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Thread: Leggi Regionali e Regolamento Regionale

  1. #1
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    Default Leggi Regionali e Regolamento Regionale

    Ho bisogno di una info da parte dei Giuristi di questo forum.

    Sinceramente non riesco a capire bene la differenza che intercorre tra i 2 oggetti del titolo, qualcuno me la spiega in parole umane...sul testo non è il massimo della comprensione

    Inoltre se qualcuno ha un sunto ben dettagliato sulla motivazione della Corte Cost, nel dichiarare illeggittima il lodo Alfano, ho capito che è stata dichiarata illegittima causa incostituzionalità nei confronti art.3 e 138.

    Thanks
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  2. #2
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  3. #3
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    Non capisco bene la domanda, cmq..

    Le leggi regionali sono fonti primarie insieme agli statuti delle regioni, i regolamenti sono fonti secondarie della regione; l'iter di formazioni della legge regionale è praticamente speculare a quello di formazione della legge nazionale con alcuni accorgimenti. La potestà regolamentare invece a seguito della riforma dell'art.117 cost del 1999 è attribuita al consiglio o alla giunta (è specificato nello statuto stesso dove si fonda la potestà regolamentare).

    I regolamenti essendo fonti secondarie potranno essere regolamenti esecutivi, di attuazione, integrativi di leggi regionali. Non so su che libro tu stia studiando ma di solito i regolamenti sono spiegati nel capitolo delle Fonti dell'ordinamento se non sbaglio; anche perché il rapporto tra legge e regolamento è lo stesso sia in ambito statale che regionale.
    Una particolarità dei regolamenti regionali è che lo Stato può prevedere una sorta di delegificazione in capo alla Regione anche per quanto riguarda materie di competenza esclusiva statale, anche se nella pratica è uno strumento usato raramente. Viceversa in caso di inerzia regionale nell'attuare norme comunitarie lo Stato può emanare atti regolamentari anche per materie di competenza regionale per fare da tappabuchi fin tanto chè la regione nonsi attivi.

    Con la riforma del 2001 è stata completamente cambiata la potestà legislativa delle regioni ad autonomia ordinaria avvicinandole a quelle a statuto speciale; la potestà legislativa (quindi gli ambiti di competenza delle leggi e regolamenti) è prevista per tutte quelle materie non espressamente di competenza statale. In ogni caso ci sono moltissime materie per cui permane una competenza concorrente tra stato/regioni se non una competenza trasversale per materie come la tutela della concorrenza e dell'ambiente; comunque molte materie sono state ricavate in via giurisprudenziale dalla c. costituzionale ed è abbastanza controversa la cosa...per le materie concorrenti c'è bisogno di una cosidetta "legge cornice" da parte dello stato che detti i principi fondamentali per poi lasciare alla Legge regionale la disciplina vera e propria, inoltre per alcune materie trasversali lo stato può privare le regioni della propria potestà legislativa quando ci sia bisogno di tutelare il principio di sussidiarietà, legalità ecc..

    Per la sentenza della corte sul lodo alfano c'è un thread di millemila pagine nella sezione news dove è spiegato qualcosa.

    (su che libro studi? pz adoro diritto costituzionale )

