Testo Bozza della legge:
Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto)
1. Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo
assicurativo di danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti sono
tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo
corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni
contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non
appartenenti a medesimi gruppi, anche avvalendosi delle informazioni
obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti
internet.
2. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le
informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore
dell’assicurato.
3. Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al comma 1 comporta
l’irrogazione da parte dell’ISVAP a carico della compagnia che ha conferito il
mandato all’agente in una misura non inferiore a euro 50.000 e non superiore a
euro 100.000.
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