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ART 151 C.P.L’amnistia estingue il reato e, se vi è stata condanna fa cessare l’esecuzione della condanna e le pene accessorie. Nel concorso di più reati, l’amnistia si applica ai singoli reati per i quali è conceduta. L’estinzione del reato per effetto dell’amnistia è limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto, salvo che questo stabilisca la data diversa. L’amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi. L’amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell’articolo 99 Codice Penale, né ai delinquenti abituali, o professionali o per tendenza, salvo che il decreto disponga diversamente.