http://www.calciomercato.com/altre-n...himovic-128385
La Commissione Disciplinare Nazionale ha pubblicato due comunicati ufficiali relativi alla riunione del 7 maggio, in cui sono state affrontate problematiche che riguardano violazioni del regolamento Agenti. Ammende per sei società Crotone, Parma, Benevento, Siena, Juventus e Pescina Vallegiovenco, sanzioni per alcuni giocatori e agenti di calciatori.
La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, Presidente,
dall’Avv. Riccardo Andriani, dall’Avv. Arturo Perugini, Componenti; con l’assistenza del
Dr. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; del Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la
collaborazione della Sig.ra Paola Anzellotti e del Sig.Salvatore Floriddia, si è riunita il
giorno 7 maggio 2012 e ha assunto le seguenti decisioni:
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO
BETTEGA, ANTONIO GIRAUDO, LUCIANO MOGGI, JEAN CLAUDE BLANC,
GABRIELE ORIALI (all’epoca dei fatti Dirigenti di Società), FORTUNATO
CANDIDO,CARMINE RAIOLA, JORGE PAULO AGUSTINHO MENDES, OSCAR
DAMIANI, FRANCO GRANELLO, BRUNO CARPEGGIANI, GIUSEPPE BONETTO,
MARCELLO BONETTO, PAOLO CONTI (Agenti calciatori), ENZO MARESCA,
ZDENEK GRYGERA,TIAGO MENDES CARDOSO, VIEIRA PATRICK, ZLATAN
IBRAHIMOVIC, MARCO MARCHIONNI, ANTONIO CHIMENTI (Calciatori) • (nota n.
5677/982 pf 09-10/SP/blp del 23.2.2012).
Con atto del 23.2.2012, il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare
Nazionale:
1) Roberto Bettega, all’epoca dei fatti vice presidente della F.C. Juventus S.p.A.,
- 1.1 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente,
dell’art. 10, commi 1 e 3, del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino all’1.2.2007,
anche in relazione all’art. 15, comma 1, dello stesso regolamento, per aver conferito, a
mezzo di scrittura privata del 15.7.2005 e non con l’utilizzo del modulo predisposto dalla
FIGC, mandato all’Agente Fortunato Candido per la conclusione del contratto di cessione
del calciatore Enzo Maresca dalla F.C. Juventus S.p.A. alla Sevilla del 15.7.2005, con ciò
determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto lo stesso sig. Fortunato
Candido era l’agente di fatto del calciatore, nonché per aver retribuito lo stesso agente del
calciatore;
- 1.2 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS previgente, in relazione all’art. 10,
comma 1, del Regolamento Agenti FIGC in vigore fino all’1.2.2007, per aver conferito
incarico all’agente di calciatori sig. Oscar Damiani per il prolungamento del contratto con il
calciatore Ulien Ruddy Lilian Thuram a mezzo di dichiarazione debitoria del 22.7.2005 e
non con l’utilizzo degli appositi moduli predisposti dalla Commissione Agenti di calciatori
con relativo deposito o invio alla predetta Commissione, con le modalità e le forme
prescritte dal Regolamento Agenti;
- 1.3 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente,
degli artt. 10, comma 1, e 15, comma 1 del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino
all’1.2.2007, per aver conferito mandato all’Agente Giuseppe Bonetto per la trattativa
relativa al tesseramento del calciatore Zambrotta Gianluca, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi del medesimo Agente con l’Agente del medesimo
calciatore, Bonetto Marcello, rispettivamente socio accomandatario e socio accomandante
della medesima società I.F.A. di Giuseppe Bonetto & C. s.a.s ;
2) Fortunato Candido, agente di calciatori iscritto nell’elenco della FIGC:
- 2.1 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente,
degli artt. 10, comma 1, e 12, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino
all’1.2.2007, per aver prestato opera di assistenza in qualità di agente di calciatori a Enzo
Maresca, in occasione della propria cessione dalla F.C. Juventus S.p.A. alla Sevilla del
15.7.2005, senza ottenere dal calciatore e depositare presso la Commissione Agenti della
FIGC alcun mandato scritto con utilizzo del modulo predisposto dalla FIGC;
- 2.2 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente,
degli artt. 10, commi 1 e 3, 12, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino
all’1.2.2007, anche in relazione all’art. 15, comma 1, dello stesso regolamento, per aver
svolto attività di assistenza a Enzo Maresca in occasione del contratto di cessione dello
stesso calciatore dalla F.C. Juventus S.p.A. alla Sevilla del 15.7.2005, così determinando
una situazione di conflitto di interessi nell’espletamento del mandato assunto, essendo di
fatto l’agente del calciatore, nonché per aver fatto sì, attraverso tale condotta, che la citata
società pagasse i suoi compensi quale agente del calciatore;
3) Enzo Maresca, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la F.C. Juventus S.p.A., per
la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, degli artt.
10, commi 10, comma 1, 13, comma 1 del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino
all’1.2.2007, anche in relazione all’art. 15, comma 1, dello stesso regolamento, per essersi
avvalso, in occasione della stipulazione del contratto di sua cessione dalla F.C. Juventus
S.p.A. alla Sevilla del 15.7.2005, dell’opera dell’agente di calciatori Fortunato Candido
senza aver conferito allo stesso alcun mandato scritto su modulo predisposto dalla FIGC,
così determinando una situazione di conflitto di interessi essendo l’agente Fortunato
Candido titolare di mandato da parte della società ed in tal modo, ulteriormente,
consentendo che i compensi da lui dovuti all’agente fossero pagati dalla società stessa.
4) Antonio Giraudo, all’epoca dei fatti vice presidente della F.C. Juventus S.p.A.:
- 4.1 Per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS previgente, in relazione agli artt.
3, comma 1, e 4, comma 1, del Regolamento Agenti di calciatori vigente fino all’1.2.2007,
per aver sottoscritto e conferito l’incarico datato 16.6.2005 non all’Agente personalmente
Carmine Raiola, Agente Fifa, ma alla società Prodiges Ltd, di cui il medesimo Agente era
legale rappresentante;
- 4.2 per la violazione del disposto dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva
previgente, dagli artt. 10, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in
vigore fino all’1.2.2007, per aver determinato una situazione di conflitto di interessi per
aver dato mandato all’Agente Carmine Raiola, e per esso alla società Prodiges Ltd, con
scrittura sottoscritta il 16.6.2005, per la conclusione del contratto tra la soc. Juventus e
Della Valentina Gladstone Pereira, nonostante tale agente rappresentasse di fatto il
medesimo calciatore;
- 4.3 per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS previgente, in relazione agli artt.
3, comma 1, e 4, comma 1, del Regolamento Agenti di calciatori vigente fino all’1.2.2007,
per aver sottoscritto e conferito l’incarico datato 18.7.2005, avente ad oggetto il
trasferimento e la stipulazione del contratto con il calciatore Ricardo Parke Douglas, non
3
all’Agente personalmente Carmine Raiola, Agente Fifa, ma alla società Prodiges Ltd, di cui
il medesimo Agente era legale rappresentante;
- 4.4 per la violazione del disposto dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva
previgente, dagli artt. 10, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in
vigore fino all’1.2.2007, per aver determinato una situazione di conflitto di interessi per
aver dato mandato all’Agente Carmine Raiola, e per esso alla società Prodiges Ltd, con
scrittura sottoscritta il 18.7.2005, per la conclusione del contratto tra la soc. Juventus ed il
sig. Ricardo Parke Douglas, nonostante tale agente rappresentasse il medesimo
calciatore;
- 4.5 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente,
degli artt. 10, comma 1, e 15, comma 1 del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino
all’1.2.2007, per aver conferito mandato all’Agente Bonetto Marcello per la trattativa
relativa al tesseramento del calciatore Mantovani Andrea, con ciò determinando una
situazione di conflitto di interessi del medesimo Agente con l’Agente del medesimo
calciatore, Bonetto Giuseppe, rispettivamente socio accomandatario e socio
accomandante della medesima società I.F.A. di Marcello Bonetto & C. s.a.s.
