ma dico io .. fanno prima a far una legge che "in italia chiunque si puo' beccare a random 10 anni di carcere" sia che uccida uno o che scriva vaffanculo su internet .. poi tanto in pratica niente vene applicato xke' inattuabile ..
ma 'fanculo davvero ..
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Spoiler
l'istigazione ad istigare su facebook è reato
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In direzione ostinata e contraria.
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Volkragg Blademaster Craobh Rua
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L'Italia è lo Stato a metà strada tra il patetico e il drammatico![]()
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Ottima cosa, giustissimo, bene Italia, avanti così.
Free from Signature
In curiosito ho cercato un po su questo senatore .
Ho trovato delle proposte per eliminare dei privilegi alle cariche pubbliche non più in carica , ed ho trovato pure una condanna per 1 mione e mezzo di euro per frode all erario fatta insieme ad altri amici.
Sul termine " frode " posso sbagliarmi perchè so stanco morto e la lettura della sentenza in modo specifico va oltre le mie capacià
http://209.85.129.132/search?q=cache...&hl=it&ct=clnk
Sono norme che gia ci sono.
Non capisco se il Vs stupore venga dalla possibilita delle sanzioni ampliate (pena massima di 12 anni rispetto che 5 attuale), dal fatto che ci sia di mezzo internet, cosa che c'era anche prima, o proprio dal fatto di non essere a conoscenza che chi istiga un delitto o faccia l'apologia dello stesso sia considerata da sempre una fattispecie di reato
Credo, inoltre, che o il senatore e' un ignorante o ritiene di battere il ferro quando e' caldo per gli eventi dei duomi volanti.
Personalmente non ritengo che ci sia bisogno di nuove norme ma basta applicare quelle che gia ci sono e da una vita ben da prima del nano
l'istigazione, cosi come l'apologia dei delitti, sono regolate con i seguenti articoli
* vi riporto per conoscenza anche le fattispecie a cui si riferisce il 302.Art. 414.
Istigazione a delinquere.
Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione:
1. con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;
2. con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.
Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel n. 1.
Alla pena stabilita del n. 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti.
Fuori dei casi di cui all'articolo 302*, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà.
i casi dell articolo 302 sono il reati al capo 1 e 2 del libro secondo titolo 1 cioe' "Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato" e "Dei delitti contro la personalità interna dello Stato". Quindi l'ultimo comma dell'art.414 specifica che fuori dai casi del 302, per cui e' gia prevista una aggravante particolare se si tratta di delitti contro la personalità dello stato, ma l'istigazione riguarda terrorismo o crimini contro l'umanita la pena e' aumentata della meta'.
Inoltre e' sempre vigente come il precedente articolo anche il seguente.
A ben guardare e con un minimo di conoscenza oltretutto un reato analogo e riguardante i reati del titolo 1 capo primo e secondo e con le stesse medesime sanzioni (3-12 anni) e' stato in vigore fino al 1999 esattamente l'articolo 303 del codice penale, abrogato dall'art. 18 della Legge 25 giugno 1999 n. 205. che recitava cosi.Art. 415.
Istigazione a disobbedire alle leggi.
Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, ovvero all'odio fra le classi sociali, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
magari il senatore si ispirava a questoArt. 303.
Pubblica istigazione e apologia.
Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più fra i delitti indicati nell'articolo precedente è punito per il solo fatto dell'istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni.
La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l'apologia di uno o più fra i delitti indicati nell'articolo precedente.
Levati cosi i dubbi per chi pensa che l'istigazione pubblica, quindi mediante ogni canale compreso il web, non sia già ora regolata e sanzionata da norme già esistenti e vigenti (sempre per la vs idea sbagliata che internet sia un porto franco da tutto) , personalmente penso che non ci sia assolutamente bisogno di nuove norme o di resuscitare una norma analoga a quella abrogata 10 anni fa come il 303 ed ampliarle il raggio di applicazione, ma si applichi, come gia si fa, se del caso, la vigente 414 per la istigazione pubblica a delitti e contravvenzioni e per l'apologia di delitti.
Istighi un delitto pubblicamente? Da 1 a 5 anni come e' sempre stato.
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Last edited by McLove.; 22nd December 2009 at 09:41.
Non ho mai rivolto a Dio altro che una preghiera, molto breve: "Dio, rendi ridicoli i miei nemici". E Dio l'ha esaudita. -Voltaire-
E' cosa serve di piu'?
tieni distinta la apologia dei delitti (non si reprimono le apologie alle contravvenzioni) che e' difendere o esaltare un azione contro la legge (compiuta o da compiere).
Dalla istigazione ed esortazione a commettere qualcosa che sono due aspetti distinti, per quanto l'istigazione e' reato in quanto tale non c'e' bisogno che poi realmente qualcuno compia con successo o tenti quel delitto, cioe in altre parole l'istigazione non deve avere successo perche sia considerato reato, e' reato gia solo il fatto di istigare terzi a compiere delitti.
Nel momento in cui rendi pubblica quella difesa o esaltazione, per l'apologia di un delitto, hai gai commesso il reato, non serve altro.
Non ho mai rivolto a Dio altro che una preghiera, molto breve: "Dio, rendi ridicoli i miei nemici". E Dio l'ha esaudita. -Voltaire-