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Nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano è possibile dare il doppio cognome (del padre e della madre) al proprio figlio ?
Nel caso di specie il minore è figlio di padre italiano e di madre brasiliana, la quale ha assunto cittadinanza italiana con matrimonio.
Risponde l'avv. Cinzia Petitti, per Diritto e Famiglia.
Nell'esaminare il nostro ordinamento giuridico in merito alla attribuzione del cognome, ci si avvede che non esiste nessuna norma di diritto che regoli, in linea generale, le ipotesi di trasmissione e/o attribuzione del cognome al figlio legittimo. Difatti, vengono regolamentati solo casi speciali quali il cognome del figlio naturale (riconosciuto o meno che sia), del figlio adottivo, del figlio disconosciuto, del figlio dichiarato giudizialmente.
La legge, poi, non dice quale sia il cognome da attribuire al figlio e soprattutto non dice che al figlio legittimo debba essere attribuito il solo cognome del padre.
Ciò che avviene in pratica non è l'applicazione di una norma di legge -inesistente- ma il perpetrarsi di una consuetudine.
Nessuna norma di legge, poi, esclude che il figlio possa portare anche il cognome materno. Difatti, l'art. 237 del cod. civ., che molti richiamano come norma dalla quale si evincerebbe l'obbligo di attribuire il cognome del padre, non esclude la possibilità del doppio cognome.La norma prevede, invero, tra i fatti costitutivi del possesso di stato, che la persona abbia sempre portato il cognome del padre che pretende di avere. Sembra aperta la strada a possibili riforme dell'attuale sistema convenzionale di attribuzione per colmare l'enorme vuoto legislativo in materia. Attualmente sono fermi in Parlamento diversi disegni di legge. I modelli teorici di trasmissione del cognome sono fondamentalmente due la trasmissione di entrambi i cognomi oppure di uno solo dei genitori (materno o paterno).
Perciò, nel caso in cui non ci si ritrovi nelle ipotesi speciali di cui si è fatto cenno all'inizio, il figlio potrebbe aggiungere al cognome paterno quello materno, solo ove dimostri il suo interesse all'assunzione del doppio cognome...motivi artistici, per esempio. In tal caso si segue una particolare procedura dai tempi più o meno lunghi (un anno e mezzo circa).
Avv. Cinzia Petitti
Chiaro? Evidentemente no, perchè ignori cosa sia un
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si distingue dal figlio legittimo, poiché il primo è procreato da genitori non uniti nel vincolo del matrimonio, mentre il secondo è generato da persone che si siano sposate.
Nella versione originale del Codice Civile, il figlio naturale era identificato come figlio illegittimo, ma, a seguito della riforma del diritto di famiglia, tal definizione è stata abbandonata.
Qualora uno od entrambi i genitori del figlio naturale siano uniti in matrimonio con altri, il figlio si dice adulterino.
Infine, qualora i genitori siano legati da rapporto di parentela, anche soltanto naturale, od in linea retta od in linea collaterale, ovvero un rapporto di affinità, il figlio si definisce incestuoso.
Un consiglio, informati meglio la prossima volta ;)