Art. 20 - PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DIMISSIONI
Il licenziamento del lavoratore non in prova e non ai sensi dell'art. 32,
parte I (licenziamento per mancanze) e le dimissioni del lavoratore non in
prova, potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con un
preavviso di:
- 6 giorni in caso d'anzianità di servizio presso l'impresa fino a 5
anni;
- 8 giorni in caso d'anzianità oltre i 5 anni e fino a 10;
- 10 giorni in caso d'anzianità oltre i 10 anni.
Al lavoratore preavvisato potranno essere concessi brevi permessi per la
ricerca di nuova occupazione, compatibilmente con le esigenze di lavoro.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza i predetti termini di
preavviso, deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo
della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
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