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Thread: Parcheggio condominiale

  1. #1
    Lieutenant Commander Mellen's Avatar
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    Default Parcheggio condominiale

    Eccomi qui a ritirare fuori una questione già affrontata altre volte.

    Situazione: blocco di 8 condomini. Garage privati per alcuni. Il tutto racchiuso da una cancellata messa per motivi di sicurezza qualche anno fa (un paio di furti di auto).

    Succede che un paio di persone hanno preso la zona come parcheggio di scambio se non persino come discarica.
    Hanno lasciato macchine non loro ma di parenti e ora queste sono senza bollo, senza assicurazione, ferme da mesi.
    gli è stato chiesto di spostarle e hanno fatto orecchie da mercante.

    E' stato inserito nel regolamento un "bollino" da esporre su tutte le macchine, pena la rimozione.
    Peccato che nessuno lo usi (persino io ho rinunciato dopo 2 mesi che lo tenevo sempre esposto).
    Ed è successo che al nuovo richiamo fatto a queste due persone, si sia scoperta una amara verità.
    L'amministratrice ha detto che non possono chiamare i vigili perchè si è dentro proprietà privata. Che se si facesse si rischiano sanzioni gravi. E che i vigili hanno confermato che non possono uscire, ma hanno consigliato "off the record" di spostare la macchina a mano appena fuori dai cancelli e lì allora potrebbero intervenire.

    Vi assicuro che da noi tra gente che fa queste furbate, tra i soliti idioti che parcheggiano male (asfalto vecchio e strisce ormai consumate) e tra gente che pur avendo il garage lascia fuori la macchina, io impazzisco quando torno a casa la sera, specie ad ora tarda quando lavoro.


    Mi confermate che non c'è ALCUN MODO per far spostare quelle macchine?
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  2. #2
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    dacci fuoco


  3. #3
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    Cerca un po' d'aiuto e buttale fuori tu o no ne esci vivo. O fagliele trovare a pezzi una mattina o chiedi ad un avvocato se ci sono via legali.

  4. #4
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    ho chiesto qui sapendo che qualche avvocato, è presente nel forum...


    per il discorso di "spostarle", se fosse per me, lo avrei già fatto, ma giustamente i miei genitori mi hanno sempre detto di stare ben distante da qst cose.
    Essendoci non meno di 80 appartamenti, ci sono troppi occhi che potrebbero vedermi fare qualsiasi azione e non si sa mai che non si venga proprio beccati e poi denunciati.

    La cosa "simpatica" è che una delle macchine in questione, appartiene ad una coppia di avvocati, o meglio ad un parente dei due e quindi invitato a rimuoverla ha fatto spallucce, forse pensando (e quindi la gente da per scontato che lui sappia) di poter essere inattaccabile essendo in zona privata.

    Ma credo di aver avuto un piccolo aiuto esterno a trovare una sentenza...
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  5. #5
    Lieutenant Commander Shub's Avatar
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    E' sfortunatamente così, ma ci potrebbe essere un escamotage, tempo fa trovai una sentenza mi pare della cassazione sull'uso della cosa comune, se quello è spazio condominiale il condomino che ne abusasse andava incontro a sanzioni.

    Vedo se ritrovo qualcosa....cmq informati da un legale.

    Per ora trovato questo:

    Art. 1102 - Uso della cosa comune 1. Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto [1108 ]. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa. 2. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso [714, 1164 ].


