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McLove.
il foro di competenza e' quello dove riesiede la persona offesa come compertenza territoriale.
premesso che la diffamazione e' reato in tutto il mondo evoluto a differenza diq aunto volete cercare di argomentare con poca forza, eccoti accontentato in relazione a quale legge si applichi:
Con riferimento al criterio del "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto", utilizzato dall'art. 5 n. 3 della convenzione di Lugano 16 settembre 1988 sulla giurisdizione, ratificata dalla l.10 febbraio 1992 n.198 - analogo all'art. 5 n. 3 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - la giurisdizione in ordine ad una domanda di risarcimento dei danni conseguenti ad una diffamazione internazionale a mezzo stampa appartiene, oltre che al giudice dello Stato del convenuto responsabile dell'illecito, anche al giudice del domicilio del danneggiato o del luogo ove questi sostenga di aver subito un pregiudizio alla sua reputazione, quando la pubblicazione sia distribuita in questo Stato (Cass. S.U. 27 ottobre 2000, n. 1141; Corte giustizia comunità Europee, 7 marzo 1995, n. 68; Parti in causa S. e altro c. Soc.(omissis).
non si evolve solo internet ma anche le norme, io lo dicevo qualche pagina fa che siete ancorati al reataggio del gambling online per cui circa 10 anni fa si giocava in maniera lecita se i server erano in stati in cui era lecito il gioco d'azzardo.
se vuoi leggerti tutta la sentenza, bada che e' molto lunga ed anche complessa cerca
Corte di Cassazione - Sez. III Civile Ordinanza n. 6591 dell'8 maggio 2002
Presidente V. Giustiniani - Relatore A. Segreto.
COMPETENZA TERRITORIALE - LUOGO DOVE SI E' PRODOTTO IL DANNO CAUSATO DA MESSAGGIO DIFFAMATORIO DIFFUSO VIA INTERNET
:wave: