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Originally Posted by
Necker
più si tenta di avvicinarsi più ci si allontana.
Già la giustizia solo x muovere il suo grosso culo ha dei tempi biblici, adesso immettendo ulteriore burocrazia sarà ancora più complesso.
In ogni mossa che fanno, i nostri politici danno il meglio dell'italiota.
Si dovrebbe snellire, si dovrebbe velocizzare, si dovrebbe ottimizzare, ma invece si fa tutto l'opposto.
Le soluzioni che puntano al domani non so voi ma a me fanno schifo, io voglio soluzioni a lungo termine, lo esigo cazzo, non siamo il terzo mondo.
il fatto che l'autorizzazione venga decisa da un collegio rispetto ad un singolo giudice non cambia per nulla la tempistica nella decisione di autorizzare o meno in linea di principio.
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1. L`intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell`ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell`art. 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell`art. 4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono (Lettera così modificata prima dall'art. 8, legge 7 marzo 1996, n. 108 e poi dall'art. 9, legge 18 aprile 2005, n. 62);
f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater del medesimo codice (Lettera aggiunta dall'art. 12, legge 3 agosto 1998, n. 269 e poi così modificata dall'art. 13, legge 6 febbraio 2006, n. 38)
2. Negli stessi casi è consentita l`intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall`art. 614 c.p., l`intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l`attività criminosa.
per la criminalita' organizzata e terrorismo la disciplina e' anche dettata da leggi speciali sulle materie