il reato non era stalking ma un normalissimo 660 c.p.
Molestia o disturbo alle persone.
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516.
lo staking e una fattispecie diversa, al di la del fatto che e' regolata con altro articolo ora, lo stalking non e' una molestia ma una sottospecie di violenza privata