Quote:
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
b) consumatore: la persona fisica che, in relazione ai contratti di cui alla lettera a), agisce per scopi non riferibili all'attività professionale eventualmente svolta;
c) fornitore: la persona fisica o giuridica che nei contratti a distanza agisce nel quadro della sua attività professionale;
d) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti; un elenco indicativo delle tecniche contemplate dal presente decreto è riportato nell'allegato I;
e) operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attività professionale consiste nel mettere a disposizione dei fornitori una o più tecniche di comunicazione a distanza.
Articolo 2
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai contratti a distanza, esclusi i contratti:
a) relativi ai servizi finanziari un elenco indicativo dei quali è riportato nell'allegato II;
b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;
c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici;
d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a beni immobili, con esclusione della locazione;
e) conclusi in occasione di una vendita all'asta.
Articolo 3
Informazioni per il consumatore
1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:
a) identità del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo del fornitore;
b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le imposte;
d) spese di consegna;
e) modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso ai sensi dell'articolo 5, comma 3;
g) modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;
h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
i) durata della validità dell'offerta e del prezzo;
l) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi a esecuzione continuata o periodica.
2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve essere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili.
3. In caso di comunicazioni telefoniche l'identità del fornitore e lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile all'inizio della conversazione con il consumatore, a pena di nullità del contratto.
4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tal caso, sono fornite nella stessa lingua anche la conferma e le ulteriori informazioni di cui all'articolo 4.
Articolo 4
Conferma scritta delle informazioni
1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione e a lui accessibile, di tutte le informazioni previste dall'articolo 3, comma 1, prima o al momento della esecuzione del contratto. Entro tale momento e nelle stesse forme devono comunque essere fornite al consumatore anche le seguenti informazioni:
a) un informazione sulle condizioni e le modalità di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 5, inclusi i casi di cui all'articolo 5, comma 2;
b) l'indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il consumatore può presentare reclami;
c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti;
d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o superiore a un anno.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai servizi la cui esecuzione è effettuata mediante una tecnica di comunicazione a distanza, qualora i detti servizi siano forniti in un unica soluzione e siano fatturati dall'operatore della tecnica di comunicazione. Anche in tale caso il consumatore deve poter disporre dell'indirizzo geografico della sede del fornitore cui poter presentare reclami.
----------------------- continua facendo esempi--------------------------
Quote:
Oltre 2mila i casi denunciati all'Autorita' per le comunicazioni
Quasi 700 reclami al mese nel 2004: e’ il consuntivo dell'Autorita’ per le garanzie delle telecomunicazioni ( Agcom) sui problemi degli italiani nel loro rapporto con i telefoni. « Riceviamo cosi’ tante segnalazioni che fra le compagnie non se ne salva una » osserva l'Adiconsum, una delle associazioni piu’ impegnate nella tutela degli utenti nel settore della telefonia, settore in cui la concorrenza sembra combattersi piu’ che altro a colpi di nuovi contratti e servizi attivati. Dal canto loro gli operatori hanno avviato iniziative per aumentare il livello di trasparenza nell'offerta e garantire rimedi certi nei casi di disservizi ( si veda articolo sotto).
I casi. E questi casi sono di vario tipo. Chi si trova con la segreteria telefonica senza averla richiesta, chi diventa titolare di un contratto Adsl ma non lo voleva, altri che ricevono bollette gonfiate da connessioni a numeri speciali: la casistica— per rimanere nel campo della rete fissa di cui si occupa questa pagina — e’ varia. Per non parlare dell'insistenza dei call center. « Personalmente sono stato chiamato alle 22.05 del sabato in cui mori’ Papa Giovanni Paolo II, da un operatore che voleva consigliarmi un nuovo abbonamento » racconta Antonio Bosco, responsabile delle telefonia presso Adiconsum.
Ma c'e’ stata anche una vedova, in Sardegna, che ha ricevuto a casa un nuovo contratto, con tanto di firma del marito ormai deceduto.
