
E anche su questo fronte la sentenza impugnata, in punto di ritenuta "singolarità", "conclamata
erroneità" o "imprevedibilità" delle decisioni incriminate, non si sottrae come sarà verificato - alle
serrate censure esposte in ricorso.
[...]
esempio della contraddittorietà della sentenza di condanna in appello evidenziato dalla Cassazione in relazione a uno specifico punto di accusa:
5. La prima decisione Basile (23 febbraio 1987)
I riscontri individualizzanti sono stati rinvenuti dalla corte di merito nelle "anomalie" che
caratterizzarono dapprima la formazione del collegio e poi lo stesso svolgimento della camera di
consiglio, e nell'esito processuale assolutamente imprevedibili. Elementi ritenuti come dimostrativi
di artificiosi comportamenti dell'imputato, il quale, avvalendosi del necessario contributo del
giudice relatore, finì per indurre in errore gli altri componenti del collegio (o peggio per impedire ad
uno di essi di esprimere in modo convincente le proprie opinioni), in modo tale da strumentalizzare
la buona fede dei primi e di emarginare il secondo. E confermativi delle dichiarazioni del
collaborante Mutolo, secondo il quale l'esito del ricorso fu il risultato, a seguito dell'intervento di
Cosa Nostra di una condotta volta alla deliberata "ricerca del pelo nell'uovo", ed a quelle del
collaboratore Siino che aveva messo in risalto nella vicenda il compimento da parte di Ignazio
Salvo di "cose da pazzi", pur di addomesticare l'esito dei giudizi di legittimità Basile.
Sulla composizione del collegio, rilevasi che, com'è pacifico in atti l'unica variazione alle
indicazioni tabellari u sostituzione del cons. Buogo con il cons. Garavelli. Il giudice di appello vi
ravvisa una "evidente violazione delle tabelle", osservando che, "per i fini perseguiti" dal
Carnevale, era preferibile la presenza di un "novellino" come il dott. Garavelli piuttosto che di un
consigliere esperto, professionalmente preparato e perfettamente a conoscenza della giurisprudenza
della prima sezione, come il dott. Buogo, il quale avrebbe immediatamente colto l'anomalo
cambiamento giurisprudenziale propugnato dall'imputato così rendendo meno emarginato il dott.
Colonna.
L'argomento esibito dal giudice di merito è meramente congetturale, ma soprattutto in insanabile
contraddizione logica con il fatto che il dott. Buogo figurava tra i componenti del cd. "collegio del
lunedì", quelli cioè che - secondo quanto si evidenzia più volte in sentenza - erano sempre pronti ad
"assecondare" il presidente Carnevale. E non appare corretto, comunque, un metodo di valutazione
che valorizza sistematicamente contro l'imputato il dato costituito dalla inclusione nel collegio di
componenti ritenuti a lui "vicini", e poi trae, dalla sostituzione di uno di essi con altro non
appartenente al novero dei "vicini", conseguenze egualmente sfavorevoli alla sua posizione.
postilla finale, con piccola chicca sul discorso dell'annullamento senza rinvio (che non è che si fa sempre btw, ci sono requisiti, non è che la C. decide a cazzo quando rinviare e quando non)
6. In definitiva, la decisione del giudice di. secondo grado è assolutamente carente nella
individuazione di elementi che possano ritenersi davvero idonei a dimostrare che le deliberazioni
della Cassazione, oggetto di contestazione, non furono espressione della volontà collegiale
formatasi liberamente attraverso l'apporto di volontà individuale determinatesi autonomamente,
indipendentemente da influenze e condizionamenti altrui, bensì il risultato del comportamento
dell'imputato, illecito in quanto volto a favorire l'associazione criminale Cosa Nostra.
La sentenza impugnata deve perciò essere annullata.
E l'annullamento è senza rinvio, poiché le lacune non possono essere colmate in un eventuale
giudizio di rinvio. Tanto si ricava dalla completa e minuziosa disamina degli atti compiuta in sede
di merito, in cui si è indagato su ogni circostanza che a tal fine sembra rilevante. Indagine che
tuttavia ha proposto o elementi inutilizzabili, o elementi già disattesi, o elementi non dotati di
alcuna, rilevante significazione.
così, tanto per far vedere quanto la simpatica ricostruzione dell'amico del popolo Travaglio sia un mare di cazzate, che fa passare l'assoluzione in cassazione di carnevale come un fatto dovuto a testimonianze non accoglibili ma quasi dicendo che si sotto sotto era colpevole ma ci spiace non possiamo condannarlo. No. No no. Leggete, e vedete come la Cassazione contesta tutto l'iter decisionale della sentenza di condanna della corte d'appello, e come il discorso dell'innammisibilità di (alcune) testimonianze abbia un peso relativo molto minore. Facico presente che essendo il punto stato inserito dal ricorrente, doveva essere trattato, non è un "di più" che ci ha messo la Corte tanto per stare sul sicuro.
etc etc etc. se la volete intera la trovate qua accessabile a tutti senza banche dati giuridiche etc: http://www.diritto.it/sentenze/magis..._carnevale.pdf
15th October 2008
Cifra
Capisco la voglia di difendere l'indifendibile, ma non si sta sostenendo che Carnevale sia colpevole di qualcosa ma c'è da chiedersi quale sia la necessità di spostare l'età di eligibilità del presidente oltre i 75 anni. La domanda è CUI PRODEST? Basta farsi due calcoli e il nome di Carnevale esce fuori. E quando esce fuori? Quando questo governo a cominciato a fare scudi verso le principali cariche dello stato. Un Carnevale al vertice assicura l'impunibilità a tutta la nostra classe politica.
15th October 2008
rehlbe
fatemi capire, quindi questa sarebbe una legge ad personam potenziale? :sneer:
15th October 2008
Hudlok
daje con difendere l'indifendibile...
15th October 2008
IamRoland
Quote:
Originally Posted by Durncrag
non capisco questa questione del contraddittorio.
se si parla di fatti accaduti (presunti o meno) non credo ci sia bisogno del contraddittorio, basta che uno nei limiti del possibile cerchi di confermare la veridicità degli stessi. C'è davvero bisogno di un politico che spesso e volentierissimo devia astutamente il discorso sulla questione "travaglio si è arricchito" (che sarà anche vero, ma che devia dalla questione centrale) o, appunto, sull'assenza di un contraddittorio in tempo reale?
Se si parlasse in maniera sincera di eventi accaduti, senza secondi fini discutibili o meno, ci potrei anche stare.
Il problema è la totale mancanza di sincerita', è il parlare di alcuni argomenti in maniera parziale o cmq manipolata fornendo gia' una interpretazione bella e buona da prendere e buttare in pasto agli n-mila geni che prendono per oro colato cio' che dice Travaglio solo xke' è Travaglio.
E' un po' come quando si parlava del caso "schifani mafioso", si dicevano solo alcune cose nascondendone altre proprio per dare l'impressione al pubblico che la questione fosse chiarissima.... quando invece nn era esattamente cosi'.
E' il modo di fare alla "tutto so io e tutto quello che dico io è vero e sacrosanto" che mi da sul culo, anche xke' il signore parla e sparla di chiunque sputando sentenze solo x un proprio fine, contando proprio sul fatto che una mandria di allocchi sta li solo ad aspettarlo parlare.