come dicevo un paio di post fa giuridicamente la situazione e' piu rognosa di quanto possa sembrare, cosi come ogni volta in cui vi e' uno stato di ubriachezza .
cerco di parlare il piu terra terra possibile per cercare di fissare alcuni punti evitando linguaggio troppo tecnico o volutamente usando termini impropri per meglio discutere su questo aspetto.
presupposto per un imputazione e' la capacita' di intendere e di volere e qua ci siamo tutti, sorgono numerosi problemi quando un soggetto e' in stato di ebrezza o ubriaco (cosi come sotto gli effetti di sostanze stupefacenti, la cui normativa e copiata pari pari da quella per gli stati di alcoolismo, ed erroneamente aggiungo) in quanto scientificamente e' dimostrato che un ubriaco o un drogato non e' proprio _perfettamente_ capace di intendere e di volere.
Molti testi affermano come il 92 comma 1 attui una finzione di imputabilita', ma accettata dall ordinamento per repressione poiche l'imputato ubriaco non si trova in una condizione psicologica che gli consente capacita di discernere ed autocontrollo e quindi appare palese e legittimo chiedersi se ha alcun senso distinguere tra dolo o colpa.
Nel compiere il fatto punibile NON si rende conto del significato dei suoi atti: "in altri termini il Dolo dell ubriaco equivarra' ad una volonta' cieca tale e quale a quella del Dolo del soggetto inimputabile" (v. G.Fiandaca) quindi si ha una finzione dell elemento soggettivo del reato commesso... si arriva sostanzialmente ad una responasabilita' oggettiva per l'imputato (cosa che di norma e' vietata dal ns ordinamento).
tale argomentazione e' difficilmente superabile.
L'ordinamento da dei correttivi per determinati casi "limite" ad esempio la ubriachezza preordinata ma anche li si deve distinguere:
nel primo comma del 92 il soggetto si ubriaca volontariamente o colposamente (perche gli piace o perche non si rende conto)e successivamente commette un reato non programmato prima di ubriacarsi, rispondera' a titolo di colpa sicuramente nel secondo caso (se si ubriaca non rendendosene conto) mentre nel primo caso puo' subentrare, o meglio ci sono i margini per ravvisare il dolo eventuale o la colpa cosciente, cioe l'accettazione del rischio che ponendosi volontariamente in uno stato di incapacita' di intendere e di volere ci sono altissime probabilita' ad esempio mettendosi al volante di commettere un reato.
Nel secondo comma invece il soggetto si ubriaca proprio per commettere il reato o per avere una scusa pronta, cioe portarsi in uno stato di incapacita' di intendere, questo e' un caso di "actio libera in causa" che non e' altro che una deroga all assunto che l'imputabilita' (cioe la capacita di intendere e di volere, tra le altre cose) deve sussistere al momento della commissione.
comprendi bene che questa deroga era necessaria o sarebbe stato possibile fare cio' che si vuole bevendosi 4/5 birre ( a me ne basterebbero 2 ho il gran culo "economicamente" di reggere poco l'alcool con grande invidia dei miei amici che spendono il triplo di me nei locali :P). Sono nate tutta una pluralita' di teorie dottrinali che ancora oggi non hanno trovato una spiegazione esaustiva o univoca
Di fatto pero' serve che il fatto predeterminato prima dell evento ubriacatura attuata al fine di avere una scusante, sia esattamente quello che poi di fatto succede.
l'esempio di scuola dei testi e' il seguente:
un soggetto,ingerisce una sostanza stupefacente,e fa salire in macchina la fidanzata infedele al fine di ucciderla, ma mentre la conduce nel luogo in cui deve ucciderla cagiona un incidente per eccesso di velocita' e la ragazza muore nell incidente, in tal caso il soggetto rispondera' di omicidio colposo e non di omicidio intenzionale aggravato dalla actio libera in causa.
questo solo per farti comprendere quante rogne giuridiche si pongono ogniqualvolta un reo e' ubriaco o drogato, e mi sono mantenuto strettino con le argomentazioni e distante dal dolo eventuale per cui i problemi si moltiplicano a dismisura e divengono ancor piu peculiari, problemi che gia esistono per dolo e colpa senza andare a scomodare l'accettazione del rischio del dolo eventuale.
edit: typo ed ampliato un concetto.