Segnalazioni alle associazioni. E’ un superlavoro quello che affrontano le associazioni dei consumatori per seguire le segnalazioni relative alla telefonia ( fissa e mobile). Federconsumatori, alla sede nazionale di Roma, tutti i giorni riceve circa 20 mail e una decina di telefonate da parte di persone che chiedono come comportarsi nei confronti del proprio operatore. L'Adiconsum dichiara almeno 10 fax al giorno, 40 segnalazioni di disservizi sul proprio sito mentre l'ufficio legale, con due avvocati che lavorano a tempo pieno, riceve 30 40 richieste al giorno.
L'Agcom, che ha ricevuto da inizio anno oltre 2mila denunce soltanto per attivazioni non richieste, ha da poco messo a disposizione sul suo sito ( www. agcom. it) una « Guida ai servizi di telefonia fissa » . Un manuale di facile lettura che chiarisce aspetti fondamentali del rapporto tra clienti e operatori, in particolare l'adesione a particolari servizi e il valore del contratto.
Servizi. Vi sono servizi, come la segreteria telefonica o l'adesione a una nuova tariffa, che si possono attivare semplicemente dicendo « si’ » al call center. Sono i servizi attivabili " a distanza", secondo quanto dispone il Dlgs 185/ 99. Una tecnica non contestata dalle associazioni dei consumatori, che richiedono, pero’, sia sempre chiara la natura commerciale dell'offerta. Di fronte a queste proposte, l'utente non deve essere vago quando risponde al telefono e se si trova in bolletta un servizio non voluto deve chiederne la disattivazione e procedere con un eventuale reclamo per cifre pagate ingiustamente ( in questi casi, pero’, si consiglia di pagare la fattura, ad esclusione delle somme oggetto di contestazione, e poi reclamare, come indica la Carta dei servizi di Telecom Italia). « E’ consigliabile leggere sempre bene le voci contenute nella bolletta— spiega Bosco — soprattutto se si e’ scelto l'addebito diretto sul conto corrente, per cui si rischia di prestare meno attenzione a cio’ che si paga » .
Contratti. Fanno eccezione alle regole dei contratti a distanza l'accesso diretto o indiretto con modalita’ di preselezione. Sono quei casi in cui si diventa cliente di un operatore che abbia una propria rete ( ad esempio Telecom o la fibra ottica di Fastweb) oppure quando si aderisce a un operatore alternativo ( con la modalita’ indiretta, che prevede un codice di accesso, o con il meccanismo automatico della preselezione).
Succede, infatti, che alcune famiglie si trovino a ricevere fatture da operatori che li considerano loro clienti, naturalmente a loro insaputa. Anche questi contratti si possono chiudere a distanza, ma affinche’ siano validi occorre sempre che il cliente riceva un contratto cartaceo. Per legge, si puo’ recedere da ogni contratto a distanza, senza spese, entro 10 giorni che « in questi casi decorrono dal ricevimento della documentazione — spiega Vanna Pizzi, legale presso Federconsumatori—. In sostanza il consumatore non deve temere nulla quando possa dimostrare di non aver ricevuto alcun contratto. La cosa si complica un po' se si e’ pagata la prima bolletta incriminata e poi la si voglia disconoscere. Ma anche in questo caso, alla fine, fara’ fede la sottoscrizione del contratto ». Adriano Lovera, Il Sole 24 Ore
Come contestare
Dal call center al tentativo di conciliazione
Reclami, conciliazione, ricorso all'Autorita’ e alla giustizia ordinaria. Sono i passi da seguire per far valere i propri diritti verso un operatore di telefonia in caso di disservizio. Reclami
. La Carta dei servizi e il contratto, forniti da ciascun operatore, indicano le procedure da seguire per inviare via mail, posta, fax o telefono eventuali reclami, a numeri e indirizzi dedicati ( si possono rinvenire sulle bollette o richiedere al numero di assistenza clienti). Sempre la Carta dei servizi contiene il numero massimo di giorni in cui l'azienda si impegna a dare una risposta al reclamo. Un termine che in ogni caso non puo’ superare i 45 giorni a partire dal ricevimento. In caso di rifiuto, la societa’ deve descrivere in forma scritta gli accertamenti effettuati per verificare la fondatezza del reclamo del cliente. Se invece lo ritiene fondato, deve indicare le modalita’ con cui rimediera’ all'irregolarita’ riscontrata. Conciliazione
. Questa procedura e’ stata istituita con delibera dell'Agcom nel 2002 e vi si ricorre quando il reclamo non abbia portato a un risultato soddisfacente. Con il tentativo di conciliazione si cerca un compromesso fra societa’ e utente con l'aiuto di un " conciliatore". Durante questa fase la compagnia non puo’ sospendere il servizio, a meno di gravi motivazioni, mentre al consumatore e’ vietato rivolgersi al giudice prima che sia prospettata una soluzione finale. E’ possibile scaricare un modulo per la conciliazione ( modello UG) sul sito www. agcom. it e presentarlo, a mano o via posta o fax, ai vari Corecom regionali ( Comitato regionale delle comunicazioni) indicando dati anagrafici, numero di telefono, denominazione e sede della compagnia, descrizione dei fatti e dei precedenti tentativi di risoluzione gia’ tentati. In alternativa e’ possibile rivolgersi alle associazioni dei consumatori, che partecipano alle Commissioni paritetiche di conciliazione formate da un rappresentante degli utenti e uno delle compagnia ( ma e’ una possibilita’ cui aderiscono solo alcuni operatori). Oppure, si puo’ presentare istanza alla Camera di Commercio della propria provincia.
