Quote:
1. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi fornisce al Dipartimento della protezione civile pareri di carattere tecnico-scientifico su quesiti posti dal Capo del Dipartimento della protezione civile, in relazione alle diverse tipologie di rischio.
2. In relazione alle problematiche affrontate per rispondere ai quesiti suddetti la Commissione puo' fornire al Dipartimento anche indicazioni per migliorare le capacita' di valutazione, previsione e prevenzione dei diversi rischi.
dove con rischio si intende (preso dal sito) la probabilità che un evento accada, la propensione a subire danni di una certa zona, ed il numero di elementi a rischio nella zona.
dal basso delle mie capacità di comprensione mi sembra una sentenza scarica-barile anche perché la prevedibilità ex-ante dell'evento (distruzione della città) mi pare un pò ballerina considerando che ad oggi non si può capire se ci sarà un terremoto, quando ci sarà e quanto forte; quindi in teoria una perizia, anche accuratissima con tutta la diligenza del caso da parte della commissione, comprensiva della probabilità del terremoto sarebbe risultata comunque nell'impossibilità di prevedere l'evento; e se l'evento non è prevedibile non può esserci colpa