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Thread: [Very Long] Sentenza sulla vendita illegale di cd per strada

  1. #1
    Lieutenant Commander San Vegeta's Avatar
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    Default [Very Long] Sentenza sulla vendita illegale di cd per strada

    Diritto d'autore e licenze software
    Fonte: Giurdanella.it - Informazioni giuridiche on line
    http://www.giurdanella.it/mainf.php?id=6431
    Extracomunitari assolti per Cd contraffatti
    Il giudice sottoposto a procedimento disciplinare
    Gli extracomunitari che vendono Cd riprodotti illegalmente non sono punibili sotto
    il profilo penale. Era il contenuto di una sentenza emessa circa un anno fa (15
    febbraio 2001) dal Tribunale di Roma.
    Il giudice, Dott. Francione, motivò la sua decisione affermando innanzitutto che in
    questi casi la norma penale è desueta di fatto per l'abitudine di molte persone, di
    tutti i ceti sociali, di ricorrere all'acquisto dei cd o di effettuare il download della
    musica preferita da Internet, anche grazie alla diffusione a livello mondiale di
    network come Napster che, con forme ben più vistose di lesione del copyright,
    permettono tali fenomeni di massa.
    Inoltre considerò, da un lato che i quattro senegalesi per i quali era stata chiesta
    la condanna erano in condizioni di tale indigenza da far scattare la non punibilità;
    dall'altro che il danno sociale che essi provocarono fu minimo.
    Orbene, qualche giorno fa il ministro della giustizia Castelli ha deferito al Csm il
    giudice Francione, giudicando abnorme la motivazione della sentenza.
    Riportiamo qui di seguito il testo dell'innovativa sentenza:
    --------
    Tribunale di Roma
    Sentenza del 15 febbraio 2001
    (...)
    MOTIVI DELLA DECISIONE
    Tizio, colto in possesso di cd sprovvisti di contrassegno SIAE e abusivamente
    duplicati, è stato tratto a giudizio, chiamato a rispondere dei reati di cui alla
    rubrica.
    All'esito dell'odierno dibattimento ritiene il Tribunale di dover adottare la
    seguente decisione.
    In via preliminare il Giudice, dopo aver accertato che non risultano nelle carte del
    P. M. atti tendenti a dimostrare che il prevenuto straniero abbia altre forme di
    sostentamento oltre quella illecita rilevata, invitava le parti a svolgere i loro rilievi,
    considerando che ricorresse un caso di obbligo di immediata declaratoria di
    causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. per aver l'imputato agito in stato di
    necessità essendo mosso nella sua azione di venditore di cd contraffatti dalla
    necessità di salvare se stesso dal pericolo attuale di un danno grave alla salute e
    alla vita rappresentato dal bisogno alimentare non altrimenti soddisfatto.
    Essendosi opposto il P. M. per la declaratoria de quo e avendo la difesa
    concordato, il Giudice si ritirava in Camera di Consiglio per la decisione,
    rilevando la sussistenza dell'esimente ex art. 54 c.p. [1] sulla base delle seguenti
    considerazioni.
    In via preliminare va notato che la vecchia giurisprudenza secondo cui l'onere
    della prova incombeva all'imputato risulta superata dal nuovo 111 della Cost. e
    dal giusto processo instaurando per il quale, nella paritaria posizione delle parti,
    è compito del giudice, in un rinnovato spirito del favor rei, valutare anche d'ufficio
    già a monte qualunque elemento possa escludere la responsabilità del
    prevenuto.
    Nel merito valga quanto segue.
    La consuetudine è una manifestazione della vita sociale che si concreta in
    un'attività costante ed uniforme dello Stato-comunità (Tesauro). Ad essa può
    essere attribuita funzione di mezzo d'interpretazione di principi e norme
    (consuetudine interpretativa) ma anche di fatto idonea a disapplicare la norma
    scritta(consuetudine abrogativa).
    Il nostro ordinamento considera contra legem la consuetudine abrogativa perché
    contraria al dettato dell'art. 8 delle preleggi che comporta l'applicabilità della
    consuetudine(usi) solo se richiamata da leggi e regolamenti.
    Nessuna norma, invece, vieta la consuetudine interpretativa che anzi il
    magistrato penale applica continuamente come nei processi indiziari ad
