Originally Posted by
Incoma
La diffamazione, in diritto penale italiano, è il delitto previsto dall'art. 595 del Codice Penale secondo cui:
« Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1032.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2065.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore ad euro 516.
Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate. »
Il reato è penale, e se commesso a mezzo stampa e verso autorità giudiziaria (come in questo caso) prevede da codice pene elevate, da 6 mesi a tre anni aumentabili in virtù dell'ultimo comma.
Immagino che la parte civile del procedimento stabilisca poi il congruo risarcimento per la parte lesa.