aspetta allora qua non ti spieghi bene riassumendo il giudice ha deciso per impedimento legittimo e tu indichi che si montano gli impegni per ottenere i rinvi che il giudice pero' ritiene legittimi? :rotfl:
Mi hai dato ragione solo che non te ne sei reso conto
Se il giudice determina un impedimento legittimo a seguitod ell istanza di rinvio, perche ci devi vedere del marcio e logico che se non era legittimo non sarebbe stato concesso non credi? o dobbiamo supporre che il giudice era a libro paga di berlusconi?
In altenrativa se dilatava le udienze un giudice non avrebbe concesso il rinvio e poteva prendere un avvocato d'ufficio stante l'assenza dei difensori ingiustificata o ancora rinviarlo ma se il pericolo era che fosse un dilatare i tempi ad i fini della prescrizione declarare la sopensione dei termini di prescrizione a seguito del rinvio.
Ne nell articolo che linki risulta se sono stati sospesi o meno, quindi di che stai parlando?
Rielabora quale e' il sunto della tua accusa? perche mi sembra che stai sparando per tutte le ruote su vere notizie occultate, dai un po di creanza.
falso in bilancio gia' dato tante volte ma se vuoi ti rispiego cosa vuol dire non in dolo a soci creditori e fisco e con variazione inferiore a 1%
quindi mi sfugge cosa si sia cambiato dato che se aveva commesso una variazione in dolo (coscienza e volontà) nei confronti di tali soggetti sarebbe stato condannato questo prevede la legge in armonia tra l'altro, con quanto accade in tutto il resto dell europa nella stessa materia, arrivi pure tu a comprendere che una variazione NON in dolo a soci creditori e fisco e di lieve entita percentuale e' un errore, no?
edit mi spiace realmente fare il professore, faro felici i blablaoer che si lamentano che indico leggi e codici e chi si permette di darmi di lacche di regime, ma noto sempre il solito atteggiamento di diffida di quanto uno dice come se volesse convincervi del falso
dinnanzi ad i soliti muri di gomma non mi resta che linkare o copiare il codice penale, lo stesso che usano i giudici ed arriviamo a questo
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Art. 159.
Sospensione del corso della prescrizione.
Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
1) autorizzazione a procedere;
2) deferimento della questione ad altro giudizio;
3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.
Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.
La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.
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E' questa la norma per cui ti dico che se un processo si prescrive e' colpa della magistratura ma sembra che nei vari blog e nei giornali di disinformazione ancora il codice penale non sia arrivato e preferiscono fomentare le masse di chi, dinnanzi ad un codice non sa dove mettere le mani.
meglio mettere la testa sotto la sabbia e credere a tutto quello che viene detto anzi no pensiamo a "vere notizie occultate" come dicevi precedentemente.
In parole povere se il giudice mi può sospendere il corso della prescrizione se chiedo un rinvio per impedimento: che cazzo lo chiedo a fare il rinvio se non ho realmente un impedimento?
Buona serata.