
Originally Posted by
McLove.
il nesso di casualita' deve essere delimitato non puoi cosi semplicemente dire che il tizio si stava facendo la sua vita tranquillo e quindi c'e' un fattore scatenante, per assurdo allora si puo dare la colpa e recriminare allora i genitori di chi ha messo al mondo il rapinatore e cosi a ritroso fino ad adamo ed eva perché ognuna e' condicio sine qua non.
ma per restare piu terra terra il nesso e' gia delineato se si parla di legittima difesa (o del suo eccesso) che e' esercitabile proprio quando si subisce una minaccia attuale ed ingiusta ad un bene giuridico tutelato dall ordinamento, in alternativa di difesa legittima o del suo eccesso non si potrebbe parlare nemmeno.
Al di la di sofismi giuridici, parti proprio dal presupposto sbagliato cioè la reazione, l'ordinamento non ti da alcun diritto a reagire ma a difenderti, ti ripeto che e' legittima difesa non legittima reazione ed offesa, la azioni o omissioni che puoi compiere devono essere limitate a proteggere il bene che ti viene aggredito non un occhio per occhio e tali azioni o omissioni le puoi compiere solo ed esclusivamente se la minaccia al tuo bene (in senso ampio) e' ancora presente.
Terminata la minaccia al bene ad esempio con i rapinatori uno stordito ed un altro in fuga il tuo "bene" non e' piu minacciato o aggredito e la legittima difesa non opera. ( si parlerebbe di omicidio e basta)
altro requisito della legittima difesa e' la necessita' cioè che non ci sia alcuna alternativa se non l'esercitare la difesa del proprio bene con la forza, cioe' non deve esserci alcuna alternativa, nessuna alternativa, e bada che la fuga e' sempre un alternativa, e nel caso in esame con una pistola in mano, un rapinatore stordito ed uno che scappava dalle scale le alternative c'erano e pure tante.
L'attualita' del pericolo cessa, uso le parole della suprema corte: per desistenza dell'aggressore o per essere stato costui posto nell impossibilita' di offendere
se la pistola l'ha il padrone di casa ed uno e' tramortito ed un altro sta scappando, in mano ha la pistola con cui lo minacciavano di morte se non assecondava la rapina, il pericolo e' attuale? io penso proprio di no, ma andiamo oltre.
Ma se vogliamo argomentare oltre diamo per scontato che la minaccia al bene era ancora attuale ci sono dei limiti nell esercitare la legittima difesa che ti ripeto sono la proporzione
Non basta che ti percuoto e ti dico che ti ammazzo perche' tu possa ammazzarmi, non basta la probabilita' che io possa ammazzarti per spararmi contro ma deve esserci la certezza che o io sparo a te o tu spari a me, tanto per semplificare.
La proporzionalita' deve esserci tra i beni giuridici in conflitto l'uccisione di un rapinatore e' proprio uno degli esempi di scuola che viene fatto su un qualunque testo di diritto penale per indicare come in tali casi la difesa legittima non operi proprio perché manca il requisito della proporzionalita', copio da un testo:
la proporzionalità deve assumersi tra i beni in conflitto. Ad esempio, nel caso di un furto, che presuppone l'offesa all'integrità patrimoniale di un soggetto, non sarà considerata legittima la difesa di chi, per scongiurare tale reato, cagioni la morte del ladro, posto che in questo caso si va a ledere il bene della vita che è certamente sovraordinato al bene patrimoniale.
E' abbastanza chiaro.
Quindi ad un aggressione "A" io posso, secondo il requisito della proporzione difendermi con "A", non con Ax2, e nota bene difendermi non reagire e' imortantissima questa cosa, la difesa legittima non e' un poter delinquere gratis ma un poter "tenere dei comportamenti che, se non utilizzati in quel contesto, momento e sotto minaccia di un aggressione, sarebbero reato"
(n.b. che anche una lesione guaribile in 10 giorni e' un reato eh, questo e' uno dei presupposti da cui devi partire, se parti che la scazzottata e' la normalita' stiamo freschi)
la figura dell eccesso colposo di legittima difesa si ha appunto quando l'imputato e' in una situazione in cui potrebbe esercitare quanto enunciato dall art 52 c.p. ma eccede sui requisiti necessari della proporzione.
ci sarebbero poi da dire un altra miriade di cose ad esempio su cosa riteneva l'asserito assassino e quindi parlare della difesa legittima putativa (cioe' quando uno ritiene di comportarsi secondo legittima difesa, supponendo un pericolo che non vi e') e meglio definire le figura dell eccesso colposo di legittima difesa ma diverrebbe un monologo e pure poco adatto a questo forum oltre che noioso, qualora i interessasse il web e' un ottima risorsa anche senza dover consultare testi specializzati.
Scusa se ti ho annoiato, Boro, e non vederci saccenza.