Truffa pure il medico, concorre al reato tanto quanto chi richiede la fattura farlocca.
642+110 cp
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Truffa pure il medico, concorre al reato tanto quanto chi richiede la fattura farlocca.
642+110 cp
diciamo che sono stato piuttosto "convincente" ed ha preferito sfanculare sto CARISSIMO amico che gli chiedeva sto favore ... :sneer:
Lol
certamente nella stessa misura il cui io sono hador e tu il suo telespallabob
per ora seguo poco il forum qua e' arrivata l'estate e quindi si esce ogni sera il tasso alcolemico sale (gratz a me 0,46 l'altra notte per 0,04 niente ritiro della patente!) ed e' il tempo degli "uccelli e delle passere".
andando a quanto chiedi
il 642 c.p. non riguarda la fattispecie che indichi e sicuramente non riguarda la posizione del soggetto B ovvero colui che ha fatturato false prestazioni sanitarie.
Ed invero il 642 c.p. indicato da zatlan regola il rapporto tra assicurazione ed assicurato nella misura in cui
Art. 642 Fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della
propria persona
Chiunque, al fine di conseguire per se’ o per altri il prezzo di
un’assicurazione contro infortuni, distrugge, disperde, deteriora od
occulta cose di sua proprieta’ e’ punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni e con la multa fino a lire due milioni.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine predetto, cagiona a se’ stesso una
lesione personale, o aggrava le conseguenze della lesione personale
prodotta dall’infortunio.
Se il colpevole consegue l’intento, la pena e’ aumentata.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche se il fatto e’
commesso all’estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la
sua industria nel territorio dello Stato; ma il delitto e’ punibile a
querela della persona offesa.
Quindi, come indica la corte di cassazione (cass. sez 1, 7 marzo - 2 agosto 1967, n.1 361, GP 68, II, 558)
il delitto di cui all' art 642 c.p. richiede quale presupposto che tra l'agente e la parte offesa sussista un valido contratto di assicurazione per cui l'azione del primo induca l'assicuratore a risarcirgli il danno. INvece "Ove, un terzo, estraneo al rapporto assicurativo, commetta una simulazione dell' infortunio risponde di truffa (640 c.p.)"
Sempre secondo la cassazione in relazione ad i rapporti con la truffa vi e' un altra differenza sotto "il profilo oggettivo, il contenuto specifico, dell' azione del soggetto attivo del reato: distruzione, dispersione, deterioramento od occultamento di cose proprie" (cass. sez 1, 3 dicembre, 1987 - 10 maggio 1988, n.5785, CED 178376)
Orbene, date queste premesse, e dato che tu hai chiesto la posizione del soggetto B cioè colui che ha fatturato asserite false cure mediche, il reato non e' il 642 bensi il 640 cioe truffa
Art. 640.
Truffa.
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032 .
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:
1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.
Reato che, secondo alcune sentenze della cassazione (non univoche ad ogni modo) può concorrere con i reati del capo III - Della falsita' in Atti (476 c.p. e seguenti), in quanto la truffa non assorbirebbe il reato, autonomo secondo parte della giurisprudenza, di falsita' materiale.
;)
Edit:
Succhiate :)
Grazie :bow: