
Originally Posted by
Pazzo
L'anomalia sta nel fatto che non è un reato previsto dal codice penale, e qua da noi vigono i principi di legalità e tassatività, che in soldoni dicono che un reato per cui un soggetto viene condannato deve essere specificamente previsto.
Visto che l'associazione mafiosa prevede tutta una serie di requisiti come appunto lo stabile inserimento nell'associazione, l'adesione a un certo "codice" comportamentale e cose simili, il politico non stabilmente inserito nell'organizzazione non sarebbe condannabile per concorso "normale" cosi come viene fuori dalla consueta applicazione dell'art. 110 (concorso di persone nel reato) al reato specifico di parte speciale (l'associazione mafiosa in questo caso), perchè la condotta dell'agente non raggiungerebbe quel quantum di tipicità necessario perchè appunto si possa parlare di concorso pieno. Quindi in sostanza ci si inventa questo concorso esterno, andando avanti dalle teorie della facilitazione o agevolazione co contribuzione che ci sono pure per il concorso normale e perfettamente accettate per quanto riguarda la parte oggettiva del reato (cioè l'effettivo contributo causale materialmente inteso) a un qualcosa di più ampio.
In breve, non è per nulla pacifico che il concorso esterno sia ammissibile, a stretto rigore anzi non lo sarebbe per nulla, diciamo che finora han fatto uno strappo alla regola per coprire un vuoto normativo, ma arriva in cassazione a una sezione più attaccata ai principi può pure essere che la cassino.