L’articolo 305bis
numero 2 CP riassume i cosiddetti
casi qualifi cati di riciclaggio di denaro, che fi no al
31 dicembre 2006 venivano puniti con la reclusione
fi no a cinque anni o con la detenzione. La pena de-
tentiva era accompagnata da una sanzione pecunia-
ria fi no ad un milione di franchi svizzeri.
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La legge
contiene da un lato una clausola generale e d’altra
parte cita tre casi in cui si deve obbligatoriamente
ritenere che sussista un caso grave:
a) l’autore agisce come membro di un’organizza-
zione criminale;
b) l’autore agisce come membro di una banda co-
stituitasi per esercitare sistematicamente il rici-
claggio;
c) l’autore realizza una grossa cifra d’affari o un
guadagno considerevole
facendo mestiere del
riciclaggio.