E voi non ve ne siete accorti.
All’interno della Finanziaria 2006, (articolo 32), è passata sotto il classico e vergognoso silenzio dei media compiacenti e manipolati, una legge che imbavaglierà totalmente o quasi la maggior parte dei siti e/o blog che si occupano d’informazione!
Ecco cosa dice l’articolo 32 inserito nella Finanziaria 2006:
Articolo 32. Riproduzione di articoli di riviste o giornali
1. All'articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. I soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali, devono corrispondere un compenso agli editori per le opere da cui i suddetti articoli sono tratti. La misura di tale compenso e le modalità di riscossione sono determinate sulla base di accordi tra i soggetti di cui al periodo precedente e le associazioni delle categorie interessate. Sono escluse dalla corresponsione del compenso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
In soldoni, dal 3 ottobre 2006 la «riproduzione totale o parziale di articoli», in pratica tutto, «devono corrispondere un compenso agli editori».
Forse c’è ancora chi crede nella libertà d’informazione e d’espressione?
Eppure se non ricordo male, la Costituzione della Repubblica italiana all’articolo 21 non lascia spazio a dubbi:
Articolo 21 della Costituzione italiana
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Copia e incolla a cura di MnfPna