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Razj
4. Le quote di partecipazione al capitale possono appartenere
solamente a:
a) banche aventi sede legale in Italia ovvero aventi sede legale
e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione europea
diverso dall'Italia;
b) imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede
legale in Italia ovvero aventi sede legale e amministrazione centrale
in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia;
c) fondazioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153;
d) enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede
legale in Italia, fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 4,
comma 1 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e fondi
pensione di cui all'articolo 15-ter del citato decreto legislativo n.
252, del 2005, aventi soggettivita' giuridica.