1 - la notifica della sanzione sia stata regolarmente comunicata entro 150 giorni dall’infrazione commessa, termine ultimo per tale comunicazione; è da ricordare che la notifica si intende validamente effettuata se spedita per posta raccomandata al domicilio risultante al PRA. Se ciò non è avvenuto si dovrà eccepire l’irregolarità di tale notifica;
2 - se fra la notifica del verbale e quella della cartella esattoriale sono trascorsi più di 5 anni, il lettore potrà eccepire il decorso della prescrizione e quindi non pagare la sanzione;
3 - se viceversa vi sono stati altri atti quali quelli sopra citati che riconfermavano la volontà delle parti di contestare la sanzione o del comune di riscuoterla, ogni volta la prescrizione ripartiva da capo ed è solo il lettore in grado di stabilire se l’ultimo atto notificatogli è o no antecedente ai 5 anni.
ah l'ho preso da internet eh..col cazzo che parlo coì bene io![]()