    - VI sentenza. Il limite al diritto di godimento spettante a ciascun condomino iure proprietatis sulle parti comuni - nella specie divieto di sosta, anche per il carico e discarico di masserizie, in tutti gli spazi comuni dell'edificio - disposto dal regolamento condominiale nell'interesse comune e accettato nei singoli atti d'acquisto, ha natura negoziale e percio' puo' essere modificato soltanto per iscritto e con il consenso unanime dei condomini.
    - VIII sentenza. Poiche' l'art. 1102 cod. civ. vieta le utilizzazioni della cosa comune che impediscono agli altri condomini di continuare a farne uso in conformita' alla sua destinazione, il condomino di un edificio non puo', eseguendo una costruzione in appoggio al muro perimetrale comune (nella specie: tettoia), chiudere le aperture del medesimo destinate a dare luce ad un vano di proprieta' di altro condomino, sicche' tale opera che sia stata eseguita lecitamente al momento della sua realizzazione, non puo' essere frustrata da una siffatta utilizzazione successiva della cosa comune pretesa dall'altro condomino.
    - IX sentenza. L'esercizio della facolta' di ogni condomino di servirsi della cosa comune, nei limiti indicati dall'ari. 1102 c.c., deve esaurirsi nella sfera giuridica e patrimoniale del diritto di comproprieta' sulla cosa medesima e non puo' essere esteso, quindi, per il vantaggio di altre e diverse proprieta' del medesimo condomino perche' in tal caso si verrebbe ad imporre una servitu' sulla cosa comune per la cui costituzione e' necessario il consenso di tutti i condomini.

    Un tempo trovai pure una sentenza della cassazione ma ora non la ritrovo...piemmami l'aiutino plz

    Ok ritrovato la sentenza, non so se è giusto ma...

    Sentenza della cassazione 24/2/2004, n. 3640 Ne parlavamo comunque in un vecchio thread del 2007.

    In spoiler la sentenza

    Spoiler
    Last edited by Shub; 24th November 2010 at 16:56.

  6. #6
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    http://www.giuglianoinrete.com/corte...l_veicolo.html

    questo è l'aiutino che un caro amico avvocato mi ha passato....
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  7. #7
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    Non sono un avvocato ma mi pare non molto attinente, nella sentenza si parla di cartelli e non di abuso della cosa comune. Li parla della possibilità di rimuovere il mezzo perchè presenti i cartelli e dopo ripetute segnalazioni e avvisi, mi pare.

  8. #8
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    Quote Originally Posted by Shub View Post
    Non sono un avvocato ma mi pare non molto attinente, nella sentenza si parla di cartelli e non di abuso della cosa comune. Li parla della possibilità di rimuovere il mezzo perchè presenti i cartelli e dopo ripetute segnalazioni e avvisi, mi pare.
    la persona (avvocato) mi ha detto di aver usato qst sentenza anche per scopi personali...
    cmq passerò anche il tuo link all'amministratrice e vedremo che farà
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  9. #9
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    Quote Originally Posted by Mellen View Post
    la persona (avvocato) mi ha detto di aver usato qst sentenza anche per scopi personali...
    cmq passerò anche il tuo link all'amministratrice e vedremo che farà
    Nella sentenza però si fa riferimento alla presenza di un divieto di sosta, in sostanza, il condominio ha rimosso un veicolo che comunque poteva essere rimosso anche dai vigili. Nel tuo caso, invece, il problema è capire se c'è la possibilità di intervento. A prescindere che di queste cose si dovrebbe occupare l'amministratore, bisogna vedere cosa stabilisce il regolamento interno e definire meglio il tipo di occupazione posta in essere. Ad esempio, un'occupazione occasionale e temporanea della cosa comune è tollerata, un'occupazione stabile, no. Come sono parcheggiate queste auto? Oltre al suolo occupato materialmente, impediscono la fruizione degli spazi comuni?

    Ad ogni modo, se le auto dei parenti parcheggiate sono ancora lì, e non si sono mai state spostate per lungo tempo, è possibile agire in concreto. In questo caso l'amministratore si dovrebbe rivolgere ad un avvocato e far pervenire agli interessati una lettera in cui gli si intima di porre termine all'occupazione, poi tutto dipende dal buon senso degli 'occupanti'.
    Last edited by Edeor; 25th November 2010 at 10:44.

  10. #10
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    chiedo scusa ma ieri ero di fretta e ho letto tutto in modo sommario.
    Oggi ho riletto con attenzione tutto e ho notato come Shub abbia centrato il problema.

    I parcheggi sono "regolari", fatti in maniera corretta, non davanti a garage/cartelli e non impediscono alcun accesso agli altri.
    Il problema è che cmq occupano due posti in una situazione già alquanto precaria viste le premesse che ho fatto.

