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Definizione
La definizione di "cooperativa sociale" è contenuta nella legge 381/91, che disciplina il settore.
A norma dell’art.1 della suddetta legge, le cooperative sociali vengono definite come imprese che nascono con lo scopo di "perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini". Questo scopo è perseguito attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Alle cooperative sociali si applicano le norme relative al settore in cui le stesse operano, in quanto compatibili con la legge 381/91.
La denominazione sociale, comunque formulata, deve contenere l'indicazione di "cooperativa sociale..........
La legge ti è avversa.
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Dalla definizione civilistica si ricavano tutti i caratteri essenziali dell'impresa:
- l'esercizio dell'impresa deve avere carattere professionale, non dà luogo ad impresa un esercizio non abituale o peggio occasionale dell'attività;
- l'attività deve essere economica cioè finalizzata al lucro
- L'organizzazione è anch'essa un elemento essenziale, ci deve essere un minimo di organizzazione del lavoro, del capitale, delle risorse, ecc..., è la mancanza di questa caratteristica che porta in dottrina a non riconoscere la qualifica di impresa ai professionisti che svolgono un lavoro intellettuale (avvocati, dottori commercialisti, medici,...);
- lo scopo è quello della produzione (impresa industriale) e/o dello scambio (impresa commerciale) di beni (materiali) e/o servizi (beni immateriali), sempre finalizzati alla realizzazione di un profitto.