    esempio, quando tenda a trarre conclusioni da comportamenti umani logici e
    regolari individuati in un ambiente con un determinato background socioculturale.
    Anche la legge penale va interpreta alla luce del mondo concreto in cui si
    sviluppa, con tensione dinamica e non statica ad evitare una discrasia tra il
    dover essere normativo e quello reale. "La dottrina - come leggiamo in Antolisei -
    è concorde nell'attribuire alla consuetudine la più grande importanza
    nell'interpretazione della legge, specie nei riguardi dei fatti che sono valutati in
    diverso modo nei vari ambienti sociali" (F. Antolisei, Manuale di diritto penale,
    Parte generale - Giuffrè Milano, 1969, p. 51-52, in cui si cita il Codex iuris
    canonici <ca. 29>: Consuetudo est optima legum interpres). Secondo Antolisei è
    addirittura da ammettersi la consuetudine integratrice o praeter legem che sorga
    per integrare i precetti della legge qualora essa non si risolva in danno
    dell'imputato (F. Antolisei, ibid.).
    La legge e la giustizia vanno applicate in nome del popolo ad esso spettando la
    sovranità (art. 1 della Cost.) e il metro di questa sintonia è proprio la rispondenza
    piena del popolo alle leggi penali emanate dal Parlamento, il quale può andare
    "controcorrente" quando contraddica lo spirito del comune sentire della
    popolazione che ad esso ha dato mandato, incorrendo in tal maniera di fatto
    nella disapplicazione della norma scritta.
    Nel caso di specie la norma repressiva di base, la protezione penalistica - e non
    meramente civilistica del diritto d'autore - è desueta di fatto per l'abitudine di
    molte persone di tutti i ceti sociali, che, in diuturnitas, ricorrono all'acquisto di cd
    per strada o li scaricano da Internet. Anche grossi network come Napster si sono
    mossi da tempo in senso anti-copyright e hanno permesso copie di massa
    dell'arte musicale.
    Fenomeno appena sfiorato dalle recenti sentenze degli USA che si sono
    espresse nel senso di regolamentare la materia della riproduzione di massa, ma
    con un pagamento ridottissimo in un nuovo mercato dove il guadagno dei
    produttori è quantificato su "minimi diffusissimi". In linea con questa strategia si è
    espresso recentemente il Parlamento europeo con la direttiva per "la protezione
    del diritto d'autore nella società dell'informatica" avanzando al più l'ipotesi di un
    equo compenso per gli autori per la diffusione globale della loro opera.
    Il fatto è che la strategia del regalo è uno dei punti centrali nel mondo digitale,
    tanto che si parla di free economy, economia del gratis appunto, o di gift
    economy, economia del regalo. "Nell'età dell'accesso si passa da relazioni di
    proprietà a relazioni di accesso. Quello di proprietà privata è un concetto troppo
    ingombrante per questa nuova fase storica dominata dall'ipercapitalismo e dal
    commercio elettronico, nella quale le attività economiche sono talmente rapide
    che il possesso diventa una realtà ormai superata"(Vedi New economy in
    http://mediamente.rai.it/biblioteca).
    Anche la New Economy depone, dunque, nel senso dell'arte a diffusione gratuita
    o a bassissimo prezzo, per rendere effettivo il principio costituzionale dell'arte e
    la scienza libere (art. 33 della Cost.) e quindi usufruibili da tutti, cosa non
    assicurata dalle attuali oligarchie produttive d'arte che impongono prezzi alti,
    contrari a un'economia umanistica, con economia anzi diseducativa per i giovani
    spesso privi del denaro necessario per acquistare i loro prodotti preferiti e spinti,
    quindi, a ricorrere in rete e fuori a forme diffuse di "pirateria" riequilibratrice.
    L'azione degli oligopoli produttivi appare quindi in contrasto con l'art. 41 della
    Cost. secondo cui l'iniziativa economica privata libera "non può svolgersi in
    contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla
    libertà, alla dignità umana". Solo un'arte a portata di tasca di tutti i cittadini e
    soprattutto dei giovani può essere a livello produttivo umanitaria e sociale come
    richiesto dalla Costituzione, per far sì che davvero tutti possano godere dei
    prodotti artistici.
    In definitiva, se compito dello Stato ex art. 2 della Costituzione è rimuovere gli
    ostacoli di ordine economico e sociale che si frappongono al libero ed
    egualitario sviluppo della comunità, risulta la normativa penalistica a favore del
    copyright tendenzialmente abrogata di fatto ad opera dello stesso popolo per
    desuetudine, con azione naturale tendente a calmierare le sproporzioni
    economiche del mercato capitalistico in materia.
    Tale consuetudine non è quella abrogativa canonica ex lege ma di fatto incide
    sull'interpretazione della norma penalistica, quanto meno nel senso di far
    percepire al giudice quanto possa essere ridotta la forza cogente di una norma
    espressa, imposta ma non accettata dalla maggioranza del consesso sociale.
    Nel contempo permette di rilevare come ai fini dell'enunciando stato di necessità
    il fatto del vendere cassette per sopravvivere è più che proporzionato al pericolo
    connesso alla lesione del copyright (art. 54 ult. Parte co. 1).
    L'azione di depenalizzazione strisciante e non legalizzata del fenomeno trova
    appiglio de iure condendo nei lavori della Commissione ministeriale per la
    riforma del codice penale (istituita con d.m. 10 ottobre 1998) che nel progetto
    preliminare di riforma del codice penale avanza il principio della necessaria
    offensività del fatto, e soprattutto, quello della sua irrilevanza penale.
    La Commissione ha preso innanzitutto atto del fatto "che il principio di
    necessaria offensività costituisce ormai connotato pressoché costante dei più
    recenti progetti riformatori. Esso ha trovato ingresso nello schema di
    legge-delega Pagliaro, che in uno dei primi articoli, collocato non a caso subito
    dopo la enunciazione del principio di legalità, invita a "prevedere il principio che
    la norma sia interpretata in modo da limitare la punibilità ai fatti offensivi del bene
    giuridico" (art. 4 comma 1). Ed è stato enunciato a tutto campo nel Progetto di
    revisione della seconda parte della Costituzione, licenziato il 4 novembre 1997
    dalla Commissione Bicamerale: "non è punibile chi ha commesso un fatto
    previsto come reato nel caso in cui esso non abbia determinato una concreta
    offensività".
    La Commissione ritiene che, al di là delle opinioni specifiche di ciascuno sulle
    modalità di inserimento di tale principio nel codice, le posizioni sopra enunciate
    esprimano la esigenza insopprimibile di ancorare, anche visivamente, la
    responsabilità penale alla offesa reale dell'interesse protetto, nel quadro di un
    diritto penale specificamente finalizzato a proteggere i (più rilevanti) beni
    giuridici".
    Anche sul campo della concreta offensività la New economy ha dimostrato come
    addirittura la diffusione gratuita delle opere artistiche acceleri paradossalmente
    la vendita anche degli altri prodotti smistati nei canali ufficiali, e se ciò vale nello
    spazio virtuale di Internet deve valere anche nello spazio materiale con vendita
    massiccia di prodotti-copia che alimentano l'immagine e la vendita dello stesso
    prodotto smistato in via "legale".
    Naturalmente in questa sede la depenalizzazione in re, per mancanza di una
    reale offesa al copyright (tutelabile al più civilmente ma non penalmente), non può
    essere ancora invocata e lo si potrà probabilmente con la riforma del codice
    penale, ma il dato acquista rilievo di fatto ai fini di stabilire la proporzione
    dell'azione svolta dai venditori di cd con l'offesa arrecata ai diritti d'autore.
    In tema di stato di necessità, a fronte dei dubbi interpretativi suscitati
    dall'espressione "danno grave alla persona", ancora la Commissione succitata
    ci illumina avendo proposto di "chiarire quali beni siano effettivamente "salvabili"
    (lo schema di legge-delega Pagliaro sembra considerare rilevanti agli effetti
    della esimente tutti gli interessi personali propri o altrui, siano essi oggetto di
    pericolo di un danno grave o non grave, attengano alla integrità fisica o a quella
    morale della persona, compensando tuttavia questo ampliamento con una
    drastica delimitazione della scriminante sul terreno della proporzione)".
    Quanto ai venditori di cd per strada è fatto notorio che trattasi di soggetti privi di
    lavoro, in condizioni spesso di schiacciante subordinazione. Notoria non egent
