SCUDO CREA DISPARITA' TRATTAMENTO
La sospensione processuale prevista dal Lodo Alfano "é diretta essenzialmente alla protezione delle funzioni proprie dei componenti e dei titolari di alcuni organi costituzionali e, contemporaneamente, crea un' evidente disparità di trattamento di fronte alla giurisdizione. Sussistono, pertanto, i requisiti propri delle prerogative costituzionali, con consentente inidoneità della legge ordinaria a disciplinare la materia". Lo spiega la Corte Costituzionale nelle motivazioni della sentenza che ha dichiarato illegittimo il Lodo Alfano. La sospensione dei processi nei confronti delle quattro alte cariche dello Stato, prevista dal Lodo Alfano, determina la violazione del principio di uguaglianza per una violazione di trattamento di fronte alla giurisdizione" scrive ancora la Corte Costituzionale nel motivare la bocciatura dello "scudo".
La deroga, infatti - evidenzia la Consulta - si risolve in una evidente disparità di trattamento "rispetto a tutti gli altri cittadini che, pure, svolgono attività che la Costituzione considera parimenti impegnative e doverose, come quelle connesse a cariche o funzioni pubbliche (art. 54 Cost.) o, ancora pi generalmente, quelle che il cittadino ha il dovere di svolgere, al fine di concorrere al progresso materiale o spirituale della società (art. 4, secondo comma, della Costituzione)"
PREMIER NON E' AL DI SOPRA MINISTRI
"Non è configurabile una preminenza" del presidente del Consiglio rispetto ai ministri "perché egli non è il solo titolare della funzione di indirizzo del Governo, ma si limita a mantenerne l' unità, promuovendo e coordinando l' attività dei ministri, e ricopre perciò una posizione tradizionalmente definità di 'primus inter pares' ". Lo afferma la Corte Costituzionale nelle motivazioni della sentenza con la quale è stato bocciato il Lodo Alfano evidenziando la violazione del principio di uguaglianza. "Anche la disciplina costituzionale dei reati ministeriali - aggiunge la Corte - conferma che il presidente del Consiglio e i ministri sono sullo stesso piano". Più avanti la Consulta aggiunge che allo stesso modo "non è configurabile una significativa preminenza dei presidenti delle Camere sugli altri componenti, perché tutti i parlamentari partecipano all' esercizio della funzione legislativa come rappresentanti della Nazione e, in quanto tali, sono soggetti alla disciplina uniforme dell' art. 68 della Costituzione" sull' immunità.