Originally Posted by
McLove.
MI spiace se tutto risulta difficile da capire, ma putroppo non esiste altro modo o linguaggio per indicarlo, ma ci riprovo.
Il problema sostanziale e' che le norme del codice di procedura penale per come sono scritte si prestano a un soprautilizzo delle intercettazioni, per questo indico di riscriverle in maniera piu organica
ad esempio risulta che si puo' intercettare solo per alcuni reati e solo se c'e' assoluta necessita' per il proseguo delle indagini e gravi indizi di reato.
Ora all atto pratico il Pm inoltra richiesta di intercettazione al giudice delle indagini preliminari, il primo problema e' che e' lo stesso pm procedente che produce al giudice delle indagini preliminari tutto cio' che riguarda le indagini, quindi nonostante ci sia la necessaria autorizzazione di un giudice, per evitare che il pm ne disponga a suo piacimento, il pm ha un eccessiva arbitrarieta' nel decidere di utilizzare lo strumento delle intercettazioni.
Facciamo un esempio pratico, tu devi decidere se io posso o non posso fare una cosa ma lo decidi esclusivamente in base a quello che ti dico io in relazioni che ti presento.
Questo all atto pratico consta nel fatto che e' molto difficile che il giudice per le indagini preliminari, neghi l'autorizzazione al pm, questo, quindi di fatto rende nulla l'affermazione che le intercettazioni devono essere uno strumento ECCEZIONALE da usare in casi estremi, come afferma la norma.
Questo aspetto si ricollega anche all utilizzo nel tempo, la legge fissa le intercettazioni in una durata massima di 15 gg, ma si possono giustamente prorogare, di fatto pero' e' sempre il pm ad indicare ogni 15 giorni alla richiesta di proroga al giudice gli atti e le circostanze per cui vuole la proroga, il gip non puo' fare altro che prenderne atto non ha altri strumenti di valutazione se non quelli che gli presenta il PM. Quindi anche in questo caso l'altra esigenza indicata dalle norme cioe che le intercettazioni devono avere una durata limitata, viene a farsi fottere perche gli strumenti di valutazione perche il giudice conceda o meno la proroga vengono forniti dal Pm e difficilemente il giudice nega la proroga, le intercettazioni divengono cosi sostanzialmente lunghe quanto il pm vuole, nullificando l'altra esigenza fissata dalle norme di una durata LIMITATA nel tempo.
Questa e' la seconda disfuzione pratica a mio avviso.
Infine sul discorso dell utilizabilita' sono stabiliti appunto dei limiti per intercettare sia sul tipo di reato sia sulla eccezionalita' dell intercettazione (assoluta necessita' e gravi indizi di reato) ed il perdurare di quel caso di eccezionalita' (proroga delle stesse se rimane l'assoluta necessita' ed i gravi indizi), di fatto pero' a volte risultano fatti penalmente rilevanti che vengono a conoscenza della magistratura senza che questi criteri valgano. LE norme stabiliscono che se io ti intercetto per x (dove sono soddisfatte le circostanze che mi permettono di intercettarti) e poi risulta Y(per cui non potrei intercettarti perche non e' un reato tra quelli indicati o perche' non esistevano le esigenze per intercettarti) tali fatti non possano essere utilizzati in quel procedimento X . DI fatto pero' la magistratura quei fatti li e' venuti a sapere attraversso le intercettazioni, ergo procede o puo' procedere per altre vie e fara' valere anche Y che ha appreso non avendone, diciamo in senso lato "diritto"
quindi si vanifica , per come sono scritte le norme tutto l'ambaradan di specialita' per intercettare ed esigenze.
in buona sostanza per come sono scritte le norme, da sempre, vengono affermati dei principi rigidi ma sempre per come sono scritte permettono un utilizzo piu' discrezionale e lontano dagli stessi principi che sono stati fissati.
Per questo dico, a mio modesto parere, che la materia dovrebbe essere riscritta, in un senso o nell altro, perché di fatto le intercettazioni dovrebbero essere eccezionali, ultima ratio delle indagini se esistono dei requisiti, con tempo limitato e per singoli reati specifici, mentre di fatto, vengono disposte quasi automaticamente per una durata pressoché illimitata (cosa che dilata anche i tempi processuali come ti indicavo rendendo piu accessibile la prescrizione poi) e riguardano anche cose che a norma non potrebbero riguardare.
O adegui la pratica, la prassi, alle norme o le norme alla pratica, finche ste norme del codice sono scritte cosi ci saranno sempre polemiche perche' si afferma A come principio e poi si fa B nella prassi, cosa che che annulla i principi indicati.