    probatione, i fatti notori non richiedono prova dal momento che la nozione di fatto
    de quo rientra nella comune esperienza. Si aggiunga che dalle carte processuali
    non emergono elementi per dedurre che il prevenuto avesse altre forme di
    sussistenza e si può, quindi, presumere che la vendita del prevenuto oggi
    incriminato sia fatta esclusivamente per il proprio sostentamento vitale.
    Nel caso di specie è innegabile che il venditore di cd è un extracomunitario che
    agisce spinto dal bisogno di alimentarsi. Una vecchia giurisprudenza escludeva
    lo stato di necessità per chi agisca spinto da necessità attinenti all'alimentazione
    "poiché la moderna organizzazione sociale, venendo incontro con diversi mezzi
    ed istituti agli indigenti, agli inabili al lavoro e ai bisognosi in genere, elimina per
    costoro il pericolo di restare privi di quanto occorre per [...] il loro sostentamento
    quotidiano" (Cass. Sez. III 24 maggio 1961, P. M. c. De Leo, Giust. pen. 1962, II
    81, m. 68).
    Trattasi di giurisprudenza riferentesi a un contesto sociale diverso da quello
    attuale dove l'entrata in massa di extracomunitari rende praticamente
    impossibile predicare l'esistenza di organizzazioni atte ad accoglierli e a nutrirli
    in massa. E quindi più che mai si pone il problema di affrontare modi e forme del
    loro sostentamento, rendendosi necessario ampliare il concetto di stato di
    bisogno quando vengano da essi commesse infrazioni minime al consesso
    sociale, soprattutto in materie ai limiti del danno puramente civile, ove questo
    stesso mai esista. Ciò è tanto più vero ove si pensi che il fondamento della
    scriminante è stato colto nell'istinto della conservazione, incoercibile nell'uomo
    (Maggiore, Diritto Penale, Parte generale, 5a ed., Bologna 1951, p. 319).
    Tale inquadramento risponde anche a principi fondamentali garantiti dalla
    Costituzione come i diritti inviolabili dell'uomo(art. 2 della Cost.), in cui è da
    ricomprendersi il diritto a nutrirsi, e il diritto alla salute (art. 32 della Cost.)
    compromesso naturalmente in chi, non riuscendo a procurarsi un lavoro normale
    suo malgrado, non abbia i mezzi minimi per il suo sostentamento alimentare. Le
    norme costituzionali testé citate rendono anche edotti della gravità del danno
    (attuale e continuato) derivante alla persona dalla mancanza assoluta di mezzi
    per sostentarsi, altro requisito richiesto dalla giurisprudenza costante (Cass. sez.
    III, 4 dicembre 1981, n. 10772) per potersi configurare lo stato di necessità da
    mettere in rapporto col danno in concreto arrecato.
    In conclusione, tenendo anche conto che ex art. 4 della Cost. è compito dello
    Stato garantire il diritto al lavoro e promuovere le condizioni che rendano effettivo
    questo diritto, non c'è fine di lucro illecito "penalmente" in chi venda per strada cd
    a prezzo ridotto (in linea con la New Economy) al fine di procurarsi da mangiare,
    con azione accettata e condivisa dalla maggioranza del consesso sociale.
    Quell'azione, formalmente contra legem, è scriminata da uno stato di necessità
    (art. 54 c.p.) connesso alla sopravvivenza degli extracomunitari entrati nel nostro
    paese senza alcuna regolamentazione lavorativa, essendo la loro attività di
    venditori operanti per sopravvivere assolutamente necessaria per sopravvivere e
    proporzionata al pericolo di danno(minimo se non inesistente visto il numero
    modesto di cassette contra legem trovate) arrecato ai produttori.
    Necessitas non habet legem, quindi. Difetta l'antigiuridicità del comportamento
    incriminato per mancanza del danno sociale rilevante ai fini penalistici, anche se
    non si può escludere un risarcimento civilistico alla SIAE ex art. 2045 c.c. da
    coltivare e realizzare eventualmente in sede civile.
    Si ordinerà confisca e distruzione del materiale in sequestro.
    P.Q.M.
    visto l'art. 530 c.p.p.
    assolve Tizio dai reati ascrittigli perché i fatti non costituiscono reato per aver
    agito in stato di necessità ex art. 54 c.p.;
    Ordina confisca e distruzione del materiale in sequestro.
    Così deciso in Roma il 15.2.2001
    (Estensore: G. Francione)
    I rubinetti a casa di Chuck Norris non perdono, vincono.

