... cmq tanto per far capire........
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/96675l.htm
http://www.camera.it/parlam/leggi/de...ti/03196dl.htm
.... per ki nn avesse voglia di leggere, effettivamente è palloso oltre ke difficilmente comprensibile, faccio un brevissimo riassunto.
....la prima legge ( 675/96 ) è stata abrogata e nn modificata come sostiene qualcuno ( vds. modifiche di 2 anni fa... muhahahahahah ) dalla successiva.
... nel secondo link vi è invece la legge attualemte in vigore (D.lgs 196/2003) comunemente conosciuta e chiamata come legge sulla privacy o anche codice privacy..... questa denominazione pultroppo molto spesso trae in inganno molte persone poichè il suo corretto nome, come inidicato nel testo medesimo del Decreto, è "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI".
Se leggiamo il testo, all'art. 2, si può immediatamente individuare qual'è il bene tutelato dal legislatore ovveri i dati personali.
Nel successivo art. 4 vene invece data una chiara indicazione di cio ke si intende per dati personali, sensibili, identificativi, per trattamento ed individua altresi, specificandone il significato, altre figure e persone giuridiche inerenti la legge.
L'art.5, a mio avviso il piu esplicito, inidvida l'ambito di applicazione del codice, ovvero il trattamento dei dati personali che, come recita la legge sono:
b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
c) "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualita' di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.
Nei successivi TITOLI e CAPI, la legge individua quali sono i diritti degli interessati del trattamento dei dati (noi avventori) quali sono i doveri di chi li detiene, come vanno custoditi, per quanto e chi sono i responsabili della custodia, conservazione ed eventuale distruzione quando nn necessari. Vengono anche individuate e specificate le modalita di trasmissione dei dati, anche tra pasei di nazionalità diversa, le modalità di accesso ed eventuale divulgazione. Negli ultimi CAPI stabilisce le sanzioni per le violazioni (prevalentemente amministrative e solo alcune penali) inidcandone le misure.
.... ora da qui si puo facilmente dedurre che questa legge, a differenza di quanti invocato da qualcuno, non ha nulla a che fare con quanto postato su questo forum....... almeno che qualcuno di voi, leggendo attentamente non mi faccia notare qualche mio errore ( cosa che non escludo ) individuando, all'interno della norma, articoli che indicano che quanto postato rappresenti una violazione alla legge stessa. :kiss: :kiss: :kiss: