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Pazzo
si bhe, la cassazione nella storia ne ha dette parecchie di troiate, queste mi pare proprio una di quelle. Non può esserci un danno morale di una persona giuridica, pochi cazzi, un danno alla reputazione di un'azienda è calcolabile (con approssimazione) ed è nel danno patrimoniale, il danno alla dignità professionale del numero dei lavoratori....???? Se c'è, devono agire i lavoratori, in quanto persone fisiche (e farsi ridere in faccia dal giudice), non l'azienda, che di certo non ha un mandato collettivo da parte dei lavoratori ad agire in giudizio. Anche perchè i soldi di questo risarcimento per il danno morale da lesione della dignità professionale dei lavoratori mica vanno ai lavoratori, lol.
Non sta nè in cielo nè in terra quella sentenza
La Cassazione non ha disposto il risarcimento del danno non patrimoniale subito dai dipendenti, ma il danno conseguenza connesso alla diminuzione della considerazione che attraverso i suoi organi è riferibile alla persona giuridica o all'ente, una diminuzione che si concreta in una incidenza negativa sull'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente collettivo.
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"Con riferimento al primo aspetto, se non si può dire, per ovvie ragioni, che una persona giuridica od un ente collettivo abbiano considerazione di sé, si può senz'altro dire che, operando essi tramite persone fisiche, quelle che ne costituiscono gli organi, sembra innegabile che l'agire di questi soggetti e, quindi, per loro tramite della persona giuridica o dell'ente, risenta della considerazione che della posizione della persona giuridica o dell'ente essi hanno, nel senso che quanto più alta è tale considerazione tale agire ne risente positivamente e, quindi, attraverso il meccanismo di imputazione del rapporto organico, ne risente l'agire dell'ente. Ne discende che è configurabile, quale conseguenza di un fatto lesivo dell'immagine della persona giuridica o dell'ente collettivo, la diminuzione della considerazione che attraverso i suoi organi è riferibile alla persona giuridica o all'ente e tale diminuzione, concretandosi in una incidenza negativa sull'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente collettivo, rappresenta un danno non patrimoniale che non si identifica nella lesione dell'immagine in sé, ma ne rappresenta una conseguenza a detta lesione ricollegata da un nesso causale. Che poi tale danno-conseguenza debba nella concretezza del caso presumersi di norma esistente, sulla base di una massima di esperienza per cui la lesione dell'immagine della persona giuridica o dell'ente si riverbera sul loro agire, perché percepita dalle persone fisiche che agiscono come loro organi, non toglie che di danno-conseguenza si tratti. Si tratta di un danno che appare risarcibile indipendentemente dal fatto che l'incidenza negativa sull'agire delle persone fisiche che rappresentano gli organi dell'ente, abbia determinato un danno in senso economico, cioè un danno patrimoniale. Si è, infatti, in presenza di un danno che prescinde da tali conseguenze e si configura per il solo fato che l'agire di dette persone e, quindi, l'agire dell'ente risente della lesione all'immagine dell'ente stesso. In sostanza, poiché le persone fisiche in capo alle quali sussiste il rapporto organico risentono necessariamente nel loro agire della lesione dell'immagine dell'ente, è chiaro che ne risente la loro azione di organi dell'ente e, quindi, quella dell'ente che per loro tramite opera"
In linea di massima, la decisione del Giudice di Torino è difficile da attaccare sull'an, al contrario, invece, potrebbe esserci un errore sul quantum, perché il giudice ha parzialmente alterato il costrutto della Corte di Cassazione. Insomma, la lesione della considerazione (reputazione) che un certo soggetto ha di sé nel caso di persone giuridiche si 'produce per mezzo' dei lavoratori, ma il soggetto leso è sempre uno, la persona giuridica, mentre il Giudice di Torino ha ritenuto di inserire anche gli organi della persona giuridica nel numero di persone offese, cosa che non ha alcun senso, perché, come hai ben detto, se i lavoratori come tali dovessero essere considerati soggetti lesi, la FIAT non avrebbe alcuna legittimazione a richiedere il risarcimento del danno loro patito.