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McLove.
tu puoi anche continuare a ripeterlo quanto vuoi, ma ripeto che non e' che continuando a ripeterlo diviene verita'
Ed Inoltre e qua NON si parla di pena ideale se volete mistificare le basi del diritto in ottica di sanzioni, sminuendo il motivo per cui vengono irrogate pene e mettendone in luce uno dei motivi secondari, non si puo parlare di pena ideale.
Ed infine e' molto pressapochista il fatto di dire che le punizioni per la recidiva sono un altro conto.
la sanzione e ti cito un qualunque manuale nozionistico di diritto penale o di qualunque altra branca del diritto e' un "castigo", la sanzione e' sostanzialmente retribuzione ad un fatto giuridicamente tutelato dall ordinamento e regolato in maniera astratta.
Citando Fiandaca una delle menti illustri del ns diritto penale, nonche mio professore e membro del consiglio superiore della maguistratura " Il fatto e' che il momento afflittivo implicito nella pena non può essere strumentalizzato per il raggiungimento di fini diversi" e questo calza a pennello su quello che vorreste o cercate di fare, a mio avviso con molto poco successo più che altro perché date per scontate cose che non lo sono e ne trascurate molte altre.
La pena e' innanzitutto retribuzione, castigo, punizione per non essersi comportati nella maniera che era richiesta o meglio determinata in modo imperativo dall ordinamento, questa la sua funzione primaria e principale, malum passionis propter malum actionis, la sanzione serve a compensare per il male commesso.
da qua non si smuove nessuno e questo voi per dare voce alle vostre malsane idee volete e continuate a trascurare.
Il male commesso il non aver rispettato una norma fa scaturire una sanzione e il male commesso non cambia in ottica di guida di autoveicoli da ubriachi se si e' miliardari o nullatenenti.
Io mi chiedo come passiate continuare a trascurare la funzione primaria della sanzione.
Un altro e più limitativo aspetto della pena e' quello che voi volete mettere in luce come aspetto principale errando,in quanto non e l'aspetto principale ma uno eventuale e secondario e non privo di critiche che ora vi illustro.
Tale aspetto e' quello della prevenzione generale, ovvero che la minaccia di subire il male della pena serva a distogliere i consociati dal compiere fatti dannosi alla societa'.
una piccola premessa e' che Una pena si può in maniera temporale distinguere in tre momenti: minaccia, inflizione ed infine esecuzione della stessa.
La prevenzione generale attiene alla prima fase temporale, la fase psicologica quella che voi indicate come deterrente a compiere reati in generale o a comportarsi secondo quanto prescritto.
Ma il modello psicologico, questo su cui tanto puntate e' quasi del tutto fallimentare perché parte dal concetto e dalla pretesa pretestuosa che l'uomo sia un essere razionale che prima di agire soppesa i pro ed i contro del suo comportamento e da un bilanciamento di pro e contro del suo futuro comportamento criminoso decida di agire facendo reato quando i pro sono maggiori dei contro ed invece desista quando i contro sono di gran lunga superiori.
Il delinquente ed il reo in generale e chiunque non sottosta alle norme positive di un ordinamento non e' un calcolatore (ad eccezione per i reati in di truffa o di frode al fisco ad esempio dove il calcolo e proprio del reato stesso).
Un delinquente non valuta razionalmente il suo agire ma lo fa su spinte emotive e stimoli inconsci: qua sta il grande fallimento o i netti limiti della teoria della prevenzione generale quella che vede la minaccia delle pene come deterrente al compierne.
Pensare esclusivamente alla sanzione come deterrente e' fuoriviante perche il momentum della prevenzione generale e' quando ancora non e' avvenuta l'infrazione cioe la minaccia della stessa.
Quando l'infrazione avviene si passa dalla fase di minaccia a quella di inflizione: la prevenzione generale ha già fallito perché la minaccia non e' stata un deterrente al compimento del fatto e voi vorreste caratterizzare l'applicazione delle sanzioni come un fallimento della minaccia delle stesse?
cioe volete caratterizzare la sanzione come il fallimento della sanzione stessa? Eh come cosa e' carina ed un bel giro di parole peccato che sulla base di questo qualcuno ardisce il dire che sta valutando la sanzione ideale sul presupposto del suo stesso fallimento....
Infine alla sanzione o pena si accompagna anche la prevenzione speciale, che si distingue da quella generale perche tende ad impedire chi si e' gia reso responsabile di una violazione di norme imperative che torni a violarle, ed in tale ottica rientrano le nozioni di recidivia ad esempio.
come momento nella tripartizione temporale della pena siamo già in fase esecutiva la pena e già stata inflitta ed in seno a tale fase poi si può dibattere se l'esecuzione della stessa debba mirare ad una funzione socialpreventiva o ad una rieducativa.
quindi mi spiace non potete nemmeno ardire di parlare di pena ideale quando trascurate pure i principi cardine di una pena