    Cmq il discorso della cassazione su : "nel mantenere ferma per lunghi periodi di tempo la sua autovettura ha manifestato l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, trattandosi di occupazione stabile di uno spazio comune; che detta condotta ha costituito una sorta di abuso, impedendo agli altri condomini di partecipare all'utilizzo dello spazio comune, ostacolandone il libero e pacifico godimento ed alterando l'equilibrio tra le concorrenti ed analoghe facoltà".
    Questo è proprio il caso. Occupando costantemente quel posto, lo ha fatto diventare "privato" impedendo agli altri di usarlo.

    Passerò questo articolo all'amministratrice.

    Il buon senso non esiste. Gli è stato già detto 2 volte e alla seconda, il "proprietario" che è avvocato e figlio del possessore della macchina e inquilino del condominio, ha sorriso con fare ironico senza dire parola.
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  11. #11
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    A me di quella sentenza fa rabbrividire l'ultima riga: La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

    Quello fa ricorso, perde, le spese non dovrebbero essere compensate, le dovrebbe pagare lui, purtroppo mi diceva il mio avvocato che al giorno d'oggi capita spesso cosi

  12. #12
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    Quella sentenza peraltro si inserisce in un filone piuttosto denso in materia di usucapione del bene comune.

    Ad ogni modo, ovviamente non glielo devi dire gentilmente, per quello serve un avvocato, per fare capire che si è disposti ad andare per via legali. Ad ogni modo, se la vostra intenzione è questa, non sarebbe male scattare delle foto alle automobili, magari a distanza di tempo, in modo da aver un elemento in più per dimostrare il posesso uti dominus messo in atto da questi signori. Poi tutto dipende dal buon senso, perché ti assicuro che c'è gente pronta a resistere in condizioni anche peggiori, quindi se sono teste di cazzo, come mi pare che siano, facilmente vi toccherà andare oltre alle semplice intimazioni.

    Quello fa ricorso, perde, le spese non dovrebbero essere compensate, le dovrebbe pagare lui, purtroppo mi diceva il mio avvocato che al giorno d'oggi capita spesso cosi
    E' la prassi, a meno di casi particolari, le spese purtroppo si compensano sempre.
    Last edited by Edeor; 25th November 2010 at 14:50.

  13. #13
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    Quote Originally Posted by Mellen View Post
    chiedo scusa ma ieri ero di fretta e ho letto tutto in modo sommario.
    Oggi ho riletto con attenzione tutto e ho notato come Shub abbia centrato il problema.

    I parcheggi sono "regolari", fatti in maniera corretta, non davanti a garage/cartelli e non impediscono alcun accesso agli altri.
    Il problema è che cmq occupano due posti in una situazione già alquanto precaria viste le premesse che ho fatto.

    Cmq il discorso della cassazione su : "nel mantenere ferma per lunghi periodi di tempo la sua autovettura ha manifestato l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, trattandosi di occupazione stabile di uno spazio comune; che detta condotta ha costituito una sorta di abuso, impedendo agli altri condomini di partecipare all'utilizzo dello spazio comune, ostacolandone il libero e pacifico godimento ed alterando l'equilibrio tra le concorrenti ed analoghe facoltà".
    Questo è proprio il caso. Occupando costantemente quel posto, lo ha fatto diventare "privato" impedendo agli altri di usarlo.

    Passerò questo articolo all'amministratrice.

    Il buon senso non esiste. Gli è stato già detto 2 volte e alla seconda, il "proprietario" che è avvocato e figlio del possessore della macchina e inquilino del condominio, ha sorriso con fare ironico senza dire parola.
    la domanda che hai posto era se si possono rimuovere quelle auto, che possano essere d'intralcio e ledere l'utilizzo della cosa comune e' decisamente palese.
    Il fatto come dice edoer della presenza del cartello di divieto di sosta INTERNO non rileva dato che la polizia urbana non puo in ogni caso intervenire in proprieta privata, o rectius puo intervenire in caso in cui sia una proprieta privata di uso pubblico (ad esempio una servitu' di passaggio o altri esigui casi)
    La sentenza del 2007 indica invero che e' possibile e lecitamente fare rimuovere da parte di un condominio autoveicoli nella loro area condominiale da parte di TERZE PARTI (ergo non vigili che non possono, non privati condomini a "mano" ma il centro soccorso stradale o CSS)
    questo in ragione appunto alla chiara e palese autotutela o difesa privata del possesso, possesso che deduco sia turbato se lo stesso mellen ha indicato piu volte come nel condominio ci siano state lamentele comuni e risoluzioni al problema anche in seguito all istituzione di un bollino per il parcheggio (credo in ottempranza a regolamento condominiale).

