http://www.uploadsblog.com/2008/01/2.../#comment-6972
Secondo Paolo Giorgio Ferri, PM della procura di Roma, e Carla Santese, GIP, il P2P non può essere classificato come reato e quindi il procedimento, a carico di ignoti, aperto per violazione della legge sul diritto d’autore dopo la denuncia di una società è stato archiviato. Manca nella legislazione una fattispecie penale ad hoc e, in realtà, non vi è scopo di lucro. BearShare, eMule e altri software file-sharing sono stati quindi assolti.
“In assenza di una legislazione che crei una fattispecie penale ad hoc, scrive il magistrato, non appare possibile dare rilevanza in questa sede a un fenomeno assai diffuso, di difficile criminalizzazione ed avente accertamenti quasi impossibili in termini di raccolta della prova”. […] “Nell’ambito della condivisione telematica del sistema P2P lo scambio avviene direttamente, tra due utenti finali, senza l’intermediazione di un server centrale, il quale svolge semplicemente una funzione di collegamento del tutto generica e inizialmente solo di autenticazione degli utenti, nel momento in cui costoro accedono al sistema”.
Poichè quindi lo scambio di file avviene tra utenti finali senza una vera intermediazione, i siti sopra citati non commettono reato. Inoltre, il sistema di sicurezza utilizzato dagli utenti “per proteggere il contenuto dei file scambiati” rende difficile l’identificazione e si pongono così “problemi non solo per gli esiti delle indagini, ma anche di giurisdizione perchè lo scambio spesso avviene estero su estero”.
![]()