  4. #4
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    Quote Originally Posted by Razj View Post
    Non capisco bene la domanda, cmq..
    Le leggi regionali sono fonti primarie insieme agli statuti delle regioni, i regolamenti sono fonti secondarie della regione; l'iter di formazioni della legge regionale è praticamente speculare a quello di formazione della legge nazionale con alcuni accorgimenti. La potestà regolamentare invece a seguito della riforma dell'art.117 cost del 1999 è attribuita al consiglio o alla giunta (è specificato nello statuto stesso dove si fonda la potestà regolamentare).
    I regolamenti essendo fonti secondarie potranno essere regolamenti esecutivi, di attuazione, integrativi di leggi regionali. Non so su che libro tu stia studiando ma di solito i regolamenti sono spiegati nel capitolo delle Fonti dell'ordinamento se non sbaglio; anche perché il rapporto tra legge e regolamento è lo stesso sia in ambito statale che regionale.
    Una particolarità dei regolamenti regionali è che lo Stato può prevedere una sorta di delegificazione in capo alla Regione anche per quanto riguarda materie di competenza esclusiva statale, anche se nella pratica è uno strumento usato raramente. Viceversa in caso di inerzia regionale nell'attuare norme comunitarie lo Stato può emanare atti regolamentari anche per materie di competenza regionale per fare da tappabuchi fin tanto chè la regione nonsi attivi.
    Con la riforma del 2001 è stata completamente cambiata la potestà legislativa delle regioni ad autonomia ordinaria avvicinandole a quelle a statuto speciale; la potestà legislativa (quindi gli ambiti di competenza delle leggi e regolamenti) è prevista per tutte quelle materie non espressamente di competenza statale. In ogni caso ci sono moltissime materie per cui permane una competenza concorrente tra stato/regioni se non una competenza trasversale per materie come la tutela della concorrenza e dell'ambiente; comunque molte materie sono state ricavate in via giurisprudenziale dalla c. costituzionale ed è abbastanza controversa la cosa...per le materie concorrenti c'è bisogno di una cosidetta "legge cornice" da parte dello stato che detti i principi fondamentali per poi lasciare alla Legge regionale la disciplina vera e propria, inoltre per alcune materie trasversali lo stato può privare le regioni della propria potestà legislativa quando ci sia bisogno di tutelare il principio di sussidiarietà, legalità ecc..
    Per la sentenza della corte sul lodo alfano c'è un thread di millemila pagine nella sezione news dove è spiegato qualcosa.
    (su che libro studi? pz adoro diritto costituzionale )

    N.Zanon Diritto Costituzionale - Giappichelli Editore

    Si lo trovo anche io molto interessante
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  5. #5
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    È da notare che prima della riforma le regioni utilizzavano poco il regolamento in quanto era affidato al Consiglio regionale, quindi organo legislativo. Essendo l'iter praticamente uguale a quello della legge regionale non era per nulla conveniente utilizzare un regolamento.

    Soprattutto perchè essendo un atto amministrativo può essere impugnato o dal Governo in sede di conflitto di attribuzioni o davanti al TAR dal singolo cittadino. La legge invece era più "al sicuro" in quanto, come è normale, può essere impugnata solo in via incidentale davanti la Corte Cost.

    Adesso gli Statuti stabiliscono le modalità d'esercizio dellla potestà regolamentare affidandola quasi sempre alle Giunte, quindi organo esecutivo. Se poi tieni conto di quello che ha scritto Razj sul parallelismo fra funzioni legislative e regolamentari, che prevedono che il Governo possa emanare regolamenti solo nelle materie di potestà legislativa esclusiva dello Stato, ecco che il ruolo del regolamento regionale ha un'importanza che prima non conosceva.

  6. #6
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    Grazie
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  7. #7
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    Quote Originally Posted by Traumar View Post
    È da notare che prima della riforma le regioni utilizzavano poco il regolamento in quanto era affidato al Consiglio regionale, quindi organo legislativo. Essendo l'iter praticamente uguale a quello della legge regionale non era per nulla conveniente utilizzare un regolamento.

    Soprattutto perchè essendo un atto amministrativo può essere impugnato o dal Governo in sede di conflitto di attribuzioni o davanti al TAR dal singolo cittadino. La legge invece era più "al sicuro" in quanto, come è normale, può essere impugnata solo in via incidentale davanti la Corte Cost.

    non per fare il pignolo ma una legge regionale può essere impugnata sia in via incidentale sia in via principale su ricorso dello stato

    Zanon non lo conosco, io ho studiato sul Cicconetti

  8. #8
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    Quote Originally Posted by Razj View Post
    non per fare il pignolo ma una legge regionale può essere impugnata sia in via incidentale sia in via principale su ricorso dello stato
    Zanon non lo conosco, io ho studiato sul Cicconetti
    Docente Ordinario di Dir.Cost alla Statale di Milano
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