- 4.6 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente,
degli artt. 10, comma 1, e 15, comma 1 del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino
all’1.2.2007, per aver conferito mandato all’Agente Giuseppe Bonetto per la trattativa
relativa al tesseramento del calciatore Balzaretti Federico, con ciò determinando una
situazione di conflitto di interessi del medesimo Agente, nell’espletamento del mandato
assunto, con l’Agente del medesimo calciatore, Bonetto Marcello, rispettivamente socio
accomandatario e socio acco-mandante della medesima società I.F.A. di Giuseppe
Bonetto & C. s.a.s.;
- 4.7 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente,
degli artt. 10, commi 1 e 3, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore
fino all’1.2.2007, per aver conferito a Paolo Conti mandato per la stipulazione del contratto
con Antonio Chimenti, determinando così una situazione di conflitto di interessi in quanto
lo stesso Conti era l’agente del calciatore, nonché per aver fatto sì che il compenso
spettante a Paolo Conti fosse pagato dalla società dallo stesso rappresentata e non dal
calciatore;
5) Carmine Raiola, agente di calciatori:
- 5.1 per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS previgente, in relazione agli artt.
3, comma 2, e 4, comma 1, del Regolamento Agenti di calciatori vigente fino all’1.2.2007,
per aver sottoscritto l’incarico datato 16.6.2005 con la Juventus, non personalmente nella
sua qualità di Agente di calciatori, ma nella mera qualità di Legale Rappresentante della
Prodiges Ltd, di cui il medesimo Agente era legale rappresentante, in contrasto con il
precetto secondo cui gli incarichi possono essere conferiti solo agli Agenti personalmente;
- 5.2 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente,
degli artt. artt. 10, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore
fino all’1.2.2007, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di
interessi, per aver agito nell’interesse del calciatore sig. Della Valentina Gladstone Pereira,
di cui era agente di fatto, ai fini del trasferimento dello stesso e la conclusione del contratto
del 30.8.2005 con la Juventus ed aver nel contempo assunto mandato dalla medesima
società finalizzato allo stesso tesseramento e contratto
- 5.3 per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, degli artt. 4, comma 2, prima
parte, del Regolamento Agenti di calciatori previgente, per aver sottoscritto l’incarico
datato 2.4.2007 con la Juventus, non personalmente nella sua qualità di Agente di
calciatori, ma nella mera qualità di Legale Rappresentante della Glitter Ltd, di cui il
medesimo Agente era legale rappresentante, in contrasto con il precetto secondo cui gli
incarichi possono essere conferiti solo agli Agenti personalmente;
- 5.4 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10,
commi 1, 4 ed 11, 12, commi 1 e 7, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di
calciatori previgente, per aver svolto attività di assistenza al sig. Zdenek Grygera in
occasione del trasferimento dello stesso calciatore alla F.C. Juventus S.p.A. di cui al
contratto preliminare del 22.2.2007, così determinando una situazione di conflitto di
interessi nell’espletamento del mandato assunto, essendo di fatto l’agente del calciatore,
nonché per aver fatto sì, attraverso tale condotta, che la citata società pagasse i suoi
compensi quale agente del calciatore;
- 5.5 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10,
commi 1 e 11, nonchè 12, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori previgente, per
avere prestato la propria opera di agente di calciatori in favore del sig. Zdenek Grygera per
il trasferimento del calciatore alla Juventus di cui al contratto preliminare del 22.2.2007,
senza aver ricevuto e comunicato alla Commissione Agenti della FIGC alcun mandato
scritto su modulo predisposto dalla F.I.G.C
- 5.6 per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS previgente, in relazione agli artt.
3, comma 1, e 4, comma 1, del Regolamento Agenti di calciatori vigente fino all’1.2.2007,
per aver sottoscritto l’incarico datato 18.7.2005 con la Juventus, avente ad oggetto il
trasferimento e la stipulazione del contratto con il calciatore sig. Ricardo Parke Douglas,
non personalmente nella sua qualità di Agente di calciatori, ma nella mera qualità di
Legale Rappresentante della Prodiges Ltd, di cui il medesimo Agente era legale
rappresentante, in contrasto con il precetto secondo cui gli incarichi possono essere
conferiti solo agli Agenti personalmente;
- 5.7 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente,
degli artt. artt. 10, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore
fino all’1.2.2007, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di
interessi, per aver agito nell’interesse del calciatore sig. Ricardo Parke Douglas, di cui era
agente, ai fini del trasferimento dello stesso e la conclusione del contratto del 30.8.2005
con la Juventus ed aver nel contempo assunto mandato dalla medesima società
finalizzato allo stesso tesseramento e contratto;
- 5.8 per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS previgente, in relazione agli artt.