Autorita’. Se neppure la conciliazione risolve la questione, e’ possibile rivolgersi direttamente all'Authority, inviando l'apposita richiesta ( modulo GU13 su www. agcom. it, indirizzo: Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, Dipartimento garanzie e contenzioso, Centro direzionale, Isola B5, Torre Francesco, 80143 Napoli). Le parti in causa verranno convocate, anche piu’ di una volta, con eventuali consulenti e avvocati e la decisione dell'Autorita’ sara’ vincolante per le parti.
Giudice. Se si ritiene di aver subito un torto che figura un reato o non si desidera tentare la strada della conciliazione si puo’ ricorrere al giudice ordinario intentando causa all'azienda. A. Lo. Il Sole 24 Ore
COMUNICAZIONI PERICOLOSE
L'insidia celata nelle cifre iniziali
Altre dolenti note provengono dalle connessioni a Internet fraudolente oppure a numeri a tariffazione speciale. Il 6 ottobre 2004 l'Agcom aveva multato Plug. it ed Edisontel ( le societa’ dalla cui fusione e’ nata Eutelia) per uso scorretto della numerazione 709, ma secondo le associazioni di categoria poco e’ cambiato.
« Anzi — ammette ancora Pizzi di Federconsumatori — e’ un fenomeno che non riusciamo ad arginare, nonostante la richiesta di maggior fermezza all'Authority. Vi sono operatori che hanno l'ardire di chiedere il pagamento di somme, anche quando hanno violato le direttive sul commercio elettronico e nonostante l'Autorita’ abbia imposto dei prezzi sulle numerazioni » .
Dal 709 ai satellitari. Scomparso il 709, infatti, ora i dialer ( cioe’ quei programmini che si scaricano e modificano la nostra connessione) inducono all'uso di numerazioni come quelle inizianti per 00 ( 0088, 0068) che possono sembrare prefissi geografici ma sono in realta’ numeri satellitari. Per cautelarsi, e’ sempre possibile chiedere a Telecom il blocco delle chiamate verso alcuni numeri, mentre chi fruisce di preselezione con altri operatori deve chiederne i dettagli.
Blocco. I numeri che possono essere disattivati sono i seguenti: numerazioni internazionali ( quelle per le quali viene premesso il codice di accesso internazionale « 00 » ) ; servizi di tariffa premio ( 144, 166); verso servizi non geografici a tariffazione specifica ( 892, 899); servizi di numero personale ( 178); servizi interattivi in fonia ( 163, 164); servizi di addebito ripartito ( 840, 841, 847, 848); servizi Internet a tariffazione specifica ( 709); servizi interni di rete con costo non superiore a 1 euro.
Quando si ritiene di essere stati truffati, e’ opportuno pagare la parte di bolletta che si riconosce come valida, sporgere denuncia alla polizia postale e inviare per raccomandata una copia della denuncia al proprio gestore, insieme al bollettino di pagamento. I rimborsi, successivamente, possono essere richiesti anche chi ha gia’ pagato. A. Lo. Il Sole 24 Ore