Non sperateci, Napolitano non ha grosse base per non promulagre sta legge, è una merdata, ma palesi profili di incostituzianilità non he ha, a meno di fare voli pindarici abbastanza lunghi ma che sono più da aula che da PdR
Non sperateci, Napolitano non ha grosse base per non promulagre sta legge, è una merdata, ma palesi profili di incostituzianilità non he ha, a meno di fare voli pindarici abbastanza lunghi ma che sono più da aula che da PdR
hdr.
bnet profile
nah, è una cazzata, se fosse come dice lui anche la recidiva coi vari sottotipi di recidiva e conseguenze varie sarebbe incostituzionale, non ho voglia di scrivere papiri, ma in breve, se mai fosse rinviata alle camere sta legge, non sarebbe per quello, o al massimo sarebbe un pretesto neanche tanto elegante
Ma tanto il berlusca in carcere non ci va, non ci andrà mai, quindi che vi frega.
Anzi a sto punto io fossi nei magistrati lo lascerei stare, almeno c'è una possibilità che si occupi del paese che governa
ha citato un precedente, ma sinceramente non me lo ricordo... io a prescindere da tutto ho sempre pensato che la prescrizione fosse una specie di tetto massimo per la durata dei processi, non capisco perchè dovrei aver più tempo per processare un recidivo rispetto a un incensurato.
hdr.
bnet profile
Cmq vi dimenticate che Napolitano non deve rinviare alle camere per questioni di costituzionalità, puo' farlo quando vuole senza limiti anche se soltanto non gli piace la legge o se la legge ha causato tante proteste tra i cittadini.
Al controllo sulla legittimità costituzionale ci penserà la corte costituzionale dopo...
Ora Napolitano pensasse a tutti i processi a rischio tipo il crack parmalat o la strage di Viareggio
Spoiler
La prescrizione in sostanza è il termine entro cui lo Stato ha interesse a perseguire un reato. Paradossalmente l'intervento legislativo di ieri avrebbe anche una sua logica, cito una sentenza della Corte di Cassazione "La recidiva reiterata ha natura di circostanza aggravante a effetto speciale rilevante ai fini del tempo necessario alla prescrizione con conseguente allungamento dei termini prescrizionali; ciò, peraltro, non determina la violazione dell'art. 3 Cost.- non sussistendo uguaglianza di situazioni tra il soggetto incensurato e colui che, invece, abbia riportato precedenti condanne e sia incolpato di un nuovo delitto - e nemmeno quella dell'art. 111 Cost., in quanto non è irragionevole che la durata del processo abbia termini più lunghi per l'imputato recidivo rispetto a quelli previsti per eventuali coimputati non recidivi."
La modifica però è chiaramente mossa dalla malafede, per differenziare le posizioni di incensurati e recidivi (semplice o aggravata) sarebbe stato sufficiente allungare il termine di prescrizione per quest'ultimi, come già succede per la recidiva reiterata. Tra l'altro non si vede il senso di fissare il termine di base sull'ipotesi di recidiva, è come se il codice stabilisse la pena di base sulle aggravanti, prevedendo poi delle riduzioni nell'ipotesi di reato semplice.
Piccolo OT:
Pensa che dopo le battaglie VS la gente di facebook nominata e Wayne2k1 il suo dominio ha ottenuto un successo straordinario.
Tie controlla da te!
http://www.cattolicionline.it/
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"not even death can save you from me..."
Art. 74.
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
non è compito del PdR verificare la legittimita' costituzionale delle leggi. Lui svolge solo un ruolo di garanzia. Rientra nei suoi poteri costituzionali chiedere una nuova deliberazione alle camere
edit: guarda ti cito il mio libro di diritto costituzionale che ho ripreso in mano ora
"Non perfettamente definibili sono i motivi per cui il PdR puo' disporre il rinvio della legge: e' pacifico che lo possa fare per motivi di illegittimita' costituzionale ed e' altrettanto pacifico che non lo possa fare per motivi attinenti al merito politico della legge, cioe' contestando le scelte politiche che il Parlamento ha compiuto. In mezzo ci sta un'ampia area di motivi, attinenti a ragioni assai generali di convenienza, di coerenza con gli indirizzi legislativi, di compatibilita' con i principi costituzionali: un'ampia area, residuale e non ben definibile in positivo, cui si da' il nome di "merito costituzionale".
poi ci sono indicati tanti casi concreti in cui il PdR (soprattutto Cossiga ) ha rinviato le leggi alle camere solo per ragioni di opportunita' politica.
La costituzione dice poco a riguardo, alla fine e' tutto lasciato alla prassi
Last edited by Ipnotik; 14th April 2011 at 19:45.
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