Quote:
A questa Corte non compete certo la valutazione del merito delle specifiche condotte incriminate: è in questo caso sufficiente osservare che la motivazione della Corte territoriale, sul punto specifico *, risulta carente perché, pur pervenendo a conclusioni diametralmente opposte a quelle del primo giudice, non ne ha, specificamente e analiticamente, confutato le argomentazioni essendosi limitata, appunto. a una generica affermazione che tali sostanze erano state «praticamente ignorate» nel corso del processo.L'annullamento della sentenza impugnata, in ordine al capo limitatamente alle sostanze vietate diverse dalla eritropoietina, nonché alle sostanze non vietate, di cui all’imputazione, va disposto senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.
*(assunzione di farmaci)