3, comma 2, 4, comma 1, e 10, comma 1, del Regolamento Agenti di calciatori vigente fino
all’1.2.2007, per aver assunto l’incarico da parte della Juventus, volto al trasferimento del
sig. Zlatan Ibrahimovic da tale società all’Internazionale a mezzo di dichiarazione debitoria
del 10.8.2006 e non con l’utilizzo dei moduli predisposti dalla FIGC con relativo invio alla
Commissione Agenti, per giunta assumendo l’incarico non personalmente nella sua qualità
di Agente di calciatori, ma nella mera qualità di Legale Rappresentante della Prodiges Ltd,
di cui il medesimo Agente era procuratore speciale, in contrasto con il precetto secondo
cui gli incarichi possono essere conferiti solo agli Agenti personalmente;
5
- 5.9 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente,
degli artt. artt. 10, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore
fino all’1.2.2007, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di
interessi, per avere, in relazione alle prestazioni effettuate per la cessione del contratto del
calciatore Ibrahimovic, ottenuto il pagamento da parte della società Juventus, avente
quale destinatario la società Prodigest Ltd, di cui era Procuratore Speciale, mentre era
l’Agente del medesimo calciatore ed inoltre per avere ricevuto per la medesima
operazione pagamenti da parte della società Inter, società contraddittrice contrattuale della
Juventus;
6) Jean Claude Blanc, all’epoca dei fatti Amministratore delegato e Direttore generale
della F.C. Juventus S.p.A.,
- 6.1 Per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 4, comma 2,
prima parte, del Regolamento Agenti di calciatori previgente, per aver sottoscritto e
conferito l’incarico datato 20 febbraio 2009 non all’Agente personalmente Carmine Raiola,
Agente Fifa, ma alla società Glitter Ltd, di cui il medesimo Agente era legale
rappresentante;
- 6.2 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10,
comma 4, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori previgente, per aver
conferito a Carmine Raiola mandato per il trasferimento di. Zdenek Grygera di cui al
contratto preliminare con il calciatore del 22.2.2007, determinando così una situazione di
conflitto di interessi in quanto quest’ultimo era l’agente del calciatore, nonché per aver
fatto sì che il compenso spettante all’agente medesimo fosse pagato dalla società dallo
stesso rappresentata e non dal calciatore;
- 6.3 Per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 4, comma 2,
prima parte, del Regolamento Agenti di calciatori previgente, per aver sottoscritto e
conferito l’incarico datato 10.5.2007 non all’Agente personalmente Jorge Paulo Agustinho
Mendes, Agente Fifa, ma alla società Gestifute International Ltd, di cui il medesimo Agente
era legale rappresentante;
- 6.4 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10,
comma 4, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori previgente, per aver
conferito a Jorge Paulo Agustinho Mendes mandato per il trasferimento diTiago Mendes
Cardoso di cui al contratto con il calciatore del 21.6.2007, determinando così una
situazione di conflitto di interessi in quanto quest’ultimo era l’agente del calciatore, nonché
per aver fatto sì che il compenso spettante all’agente medesimo fosse pagato dalla società
dallo stesso rappresentata e non dal calciatore;
- 6.5 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS previgente, degli artt. 3, comma 1, e
10, comma 1, del Regolamento Agenti in vigore fino all’1.2.2007, per aver sottoscritto e
conferito l’incarico datato 15.7.2006, avente ad oggetto il trasferimento del calciatore
Patrick Vieira, non all’Agente personalmente Franco Granello, Agente Fifa, ma alla
società Steve Kutner Management Ltd, di cui il medesimo Agente era rappresentante;
- 6.6 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS previgente, degli artt. 3, comma 2, 10,
comma 1, e 15. comma 1, del Regolamento Agenti FIGC in vigore fino all’1.2.2007, per
aver conferito l’incarico datato 10.8.2006 avente ad oggetto la cessione del calciatore
Ibrahimovic dalla Juventus all'Inter non all’Agente personalmente Raiola, al quale è
riferibile la medesima società, ma direttamente alla società Prodigest, di cui il medesimo
Agente era Procuratore Speciale, in violazione delle norme regolamentari in materia di
modalità di conferimento dell’incarico e con ciò, peraltro, determinando una situazione di
conflitto di interessi;