    In the beginning there was nothing...then Chuck Norris Roundhouse kicked that nothing in the face and said "Get a job". That is the story of the universe.

    Quote Originally Posted by Wolfo View Post
    Concordo e propongo ban temporanei per chi critica la topa , la topa non si critica , dal trombabile in su non si commenta in modo sgradevole.
    la tua ignoranza in materia e' raccapricciante
    -cit. Estrema, 2022

  2. #2
    Lieutenant Commander Necker's Avatar
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    non ce l'ho fatta a leggerla ghghg comunque che c'è da dire?
    E' una sentenza fatta e rifinita a suon di articoli e commi.. è la legge, cosi è.

    Io posso solo dare un giudizio morale, una condanna penale x un reato di questo tipo, mi sembra eccessiva e quindi in definitiva scorretta.
    Sono ben altri i reati di tipo fiscale/amministrativo per cui si deve procedere penalmente e aggiungerei pure in modo molto severo e duro.

    Se fosse ad opera di italiani o di persone con cittadinanza italiana procederei con una multona bella tosta, x uno extracomunitario con l'espulsione.
    In fin dei conti è ovvio che i soldi che questi tirano su con le merci contraffatte non finiscono di certo nelle mani di qualche poveraccio ma in quelle di organizzazioni criminali.
    Ma da qui a sbatterli in galera ce ne passa.
    Daoc
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  3. #3
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    Alla fine non ci sta nessun extracomunitario che viene da noi col preciso intento di vendere cd : finisce sulla strada con la speranza di sopravvivere e magari riuscire a trovare un modo di trovare un lavoro decente per continuare a vivere e mandare anche 4 soldi nel suo paese di origine . Spessisimo quindi viene sfruttato ed eccoli a vendere cd ...

    Alla luce di questo credo sia eccessivo mandarli in galera ..

    Beh per non parlare della ulta di 3100 euro che ti può mollare un vigile urbano se ti becca a prendere uno di questi cd ... parliamo di casi molto rari , ma 3100 euro per prendere un cd mi pare una sentenza un tantino eccessiva .

    Certo che se pensiamo che ci sta di peggio che non viene punito allora non faremo mai pace con gli equilibri delle pene , è giusto che cmq sia chi va contro la legge sia punito , magari le modalità sono un tantino pesanti .

    Andando un po Ot , pensate un po che potrebbero fare una multa di 1024 euro per ogni dvd / cd / materiale protetto ...roba che farebbero saltare in aria tutta l'italia che ha un pc in casa
    Last edited by Kinson; 1st March 2006 at 16:51.

  4. #4

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    Quote Originally Posted by Kinson
    Alla fine non ci sta nessun extracomunitario che viene da noi col preciso intento di vendere cd : finisce sulla strada con la speranza di sopravvivere e magari riuscire a trovare un modo di trovare un lavoro decente per continuare a vivere e mandare anche 4 soldi nel suo paese di origine . Spessisimo quindi viene sfruttato ed eccoli a vendere cd ...
    Alla luce di questo credo sia eccessivo mandarli in galera ..
    Beh per non parlare della ulta di 3100 euro che ti può mollare un vigile urbano se ti becca a prendere uno di questi cd ... parliamo di casi molto rari , ma 3100 euro per prendere un cd mi pare una sentenza un tantino eccessiva .
    Certo che se pensiamo che ci sta di peggio che non viene punito allora non faremo mai pace con gli equilibri delle pene , è giusto che cmq sia chi va contro la legge sia punito , magari le modalità sono un tantino pesanti .
    Andando un po Ot , pensate un po che potrebbero fare una multa di 1024 euro per ogni dvd / cd / materiale protetto ...roba che farebbero saltare in aria tutta l'italia che ha un pc in casa

