la pronuncia della corte che hai indicato mi sa che l'hai letta male
innanzitutto quella pronuncia "dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140" cioe che nell art 6 della legge 20 giugno 2003 e' perfettamente costituzionale. quindi i quesiti posti, i dubbi di illegittimita costituzionale sono INAMMISSIBILI.
cosa indica tale articolo al comma 2,3,4,5 e 6?
ART. 6.
1. Fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 4, il giudice per le indagini preliminari, anche su istanza delle parti ovvero del parlamentare interessato, qualora ritenga irrilevanti, in tutto o in parte, ai fini del procedimento i verbali e le registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi, alle quali hanno preso parte membri del Parlamento, ovvero i tabulati di comunicazioni acquisiti nel corso dei medesimi procedimenti, sentite le parti, a tutela della riservatezza, ne decide, in camera di consiglio, la distruzione integrale ovvero delle parti ritenute irrilevanti, a norma dell'articolo 269, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.
2. Qualora, su istanza di una parte processuale, sentite le altre parti nei termini e nei modi di cui all'articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale, ritenga necessario utilizzare le intercettazioni o i tabulati di cui al comma 1, il giudice per le indagini preliminari decide con ordinanza e richiede, entro i dieci giorni successivi, l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate.
3. La richiesta di autorizzazione è trasmessa direttamente alla Camera competente. In essa il giudice per le indagini preliminari enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento, indica le norme di legge che si assumono violate e gli elementi sui quali la richiesta si fonda, allegando altresí copia integrale dei verbali, delle registrazioni e dei tabulati di comunicazioni.
4. In caso di scioglimento della Camera alla quale il parlamentare appartiene, la richiesta perde efficacia a decorrere dall'inizio della successiva legislatura e può essere rinnovata e presentata alla Camera competente all'inizio della legislatura stessa.
5. Se l'autorizzazione viene negata, la documentazione delle intercettazioni è distrutta immediatamente, e comunque non oltre i dieci giorni dalla comunicazione del diniego.
6. Tutti i verbali, le registrazioni e i tabulati di comunicazioni acquisiti in violazione del disposto del presente articolo devono essere dichiarati inutilizzabili dal giudice in ogni stato e grado del procedimento.
quindi in buona sostanza la stessa sentenza che tu hai riportato l'hai capita male, perche dice l'opposto di quanto indicavi.
La prassi e' la seguente se io intercetto caio ed un deputato, per utilizzare processualmente tali intercettazioni nei confronti del deputato devo ottenere l'autorizzazione della camera.
Nota bene la sentenza del 2007 ( 23 novembre 2007 n. 390) che indichi poi non riguarda il deputato ma ha indicato che la parte delle intercettazioni che riguardano un tizio ed il deputato sono utilizzabili contro tizio anche se non perviene l'autorizzazione della camera, dato che l'autorizzazione riguarda il deputato e non suoi interlocutori.
Qualora non pervenga l'autorizzazione tali intercettazioni non possono essere utilizzate contro il deputato ma certamente possono essere utilizzate nei confronti del terzo, prima del 2007 invece ed in modo incostituzionale tutte le intercettazioni venivano ritenute inutilizzabili.
leggere bene aiuta a capire, anche se in questo casa bastava solo un po di logica, ogni qualvolta che si parla di autorizzazione ad intercettazioni si parla di autorizzazione della camera all'utilizzo processuale di intercettazioni gia compiute a carico di terzi dove, in via incidentale, e' stato intercettato anche un deputato, e le sentenze della corte la stessa che indichi hanno indicato che e' perfettamente costituzionale: non c'e' alcuna ingerenza nella separazione dei poteri perche l'attivita investigativa e' nei confronti di terzi e non di soggetti che sono protetti dal 68 cost. vi sono pero delle notizie di reato che riguardano un deputato e quindi si richiede successivamente l'autorizzazione su quelle intercettazioni che incidentalmente hanno riguardato un deputato.