Premio di maggioranza
Alla coalizione o alla singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi in ambito nazionale ma che non raggiunge la quota di 340 seggi (pari a circa il 55 per cento del totale) si applicano le disposizioni relative al premio di maggioranza. L'Ufficio elettorale centrale assegna la differenza tra i seggi ottenuti in base ai voti e quelli necessari per raggiungere la quota 340; per effettuare tale calcolo si considera il risultato elettorale complessivamente conseguito dalla coalizione, comprendendo anche i voti delle liste che ne fanno parte ma che non possono accedere al riparto.
I restanti 277 seggi (risultanti dalla sottrazione ai 630 complessivi dei 340 seggi, dei 12 della circoscrizione Estero e di quello della Regione Val d'Aosta) sono ripartiti proporzionalmente fra le altre coalizioni o le altre singole liste, secondo il metodo dei quozienti naturali e dei più alti resti.
Non essendo prevista una soglia minima di consenso elettorale per l'accesso al premio di maggioranza, salvo il superamento della soglia di sbarramento, l'entità dello stesso può variare in modo consistente in relazione al numero e all'ampiezza delle coalizioni e più in generale alle caratteristiche del quadro politico, con la possibilità di disallineare (come accade con i sistemi maggioritari) il rapporto tra i voti conseguiti e i seggi ottenuti, in ragione del bilanciamento di diversi principi di rango costituzionale, quale la rappresentatività da un lato e la stabilità di governo dall'altro. D'altra parte, sia la dottrina sia la giurisprudenza della Corte costituzionale sono concordi nel ritenere che l'obbligo di assicurare parità di condizione dei cittadini nel momento in cui viene espresso il voto (sancito dall'articolo 48, secondo comma, della Costituzione) non comporta che sia costituzionalmente garantita l'eguale efficienza dei voti nel determinare il risultato elettorale; né l'Assemblea costituente ha inteso irrigidire la materia costituzionalizzando il sistema proporzionale, limitandosi ad approvare un ordine del giorno in tal senso e rinviando la configurazione dei sistemi elettorali alla legge ordinaria.
Specificità per le elezioni del Senato della Repubblica
Ribadito che le modalità di elezione sono analoghe a quelle concernenti la Camera dei deputati, in virtù del rinvio alle relative disposizioni disposto dal T.U. Senato, la principale differenza è riconducibile alla necessità di tener fermo il principio costituzionale secondo cui il Senato è eletto su base regionale (articolo 57, primo comma, della Costituzione). Fatti salvi i seggi spettanti ai sei senatori eletti nella circoscrizione Estero, i seggi elettivi del Senato sono dunque assegnati a liste di candidati concorrenti nelle singole circoscrizioni regionali, mediante riparto proporzionale e attribuzione di un premio di coalizione regionale. Per le Regioni Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Molise, sono tuttavia previste discipline differenziate.
Per la presentazione dei contrassegni e delle candidature nonché per l'autenticazione delle sottoscrizioni, opera uno specifico rinvio alla normativa del T.U. della Camera dei deputati, le cui norme in tema di indicazione del capo unico della coalizione o di capo della forza politica agiscono tuttavia in ambito nazionale e non - come per il Senato - su base regionale; resta quindi irrisolta la questione dell'ammissibilità o meno di programmi e leadership su base regionale (e quindi uno per ogni Regione).
Per gli esoneri dalle sottoscrizioni la disciplina è identica a quella per la Camera dei deputati, ma la normativa dà indicazioni quantitative diverse per le forze politiche non esonerate.
Quanto alla ripartizione dei seggi all'interno delle circoscrizioni, viene adottato il sistema dei quozienti naturali e dei più alti resti (con abbandono del metodo d'Hondt) e i seggi spettano ai candidati della lista assegnataria secondo l'ordine di presentazione (lista bloccata). Tuttavia, anche sotto questo profilo, l'attribuzione dei seggi è effettuata non in sede nazionale bensì nell'ambito di ciascuna circoscrizione regionale.
E' previsto un articolato sistema di soglie di sbarramento applicato su base regionale per le coalizioni e le singole liste collegate e per le liste non coalizzate. Sono ammesse al riparto: 1) le coalizioni che abbiano ottenuto a livello regionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi, avendo al loro interno almeno una lista collegata che abbia conseguito il 3 per cento; 2) le singole liste non coalizzate che abbiano ottenuto a livello regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi; 3) le singole liste facenti parte di coalizioni ''sotto soglia'' ma che abbiano ottenuto sul piano regionale almeno l'8 per cento dei voti espressi.
Nella disciplina degli sbarramenti non sono previste norme specifiche a tutela delle minoranze linguistiche, a differenza del T.U. Camera.
Inoltre, all'interno delle coalizioni sono ammesse al riparto le singole liste collegate che abbiano conseguito a livello regionale almeno il 3 per cento dei voti validi. Il riparto è effettuato con il sistema dei quozienti naturali interi e dei più alti resti.
Il premio di coalizione o di lista regionale è volto a garantire, analogamente a quello previsto per la Camera dei deputati, la formazione di una maggioranza regionale, che disponga almeno del 55 per cento dei seggi assegnati alla Regione. Tuttavia, non essendo previsto il raggiungimento di una soglia minima di consenso elettorale per ottenere il premio, oltre alle considerazioni già esposte relativamente all'altro ramo del Parlamento, il sistema non assicura la maggioranza assoluta dei seggi del Senato alla coalizione che ha conseguito più voti, per l'eventualità che i singoli premi regionali si neutralizzino a vicenda, né assicura che nei due rami del Parlamento si formi la stessa maggioranza. Del resto entrambi questi disallineamenti potevano verificarsi anche con la precedente disciplina elettorale.
Sul delicato bilanciamento tra governabilità e alterazione del criterio proporzionale, con riferimento ad un ente locale, è intervenuta la sentenza n. 107 del 1996 della Corte costituzionale.