    la domanda che ponevi e' se si possono rimuovere. Si si puo fare e lecitamente attraverso un terzo, e colui che turba il godimento della cosa comune (cioe chi ha lasciato l'autoveicolo) e' tenuto anche a pagarne le relative spese della rimozione, ergo non e' vero che se vengono rimosse quelle autovetture si intercorrono in sanzioni.
    Ora hai specificato che NON intralciaano, ma ad ogni modo l'intralcio non rileva se come indicavi nel primo post "Hanno lasciato macchine non loro ma di parenti e ora queste sono senza bollo, senza assicurazione, ferme da mesi. gli è stato chiesto di spostarle e hanno fatto orecchie da mercante." cioe utilizzare il bene comune a mo di discarica o autoparco e' una funzione ed un uso differente rispetto ad un area di parcheggio condominiale di autoveicoli, la cosa e' poi aggravata anche dal fatto che le auto non siano direttamente di condomini, quindi di fatto lasciate li senza alcun titolo.

    Insomma che il bene condominiale comune non possa venire turbato e' alquanto palese, cosi come il fatto che i vigili in proprieta privata (eccetto le eccezioni di cui sopra) non possano intervenire, cosi come e' palese dopo la sentenza del 2007 della suprema corte che il condominio possa agire lecitamente alla rimozione di veicoli che turbano il godimento comune della cosa, o un utilizzo differente, affidandosi a terzi e senza intercorrere in alcuna sanzione, cioe la domanda che hai posto inzialmente nel tuo primo post ed in relazione alla quale ti ho mandato il pm.

    cioe che come indica la suprema corte: Il c.d. principio dell'autotutela possessoria, o della legittima difesa privata del possesso, per il quale chi è spogliato del possesso o in esso è molestato può, se lo faccia immediatamente {in continenti), cioè mentre dura l'offesa, ritogliere legittimamente egli stesso allo spoliator la cosa o rimuovere la molestia di cui è vittima, senza incorrere nel reato di ragion fattasi (esercizio arbitrario delle proprie ragioni)

    appare palese che indicate queste norme chi parcheggia e' avvisato che la mancata rimozione constera' in una rimozione da parte di terzi e di cui dovrà pagare le spese o in un procedimento decisamente difficile da sovvertire proprio in relazione all sentenza del 2007.


    ps tra 2 ore mi scade il ban, questo post e' una "piccola" trasgressione alle regole

    edit: personalmente ho fatto "usare" quella sentenza all'amministratore del condominio per una serie di auto che venivano posteggiate in una strada interna al condominio e quindi in proprietà privata, dopo la comunicazione della stessa e l'affisione in bacheca insieme ad altre norme inerenti la sicurezza e sanzioni di un parcheggio in area non adibite a parcheggio la auto sono scomparse nonostante da anni ci fosse una guerriglia notturna (gente perfino munita di fionde e bulloni lol che giocava a tiro al bersagio sulle auto parcheggiate alla cazzo) che era arrivata anche a danneggiare tali autoveicoli nottetempo per fargli capire che la non dovevano posteggiare, ne condomini ne parenti degli stessi ne amici che li venivano a trovare, visto che da 1 anno gli avvisi e le lamentele non producevano alcun effetto.
    Last edited by Will.B.Good; 25th November 2010 at 15:14.

  14. #14
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    Quote Originally Posted by Will.B.Good View Post
    ps tra 2 ore mi scade il ban, questo post e' una "piccola" trasgressione alle regole

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  15. #15
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    capito cosa intendevi caro Will

    cmq il mio caso è proprio identico a quello postato da Shub.
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