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McLove.
no la pena non ha come obiettivo solo la rieducazione, come al solito leggendo un unico articolo della costituzione non dite altro che mezze verita'.
sebbene l'art 27 comma 3 della costituzione indica
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
l'articolo 3 della stessa Costituzione al secondo comma indica
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
La stessa Corte costituzionale con la sentenza n 341 del 1994 ha declarato che l’art. 27. comma 3 della Costituzione “Costituisce una garanzia istituzionale rispetto allo stato detentivo della libertà personale”. Il disposto costituzionale in esame prescinde completamente dal concetto di rieducazione di stampo positivistico, comportante un intervento sulla personalità del condannato. Sicché rieducare implica un impegno teso a predisporre offerte di “opportunità di socializzazione dentro e fuori il carcere” (F. Sclafani)
e qua la molto recente pronuncia della Corte Costituzionale in merito dove estraggo (copia/incollandolo) il principio di diritto enunciato, Sentenza N. 257 2006: in grassetto il punto saliente se volete accorciare
Preliminarmente, occorre ribadire che tra le finalità che la Costituzione assegna alla pena – da un lato, quella di prevenzione generale e difesa sociale, con i connessi caratteri di afflittività e retributività, e, dall'altro, quelle di prevenzione speciale e di rieducazione, che tendenzialmente comportano una certa flessibilità della pena in funzione dell'obiettivo di risocializzazione del reo – non può stabilirsi a priori una gerarchia statica ed assoluta che valga una volta per tutte ed in ogni condizione» (v. la sentenza n. 306 del 1993).Le differenti contingenze, storicamente mutevoli, che condizionano la dinamica dei fenomeni delinquenziali, comportano logicamente la variabilità delle corrispondenti scelte di politica criminale che il legislatore è chiamato a compiere: così da dar vita ad un sistema normativamente “flessibile”, proprio perché potenzialmente idoneo a plasmare i singoli istituti in funzione delle diverse esigenze che quelle scelte per loro natura coinvolgono. Da qui l'impossibilità di stabilire, ex ante, un punto di equilibrio dogmaticamente “cristallizzato” tra le diverse funzioni che il sistema penale, nel suo complesso, è chiamato a soddisfare nel quadro dei valori costituzionali; e, quindi, la impossibilità, anche, di censurare, in astratto, opzioni normative, sol perché di tipo “repressivo” rispetto al quadro preesistente, o, all'inverso, perché ispirate ad un maggior favor libertatis. «Il legislatore può cioè – nei limiti della ragionevolezza – far tendenzialmente prevalere, di volta in volta, l'una o l'altra finalità della pena, ma a patto che nessuna di esse ne risulti obliterata» (v. ancora la sentenza n. 306 del 1993)
come noti parla di plurime finalita' e di come non sia censurabile una pena o sanzione che non trova riscontro nella riabilitazione.(n.b. ergo l'ergastolo non e' anticostituzionale nonostante venga detto da politici illustri giornalisti e dalla massa di gente che non sa di cosa parla
Il discorso e' piu esteso di quanto si possa pensare la funzione dalle pena non e' la riabilitazione come molto fermamente ed erroneamente affermi, ma sono due le sostanziali funzioni della pene che trovi in qualunque testo di diritto Penale.
-La funzione social-preventiva :ovvero rimuovere dalla societa' i rei e prevenire che vengano commessi altri crimini, una tutela alla societa stessa attraverso la rimozione dei membri della societa' , attraverso la carcerazione tendenzialmente utilizzata dalla fazione politica di destra per l'inasprimento delle pene
-La funzione rieducativa della pena, attraverso la quale la pena non e' altro che un processo di riabilitazione, nei casi in cui e' possibile affiche il soggetto poi venga una volta riabilitato inserito nella societa'. tendenzialmente utilizzato dalla fascia di sx
Ne una funzione ne l'altra ha la prevalenza, entrambe vengono utilizzate dal legislatore per svolgere le funzioni di Tutela delle societa' stessa anche inr ealzione al periodo storico sociale ( ora come sempre e la recente della corte costituzionale ne e' palese indicazione).
Non e' un caso che dopo il maxi-processo, che e' stato un punto di svolta alla lotta alla mafia, ad esempio siano state inasprite tutte le pene relative al 416 bis. (associazione di stampo mafioso) e privati di molti sistemi per ridurre la pena, un carcere molto duro per farla breve
se l'hai letto in qualche giornale o lo stai riproponendo dopo una delle solite "interviste possibili alla trapattoni" resa dai Politici, sta a ttento a cosa leggi o cosa ascolti perche non conoscere una recentissima pronuncia della Corte costituzionale e permettersi di parlare di rieducazione come unico fine della pena e una cosa di un ignoranza abbissale sia in ambito giornalistico che in ambito politico o legale.