    La disparità delle pene è ovvia quando devi tutelare gli interessi economici di grosse aziende. Esempio chiaro e fulmineo;
    -Comprare un cd copiato, fino a 3100€ di multa
    -Fumare in presenza di bambini o donne in cinta, fino a 250€
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  5. #5
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    troppo long -___-
    "Perdere significa morire! Tu puoi vincere mille combattimenti, ma ne puoi perdere soltanto uno!"
    .::Zaknafein Do'Urden::.

    «Detesto i prati perché tutti hanno un prato con l'erba e, quando si tende a fare le cose che fanno tutti gli altri, si diventa tutti gli altri.»
    .::Charles Bukowski::.
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    XBOX360 Live: IYIaxximo

  6. #6
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    Io dico solo una cosa, in australia un cd nuovo costa al massimo 24 dollari (nota bene massimo 24, di solito 19,99), che sono all'incirca 13 euro.
    Detto questo la siae e gli autori possono anche bruciare
    In diretta dalla terra dei canguri
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    Honours of IT completed Thesis : "A novel IPTV system through mix P2P and Multicast system"


    Currently PhD
    Research "DDos attacks guard through multicore systems"
    "I PLAY" pd, magari avercelo il tempo per giocare :asd:

  7. #7
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    concordo pienamente col giudice e con te... solo che il giudice è stato sottoposto a provvedimento disciplinare e ai tuoi paragoni sui prezzi dei cd musicali non ci bada nessuno...
    e pensare che esiste un organismo apposta per valutare e bloccare le inculate a livello mondiale..
    I rubinetti a casa di Chuck Norris non perdono, vincono.

    In the beginning there was nothing...then Chuck Norris Roundhouse kicked that nothing in the face and said "Get a job". That is the story of the universe.

    Quote Originally Posted by Wolfo View Post
    Concordo e propongo ban temporanei per chi critica la topa , la topa non si critica , dal trombabile in su non si commenta in modo sgradevole.
    la tua ignoranza in materia e' raccapricciante
    -cit. Estrema, 2022

  8. #8
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    Bello, io persona casuale devo pagare 3100€ perchè una volta ho preso un cd pirata..tanto vale che mi sbatti in galera tanto i soldi nun ce l'ho

  9. #9
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    La cosa che fregherebbe la SIAE e tutte le altri enti/aziende a protezione dei marchi è l'autoprduzione.

    Quanti soldi vanno all'artista sulla vendita del cd ?

    Su un cd da 20 euro l'artista prenderà forse 2 euro, il 10% (se è una baggianata correggete) del totale.

    Se questo artista pagasse unicamente le spese di registrazione in studio e poi vendesse il cd via internet a 5 euro avrebbe dei guadagni notevoli. Tenendo conto che chi ascolta musica lo fa per la maggior parte con un mp3/ipod potrebbero permettere il download in formato mp3 con una qualità audio ancora decente, un altro dal peso più pesante ma con un ottima qualità audio. Certo mancherebbe tutto il lato pubblicitario e forse non avrebbero questa grande visibilità, ma nella mia vita ho comperato un unico cd (prima di allacciare internet), nonostante guardi mtv di spesso e sia bombardato dalla pubblicità come tutti.

    Ci sarebbe ancora gente che preferirebbe il download, ma 5 euro per un cantante,gruppo che mi piace non mi farei problemi a spenderli.

  10. #10
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    Ma ai giudici non insegnano l'italiano ? Uno schifo come è scritta in legalese(se questo è legalese e non una sentenza fake), all'asilo deve tornare.
    Waiting for nothing
    AKA Ganondorf - Lista giochi giocati dal 97 a oggi in spoiler :
    Spoiler

    "Chi non sa fare la guerra, molto difficilmente può fare la pace"
    Playing Starcraft 2

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