1.
Un ente presenta una domanda di autorizzazione all’autorità competente prima di riacquistare integralmente o parzialmente strumenti di capitale primario di classe 1 oppure prima di rimborsare, anche anticipatamente, o
riacquistare strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2.
2. La domanda può includere un piano per svolgere, in un periodo limitato di tempo, le azioni di cui all’articolo 77 del regolamento (UE) n. 575/2013 per diversi strumenti di capitale.
3. Nel caso di riacquisto di strumenti di capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 e strumenti di classe 2 a fini di supporto agli scambi, le autorità competenti possono fornire un’autorizzazione preventiva, conformemente ai criteri di cui all’articolo 78 del regolamento (UE) n. 575/2013, alle azioni di cui all’articolo 77 di tale regolamento per uno specifico importo predeterminato.
a)
Per gli strumenti di capitale primario di classe 1, tale importo non supera il minore dei seguenti importi:
1)
il
3 % dell’importo dell’emissione in questione;
2)
il
10 % dell’importo del quale il capitale primario di classe 1 supera la somma dei requisiti di capitale primario di classe 1 a norma dell’articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013, dei requisiti di fondi propri specifici di cui all’articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, e del requisito combinato di riserva di capitale ai sensi dell’articolo 128, punto 6, della stessa direttiva.
b)
P
er gli strumenti aggiuntivi di classe 1 o gli strumenti di classe 2, l’importo predeterminato non supera il minore dei seguenti importi:
1)
il
10 % dell’importo dell’emissione in questione;
2)
oppure il
3 % dell’importo totale degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 in essere, a seconda dei casi.
4. Le autorità competenti possono anche concedere anticipatamente la propria autorizzazione a svolgere le azioni di cui all’articolo 77 del regolamento (UE) n. 575/2013 se gli strumenti di fondi propri interessati sono trasferiti ai dipendenti dell’ente come parte della loro remunerazione. Gli enti informano le autorità competenti qualora strumenti di fondi propri vengano acquistati a tali scopi e deducono tali strumenti dai fondi propri sulla base di un approccio di deduzione corrispondente per il periodo in cui essi sono detenuti dall’ente. Una deduzione su una base corrispondente non è più necessaria se le spese connesse a qualsiasi azione effettuate conformemente al presente paragrafo sono già incluse nei fondi propri in seguito a una relazione finanziaria intermedia o di fine anno.
5. Un’autorità competente può concedere anticipatamente la propria autorizzazione, conformemente ai criteri di cui all’articolo 78 del regolamento (UE) n. 575/2013, a svolgere un’azione di cui all’articolo 77 di tale regolamento per uno specifico importo predeterminato, se l’importo degli strumenti di fondi propri da rimborsare, anche anticipatamente, o riacquistare non è rilevante in relazione all’importo in essere della corrispondente emissione dopo che si sia verificato il rimborso, anche anticipato, o il riacquisto.
6. I paragrafi da 1 a 5 si applicano, se del caso, al livello consolidato, subconsolidato e individuale di applicazione dei requisiti prudenziali.
Articolo 30
Contenuto della domanda che l’ente deve presentare ai fini dell’articolo 77 del regolamento (UE) n. 575/2013
1. La domanda di cui all’articolo 29 è corredata dalle seguenti informazioni:
a)
una valida spiegazione delle ragioni per lo svolgimento di una delle azioni di cui all’articolo 29, paragrafo 1;
b)
informazioni sui requisiti patrimoniali e le riserve di capitale, relative almeno a un periodo triennale, comprensive del livello e della composizione dei fondi propri prima e dopo lo svolgimento dell’azione e l’impatto dell’azione sui requisiti regolamentari;
c)
l’impatto della sostituzione di uno strumento di capitale di cui all’articolo 78, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 sulla redditività dell’ente;
d)
una valutazione dei rischi a cui l’ente è o può essere esposto e della possibilità che il livello dei fondi propri garantisca una copertura adeguata di tali rischi, comprese le prove di stress sui rischi principali che evidenziano le perdite potenziali in diversi scenari;
e)
qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria dall’autorità competente per valutare l’opportunità di accordare un’autorizzazione a norma dell’articolo 78 del regolamento (UE) n. 575/2013.
2. L’autorità competente dispensa gli enti dal presentare alcune delle informazioni di cui al paragrafo 2 qualora si sia accertata che tali informazioni sono già a sua disposizione.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano, se del caso, al livello consolidato, subconsolidato e individuale di applicazione dei requisiti prudenziali.