pz oggi mi ero riproposto di non fare il precisino ma mi stimolate proprio eh.
la sospensione condizionale della pena non viene concessa per pene detentive superiori a 2 anni (non 3), ed e' ammessa dal giudice solo tenendo conto delle circostanze ex art 133 c.p. (cioe i limiti che incontra il giudice nel concederla tra cui anche la gravita del reato ed altre peculiarita come il mezzo il tempo, intensita' del dolo o grado della colpa, eventuale capacita' a delinquere del reo) ed una presunzione che il reo non commettera' altri reati.
infine il giudice puo' comminare a seguito del rilascio della sospensione condizionale della pena altre pene accessorie o obblighi.
l'istituto poi esiste da eoni eh
Nb. penso sia utile per rendere piu concreto un esempio per chi non e' avvezzo a prendere un codice in mano: sono i reati minori a prevedere pene detentive NON superiori a 2 anni
tanto per fare un esempio percossa prevede una reclusione massima di 6 mesi, gia se si entra in lesione personale ( da cui ne derivauna malattia nel corpo o nella mente) il massimo edittale e' 3 anni, se poi la lesione e' grave (cioe' che tra le alte cose ne deriva una malattia NON guaribile entro 40 giorni) la pena prevede una reclusione da 3 a 7 anni.
questo solo per indicare che la sospensione condizionale viene concessa piu' che altro per reati, perdonatemi il termine giuridico, "del cazzo"
sull inizio del post mi spiace il problema non sono i cavilli, vedete troppo tribunale alla perry mason o signora in giallo (questo non e colpa vostra sia chiaro ma i legal entertainment di merda che vedete in tv come cogne garlasco che fanno fottere dal ridere, oltre all informazione spesso sbagliata dei canali di informazione come giornali/tv), il problema e' che non esistono norme adeguate nella maggior parte dei casi il tutto poi amplificato da una politica di applicazione delle norme che si riversa sul ottica premiale post sanzione, o sugli stessi minimi/massimi edittali, scempiati poi dalla richiesta di riti speciali (uno su tutti il rito abbreviato che riduce la pena di 1/3) accettati per economia processuale, che nascono da una concezione di pena troppo radicata nella figura di rieducazione, come si parla piu abbondantemente nel altro post.
ti ripeto quando ad un collaboratore di Provenzano, cioe' coloro che l'hanno nascosto e sostentato a montagna dei cavalli negli ultimi tempi della sua latitanza, andando pesanti (il giornale di sicilia dopo la requisitoria del P.m. titolava "Pugno duro della procura per i collaboratori di B. Provenzano" indicando come avessero chiesto il massimo possibile) si prendono le pene edittali per la fattispecie che prevede un massimo di 20 anni, l'imputato sapendo di non poter vincere il procedimento chiede rito abbreviato ed il massimo edittale viene ridotto di 1/3 quegli anni di detenzione non sono cavilli o il perrymason di turno che trova la genialata, ma semplicemente numeri apposti dal legislatore e' presenti nel codice.
prendete l'esempio di prima sulla lesione grave (n.b. non gravissima) paradossalmente ed e' chiaramente un esempio non credo realizzabile in realta visto il pugno duro sulla mafia: un collaboratore di provenzano a cui vengono riconosciute tutte le attenuanti del caso, riduzione del rito etc. arriva quasi a scontare quanto un soggetto che produce una lesione grave se a quest ultimo non gli riconoscono nulla e gli danno il massimo edittale, la differenza e' di una manciata di anni o quasi, inutile fare i calcoli
in questo caso sono i cavilli come dici tu o le norme che fanno ridere sull' ammontare delle pene?
per piacere seguiamo il decoroso schema di conoscere un argomento e se non si conosce documentarsi bene ed in seguito emettere dei giudizi consapevoli di quello su cui si parla oppure sono solo "sparate"