Originally Posted by esrtatti dai commenti alla legge sul diritto d'autore, verificabile
Concludendo per quanto riguarda l’audio-video possiamo dire che è previsto un diritto ad effettuare una ( e soltanto una ) copia privata ,anche digitale , dal prodotto legittimamente detenuto (art. 71-sexies, comma 4) , purché impiegata dal solo legittimo proprietario ( cfr. in merito art. 71-sexies, comma 2) , a condizione che sul prodotto non siano apposte misure tecnologiche di protezione. In questo caso, infatti la copia digitale non è consentita ex art 71-sexies comma 4 , come detto poco sopra, potendosi solo realizzare una copia analogica: diversamente, tentando di fare copia digitale da digitale forzando le tecniche di protezione, si avrebbe una operazione di cracking. Essa , a seconda delle finalità lucrative o meno, sarebbe rispettivamente sanzionabile o penalmente (art. 171-ter) o amministrativamente ( ex.174-ter, che se non fosse chiaro integra il caso dell’utente domestico).