Originally Posted by
McLove.
i magistrati rispondono solo alla legge incoma, non c'e' alcuna gerarchia, NON sono pubblica amministrazione ma sono potere giudiziario, la pa. è èpotere esecutivo
NON esite alcuna gerarchia in seno alla magistratura none sistono nomine sia ccede per concorso pubblico i giudici di qualunque stato e grado si distinguno solo per funzioni.
logica incoma tuc redi che sia logico che un tribunale amminstrativo facente parte della pubblica amministrazione giudica la pubblica amministrazione?
per reference:
Art. 101.
La giustizia e` amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Art. 102.
La funzione giurisdizionale e` esercitata da magistrati
ordinari istituiti e regolati dalle norme
sull’ordinamento giudiziario [108].
Non possono essere istituiti giudici straordinari
o giudici speciali [251
]. Possono soltanto istituirsi
presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate
per determinate materie, anche con la
partecipazione di cittadini idonei estranei alla
magistratura [VI]
Art. 104.
La magistratura costituisce un ordine autonomo
e indipendente da ogni altro potere.
Art. 106.
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
Art. 107.
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere
dispensati o sospesi dal servizio ne´ destinati
ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione
del Consiglio superiore della magistratura,
adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa
stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro
consenso.
Il Ministro della giustizia ha facolta` di promuovere
l’azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per
diversita` di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite
nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento
giudiziario.
e potrei continuare
molti epnsano differentemente per i gradi di giudizio ma non sono gradi ad organi sovraordinati o gerarchiamente superiori, cambia proprio l'ogetto del giudizio , da un giudizio di merito (tizio ha cagato) ad un giudizio sulla sentenza di primo grado di legittimita( appliczione pedissequa della legge) ai motivi di cassazioen per error in iudicando, procedendo etc.
la magistratura non ha una che sia una di caratteristiche della burocrazia e dell esecutivo.