la sospensione condizionale della pena non e' come la carta del monopoli per uscire gratis dalla prigione.
il limite per la sua concessione, detta breve ed evito le tante altre peculiarita' e' che la pena non superi i 2 anni di reclusione.
un reato prevede una pena edittale che stabilisce un minimo ed un massimo di pena e tra questi due valori poi tenuti conto delle circostante concrete del reato si muove la sentenza (in ogni reato si legge pena da x ad un massimo di y: x ed y sono i margini entro i quali ci si deve muovere per comminare la pena in caso di condanna).
va da se che per tutti i reati che prevedono una pena nel massimo non superiore in 2 anni e' molto facile che venga concessa, un reato che prevede una pena da 1 anno a 5 anni ci sono possibilita che la pena tenuto conto di tutte le circostanze possa essere inferiore a 2 anni e che venga concessa, se come invece sembra voler disporre il ddl la pena e' da 3 a 10 in tal caso con una sentenza di condanna che da il minimo edittale si e' fuori dai margini per la concessione della sospensione condizionale della pena, questo al di la di essere incensurato o meno.
tanto per rendervi conto che non e' come molti pensano in un post in cui si parlava delle microcriminalita a chi mi diceva che per ogni reato di microcriminalita ci fosse la condizionale avevo fatto uno schemino in cui facevo notare che solo in caso di furto "semplice" era possibile la sospensione. (se mi date 10 min lo trovo e lo linko qua sotto).
(edit: http://www.wayne2k1.com/showpost.php...5&postcount=48 se curioso qua ci sono tutti i cosiddetti reati di microcriminalita' e le loro pene ed i rapporti con la "condizionale")
quindi, si Sintak, dovesse prima venir approvato il ddl e poi convertito non modificato o cambiato, ci sarebbe reclusione in caso di omicidio colposo procurato in caso in stato di ebrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti per un minimo di 3 anni.
@Mellen il tuo discorso a mio avviso e' meno stupido di quanto indichi, ma almeno sarebbe un inizio.