Quote:
si farà riferimento alla disciplina generale dettata dall'articolo 15, paragrafo 1, della Convenzione contro le doppie imposizioni conclusa fra Italia e Svizzera, ai sensi del quale il reddito di lavoro dipendente prodotto in Svizzera da un residente italiano è tassato sia in Italia che in Svizzera.
Per quanto riguarda la tassazione del reddito in Italia, si ricorda che l'art. 2, comma 11 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 1, comma 398 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha stabilito che per gli anni a partire dal 2003 e fino al 2007 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro (chiarimenti in merito a tale disposizione sono stati resi dall'amministrazione finanziaria con circolare 15 gennaio 2003, n. 2).
Una norma di analogo contenuto è stata, infine, introdotta per gli anni 2008, 2009 e 2010, dall'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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