Originally Posted by
Incoma
Si ma dove sta scritto nel manuale che la corte può bocciare non solo una legge ordinaria per incostituzionalità (cosa che ovviamente rientra nelle sue prerogative), ma anche una riforma costituzionale approvata in sede parlamentare secondo corretta procedura?
Perchè mi pare evidente che sarebbe una contradizzione lapalissiana; come diceva Mc 10 pagine fa, per definizione una modifica della costituzione è in contraddizione con la costituzione stessa, e quindi incostituzionale...
Entreresti in un loop nel quale per assurdo la costituzione non si potrebbe modificare perchè ciò va contro la costituzione...
Citami per cortesia una fonte autorevole che sostenga che la corte costituzionale può bocciare una revisione costituzionale relizzata nel rispetto dell'articolo 138 (doppia lettura, maggioranza qualificata o maggioranza semplice + referendum popolare confermativo).
L'unica cosa che non si può modificare della costituzione è la forma repubblicana dello stato italiano (articolo 139). Tutto il resto è modificabile dal parlamento secondo la procedura dell'articolo 138, che non prevede il vaglio della corte costituzionale.
Edit: mi par di capire da quello che hai scritto che oltre alla forma repubblicana ci sarebbero altre parti della costituzione non modificabili?? Dove sta scritto? (la domanda non è provocatoria).
Riedit trovato da solo, i principi fondamentali (articoli dall'1 al 12)