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Razj
 
 
4. Le quote  di  partecipazione  al  capitale  possono  appartenere
solamente a: 
    a) banche aventi sede legale in Italia ovvero aventi sede  legale
e amministrazione centrale in uno Stato  membro  dell'Unione  europea
diverso dall'Italia; 
    b) imprese di assicurazione  e  di  riassicurazione  aventi  sede
legale in Italia ovvero aventi sede legale e amministrazione centrale
in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia; 
    c) fondazioni di cui all'articolo 27 del decreto  legislativo  17
maggio 1999, n. 153; 
    d) enti ed istituti di previdenza ed  assicurazione  aventi  sede
legale in Italia, fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo  4,
comma 1 del decreto legislativo 5 dicembre  2005,  n.  252,  e  fondi
pensione di cui all'articolo 15-ter del citato decreto legislativo n.
252, del 2005, aventi soggettivita' giuridica.