2007-05-31 19:07
DOPING: JUVE, FU FRODE MA E' PRESCRITTA
Anche se la prescrizione lo ha estinto, il reato è stato commesso: dal 1994 al 1998 i calciatori della Juventus furono oggetto di una somministrazione illecita di farmaci. Era stato posto in essere un 'disegno criminoso' volto all'alterazione del risultato sportivo attraverso il reato di frode. Non è stato però provato l'uso dell' eritropoietina (Epo), tanto che su questo specifico punto il ricorso del procuratore generale Giancarlo Caselli è stato dichiarato inammissibile. Le motivazioni della sentenza n. 21324/2007 della Corte di Cassazione, depositate oggi, con la quale lo scorso 29 marzo la II Sezione Penale aveva dichiarato la prescrizione del reato di frode sportiva nei confronti dell'ex amministratore delegato della Juventus Antonio Giraudo e del medico sociale bianconero Riccardo Agricola chiudono definitivamente la vicenda. E lasciano un retrogusto dolceamaro in vincitori e vinti: i dirigenti juventini non possono più invocare la non sussistenza del fatto; i grandi accusatori vedono sostanzialmente confermato l'impianto dell' accusa ma non colgono i frutti sperati perché il tempo utile è già trascorso.
Gli avvocati difensori della squadra torinese hanno commentato la sentenza sottolineando che "sul punto fondamentale del processo, e cioé la somministrazione di Epo, l'assolutoria della Corte di appello è stata pienamente confermata". La Corte d'Appello di Torino, nel dicembre 2005, avevaassolto i due dirigenti juventini. In primo grado, invece, il Tribunale di Torino, nel novembre 2004, aveva condannato il solo Agricola a un anno e dieci mesi per frode sportiva. Nella sentenza della Cassazione viene ripreso l'orientamento espresso dalle sezioni unite della Suprema Corte, in base al quale sarebbe da considerare truffa sportiva, utilizzando le norme sul calcioscommesse del 1989, il dopaggio dei calciatori anche prima del varo della specifica disciplina antidoping emanata solo nel 2000. Da qui i giudici sono partiti per affermare "che continua a costituire reato la somministrazione delle sostanze dopanti anche dopo la nuova legge, alcune sostanze infatti sono espressamente comprese negli elenchi del decreto e le altre rientrerebbero nel decreto in quanto affini".
Era questo il punto di vista sostenuto dal ricorso di Casellie Guariniello e sposato - nella sua requisitoria - dal sostitutoprocuratore generale della Cassazione, Vito Monetti, che aveva chiesto un processo d'appello bis; ma i calcoli sui tempi diprescrizione non lo hanno consentito. Anche gli atleti non escono molto bene dalla vicenda: se infatti la Cassazione ha ribadito che chi somministra ai partecipanti alla competizione sportiva sostanze atte ad alterarne la prestazione "mira fraudolentemente a menomare o a esaltare le capacità atletiche dei giocatori", questi "non possono essere considerati semplici vittime, in quanto una rigorosa interpretazione della norma non consente di escludere a priori la punibilità nei loro confronti". Questo anche perché "il bene presidiato non può essere esclusivamente la tutela della salute dello sportivo, ma anche la regolarità delle competizioni, posta in pericolo dalla sleale alterazione chimica della propria capacità di prestazione". Il pool di avvocati difensori della Juve punta l' attenzione sul passaggio della sentenza che così ha escluso l' uso dell'Epo: "La Corte di Appello di Torino ha operato un'attenta ed approfondita analisi degli accertamenti istruttori e dei contenuti della perizia di ufficio ed ha ritenuto, con giudizio insindacabile in questa sede perché privo di vizi logici, di non condividere le conclusioni riportate nell'elaborato peritale".